TAR Palermo, sez. I, sentenza 2020-01-20, n. 202000166

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2020-01-20, n. 202000166
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202000166
Data del deposito : 20 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/01/2020

N. 00166/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00878/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 878 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, Avv. P P e Avv. G B, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Marchese di Villabianca n.21;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l'ottemperanza

alla sentenza n.736/2018 emessa dalla Corte d'Appello-Sez. Lavoro di Palermo il 30.7.2018;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2019 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con gravame, ritualmente notificato e depositato la signora -OMISSIS- e gli Avv.ti P P e G B hanno chiesto – ciascuno per quanto di propria spettanza - l’ottemperanza alla sentenza n.736/2018 emessa dalla Corte d'Appello-Sez. Lavoro di Palermo il 30.7.2018 (già passata in autorità di cosa giudicata) che in parziale riforma della sentenza n.252/2016 pronunciata dal Tribunale di Trapani ha dichiarato il diritto di -OMISSIS- “ad ottenere la rivalutazione monetaria annua, secondo il tasso di inflazione programmato, dell’indennità integrativa, corrispostale quale componente dell’indennizzo idi cui all’art.1 della legge L.210/92 anche per il periodo decorrente dall‘1/4/1995 al 31/12/2001” e, per l’effetto, ha condannato il Ministero della Salute “al pagamento della rivalutazione sui relativi ratei già liquidati, oltre interessi dalle relative scadenze fino al soddisfo” nonché alle “spese del doppio grado del giudizio” liquidate “in complessivi €.1.500,00 per il primo grado disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti P P e G B ed in complessive €.2.000,00 per il giudizio di secondo grado disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. P P, oltre, per entrambi, spese generali, IVA e CPA come per legge” .

Hanno chiesto anche: la vittoria delle spese;
la nomina di un commissario ad acta;
la fissazione di una somma a titolo di astreinte.

Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di mera forma.

Alla camera di consiglio del 20 dicembre 2019, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è documentalmente fondato e merita, pertanto, integrale accoglimento.

Consta, infatti, che la sentenza dispone la condanna pecuniaria del Ministero della Salute, che avverso la stessa non è stata proposta impugnazione e che sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione debitrice.

Di converso, il Ministero non ha obiettato di avere già corrisposto le somme dovute, né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito di parte ricorrente.

Il resistente Ministero, pertanto, deve essere condannato a corrispondere gli importi indicati dalla sentenza in oggetto entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inerzia si nomina sin da ora commissario ad acta il Segretario generale della Presidenza del consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale - nel doveroso adempimento dell’ufficio pubblicistico assegnatogli e su espressa richiesta di parte - provvederà, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, alla liquidazione e corresponsione delle somme spettanti ai ricorrenti, con oneri a carico del resistente Ministero.

Va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la quale, per espressa previsione normativa, decorre dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente pronuncia fino all’integrale effettivo pagamento di quanto dovuto da parte dell'Amministrazione e, comunque, non oltre il termine di sessanta giorni assegnato all’Amministrazione per l'adempimento spontaneo, dovendo a tal punto attivarsi in via sostitutiva il commissario ad acta.

Tale penalità viene determinata in misura pari agli interessi legali sugli importi liquidati in sentenza, per ogni giorno di ulteriore ritardo nella esecuzione della sentenza rispetto al dies a quo sopra indicato.

Va anche precisato che nel mandato del commissario ad acta è compreso il pagamento della penale maturata ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a..

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Attesa la soccombenza del Ministero e la conseguente crescita della sua posizione debitoria, nonché la condanna delle spese del giudizio sussistono i presupposti per la doverosa trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della Corte dei Conti presso la Regione Siciliana, fermo restando la valutazione da parte dell’organo ministeriale competente della performance dirigenziale del personale responsabile dell’ingiustificata inottemperanza alla sentenza per cui è causa e ciò in sostanziale conformità con quanto previsto dall’art. 2, comma 9, L. n. 241/1990 cit. in ordine alle fattispecie di "mancata o tardiva emanazione del provvedimento" dovuto (

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