TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2019-09-24, n. 201902257

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2019-09-24, n. 201902257
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201902257
Data del deposito : 24 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/09/2019

N. 02257/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01568/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1568 del 2019, proposto da
Co.S.Au. Compagnia dei Servizi Ausiliari Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G M, T G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G M in Palermo, via M. Toselli n. 5;

per l'annullamento

- del provvedimento adottato dall'INPS in data 13 aprile 2019, con cui, in relazione al ricorso proposto tramite cassetto previdenziale il 21.03.2019, inquadrava la ricorrente e le riconosceva il codice di autorizzazione 3 S a decorrere dal 1 aprile 2018, negando la retrodatazione al 1989;

- ogni provvedimento antecedente o conseguenziale comunque connesso con i provvedimenti impugnati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S., la successiva memoria e la relativa eccezione e difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che il ricorso, notificato il 12 giugno 2019 e depositato il 10 luglio successivo, ha ad oggetto il provvedimento di attribuzione, ex art. 49 della l. n. 88 del 1989, di un codice impresa con una decorrenza diversa da quella richiesta;

Considerato che, costituitasi in giudizio, con successiva memoria del 12 settembre 2019 l’I.N.P.S: ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

Considerato che il Presidente del Collegio ha rappresentato alle parti la possibilità di definire il giudizio ex art. 60 c.p.a., che nulla hanno obiettato;

Ritenuto che l’eccezione, cui per altro ha aderito la stessa parte ricorrente con dichiarazione resa a verbale di udienza, è fondata in quanto:

- sulla questione di giurisdizione in materia di controversie aventi ad oggetto la classificazione delle imprese operata dall’INPS si è già espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, dal cui orientamento, peraltro rimasto invariato nel tempo, il Collegio non ravvisa alcun motivo per discostarsi;

-in particolare, è stato affermato che la controversia relativa alla classificazione ai sensi dell’art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 è devoluta - ancorché in essa si chieda l’annullamento di circolari e note dell’INPS - alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che l’inquadramento dell’istituto, in quanto operato in base a criteri legali tassativamente predeterminati, incide su posizioni di diritto soggettivo, non già di interesse legittimo (Cassazione civile, sezioni unite, 20 gennaio 1992, n. 663 e 11 novembre 1992, n. 12148;
nello stesso senso TAR Marche, I, 20 febbraio 2015, n. 154);

Considerato che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, con consegue applicazione dell’art. 11 del cod. proc. amm., laddove si statuisce che quando viene declinata la giurisdizione a favore di quella di altro giudice nazionale (nella specie giudice ordinario), ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia, che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato;

Considerato che, tenuto conto della natura della controversia e del fatto che rimane ancora impregiudicata ogni decisione sul merito della stessa da parte del giudice munito di giurisdizione, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi