TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-05-28, n. 202400193
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Testo completo
Pubblicato il 28/05/2024
N. 00193/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00186/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 186 del 2023, proposto dall’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, dall’Ordine Regionale della Professione Sanitaria di Fisioterapista del Friuli Venezia Giulia e dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trieste, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della delibera della Giunta Regionale n. 1720 del 18 novembre 2022, recante “ Linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa alla dirigenza sanitaria del servizio sanitario regionale ” e di ogni atto connesso, presupposto e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2024 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con atto depositato il 5 giugno 2023 gli enti ricorrenti hanno trasposto innanzi a questo T.A.R. il ricorso straordinario con cui avevano impugnato il provvedimento in epigrafe col quale la Regione ha approvato le linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa alla dirigenza sanitaria del servizio sanitario regionale.
I ricorrenti hanno dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, hanno dedotto la mancata inclusione delle professioni sanitarie ex l. n. 251/2000 nell’elenco dei profili cui è possibile affidare incarichi di struttura complessa.
2. La Regione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
3. All’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2024 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
5. Occorre preliminarmente affermare l’irrilevanza, ai fini della decisione del presente giudizio, della delibera di Giunta regionale n. 388 del 15 marzo 2024 (impugnata dagli enti ricorrenti con autonomo ricorso attualmente pendente e recante n. R.G. 170/2024), perché l’intervento novativo, attraverso l’inserimento nel testo delle linee di indirizzo dell’art. 3.3 bis “ Casi particolari: nomina della Commissione negli IRCCS ”, non incide sul thema decidendum .
L’indicazione della delibera n. 388/2024 che “ le linee di indirizzo […] allegate alla deliberazione di Giunta n. 1720 del 18.11.2022 sono sostituite integralmente dal documento allegato parte integrante del presente provvedimento ” deve essere letta soltanto in chiave tecnica, non già quale reale nuovo momento deliberativo idoneo ad incidere sulla posizione giuridica dei ricorrenti.
La nuova deliberazione costituisce, sotto questo profilo, un passaggio puramente formale, funzionale a garantire soltanto un’agevole lettura del documento recante il testo consolidato delle linee di indirizzo; essa perciò non incide – né espressamente né implicitamente - sul contenuto decisionale e regolamentare della delibera n. 1720/2022 rispetto ai profili di doglianza dedotto col presente ricorso.
Non può quindi essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, come richiesto dai ricorrenti.
In mancanza di inequivoci elementi tali da reputare venuto meno l’interesse all’odierna impugnativa, al Collegio non resta che decidere nel merito il ricorso.
6. È, infatti, infondata l’eccezione regionale di inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse sul rilievo che l’annullamento dell’intero provvedimento non sarebbe comunque in grado di assicurare il bene della vita che gli ordini professionali si ripromettono di ottenere (ovvero l’inserimento delle professioni sanitarie rappresentate tra i profili candidabili alla direzione di struttura complessa previsti dalle linee di indirizzo).
L’impugnativa, rettamente interpretata alla luce del contenuto del ricorso, non ha ad oggetto la pura e semplice caducazione dell’intero atto impugnato, ma più propriamente di quella sola parte che non prevede “ nell’elenco dei profili, cui è possibile affidare incarichi di struttura complessa, di quelli recentemente ordinati, ai sensi della legge 18 gennaio 2018, n. 3, ossia quelli relativi alle professioni sanitarie, già normati negli articoli da uno a quattro della L. n. 2 [5] 1/2000” (pag. 3 dell’originario ricorso straordinario).
7. Nel merito, come anticipato, il ricorso è infondato.
7.1. Le linee di indirizzo impugnate costituiscono espressamente l’attuazione dell’art. 20, comma 1, della l. n. 118/2022 che – intervenendo sull’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 (“ disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie ”) - ha attribuito alla Regione la competenza a disciplinare i criteri e le procedure per l’affidamento degli incarichi di struttura complessa da conferire alla dirigenza sanitaria.
L’art. 15, comma 7 bis , d.lgs. cit. prevede infatti che “ Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie