TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-06-25, n. 202401032

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-06-25, n. 202401032
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202401032
Data del deposito : 25 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/06/2024

N. 01032/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01565/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1565 del 2020, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;



contro

Ministero dell'Interno, Questura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, con domicilio in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;



per l'annullamento

del provvedimento del -OMISSIS-, prot. n.-OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS- emesso dalla Questura di Cosenza, con cui veniva respinta la richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Cosenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all’esame è controversa la legittimità dell’epigrafato provvedimento questorile, recante il diniego della licenza di porto di fucile uso caccia rilasciata in precedenza al ricorrente, fondato sulla sussistenza di precedenti penali e di polizia e, dunque, sull’assenza dei requisiti morali e di sicurezza che la legge richiede nei soggetti titolari di autorizzazioni di polizia.

1.1. Ed invero, risulta che il ricorrente:

a) in data -OMISSIS-veniva deferito all'A.G. poiché ritenuto responsabile di ingiuria e minacce: in data-OMISSIS-nei confronti dello stesso veniva emessa sentenza da parte del Tribunale di Cosenza e, per ciò che attiene al reato di ingiurie, veniva condannato alla pena di e 334,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e del risarcimento dei danni alla parte civile, mentre per ciò che attiene al reato di minacce il richiedente veniva assolto perché il fatto non sussiste.

b) in data -OMISSIS- nei confronti del signor -OMISSIS- veniva emessa sentenza da parte del Tribunale di Cosenza con condanna alla pena di sei mesi di reclusione poiché ritenuto responsabile di omissione di referto e favoreggiamento personale; in data -OMISSIS- la Corte di Appello di Catanzaro, emetteva una declaratoria di non doversi procedere poiché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione.

1.2. Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato, deducendo, in quattro motivi di diritto, vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del R.D. 18 giugno 1931 n.773 e dell’art. 9 della L. n. 110/1975 eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di motivazione e contraddittorietà.

1.3. In estrema sintesi, il ricorrente lamenta, sotto un primo profilo, il mancato rispetto delle norme in materia di presupposti per poter addivenire all’adozione del provvedimento gravato, posto che sulla scorta dei motivi dedotti nel provvedimento avversato non si dà alcun contro dell’inaffidabilità dell’interessato ad utilizzare le armi.

1.4. Lamenta inoltre l’interessato, con le ulteriori censure, che l’Amministrazione avrebbe del tutto obliterato la necessità di svolgere una più approfondita valutazione sulla complessiva personalità dell’interessato appiattendosi sui richiami dei precedenti deferimenti e delle sentenze penali senza peraltro considerarne gli esiti effettivi e la non gravità delle imputazioni trattandosi di reati depenalizzati e, comunque, avulsi dal contesto delle armi.

2. Si è costituita l’amministrazione intimata, depositando pertinente documentazione e chiedendo la reiezione del ricorso.

3. Sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente attraverso il deposito di memorie difensive, all’udienza del 19 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è infondato.

4.1. Le censure articolate in ricorso, in quanto strettamente connesse e fondate sulla violazione della normativa in materia e sul difetto di istruttoria e di motivazione, possono essere esaminate congiuntamente.

4.1. Ritiene utile il collegio rammentare in premessa che, in linea con un orientamento consolidato dalla giurisprudenza, la regola generale affermata dal nostro ordinamento è rappresentata dal divieto di detenzione delle armi, che il titolo di polizia è suscettibile di rimuovere in via soltanto di eccezione, sussistendo specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell'Autorità di pubblica sicurezza vagliare e prevenire.

4.2. Il potere attribuito al riguardo all’Autorità di P.S. è

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