TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-09-06, n. 202400223

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-09-06, n. 202400223
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202400223
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 00223/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00122/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 122 del 2024, proposto da
M G, rappresentata e difesa dagli avv.ti F I e F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ;

per l’esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza n. 58/2023 in data 21 febbraio 2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, nella parte relativa alla liquidazione delle spese di giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 4 settembre 2024 il dott. I C e viste le conclusioni del difensore della ricorrente, come specificato nel verbale;


Considerato che la ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione in parte qua alla sentenza n. 58/2023 in data 21 febbraio 2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro;

che, in particolare, con tale pronuncia veniva accolta la domanda giudiziale della sig.ra Giaimis e veniva condannato il “… Ministero dell’Istruzione a rimborsare alla ricorrente euro 49,00 per esborsi e euro 1.500,00 per compensi legali oltre spese generali del 15%-iva e cpa come per legge …”;

che l’interessata assume rimasta ineseguita in parte qua la decisione, malgrado il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia ricevuto regolare notifica della sentenza, e nonostante il suo passaggio in giudicato;

che, in ragione di ciò, ella chiede che si ordini all’Amministrazione di “… dare esecuzione, entro il termine di 30 giorni o in quello diverso ritenuto congruo e di giustizia, alla sentenza n. 58/2023 R.S. resa dal Tribunale di Reggio Emilia - sezione lavoro - nel procedimento n. 561/2021 e pubblicata il giorno 21.02.2023, nella parte relativa alle spese di lite, ovvero di procedere al pagamento del dovuto. …”;

che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 17 gennaio 2024) della Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia;

che si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato;

che alla camera di consiglio del 4 settembre 2024 la causa è passata in decisione;

Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione – da parte dell’Amministrazione resistente – dell’omesso adempimento in parte qua al giudicato del giudice ordinario, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;

che, in effetti, risulta anche scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 11 aprile 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘ urp@postacert.istruzione.it ’, estratto dall’«indice PA» (v. documentazione allegata);

che, pertanto, in accoglimento della domanda della ricorrente, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione in parte qua al giudicato formatosi sulla sentenza n. 58/2023 in data 21 febbraio 2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, provvedendo agli adempimenti legati alla rifusione delle spese di lite, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente pronuncia;

che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato (sessanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente pronuncia), provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per il personale scolastico” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che darà corso ai relativi adempimenti;

che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta ;

che le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella misura indicata in dispositivo

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