TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-06-07, n. 202203847

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-06-07, n. 202203847
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202203847
Data del deposito : 7 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2022

N. 03847/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00605/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 605 del 2018, proposto da
B s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, alla via San Giacomo n. 40;

contro

Comune di Gragnano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati V C, A L G F e A N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla via F. Crispi n. 62, presso l’avvocato A D;
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81;
Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato ai sensi del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito con legge n. 123 del 2008, non costituito in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità Tecnica-Amministrativa istituita ai sensi dell’articolo 15 dell’O.P.C.M. n. 3920 del 2011, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, alla via A. Diaz n. 11;

per la declaratoria del diritto al risarcimento dei danni;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gragnano, della Regione Campania e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 35, comma 1, e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 17 maggio 2022, tenuta da remoto ai sensi dell’articolo 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo, la dott.ssa V I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente B s.r.l. ha acquistato, per atto notarile del 30 aprile 2007, un terreno denominato “Petrelluni”, in Contrada Fiume del Comune di Gragnano, già “ oggetto di ordinanza di occupazione temporanea del Sindaco del Comune di Gragnano del 22 gennaio 2001 protocollo 107 medesima data, confermata il 22 febbraio 2001, con ordinanza del medesimo Sindaco, protocollo 253, successivamente integrata da deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Gragnano del 28 febbraio 2001 numero 35 esecutiva ai sensi di legge dal 15 marzo 2001, con cui venne disposto il noleggio dell’area de qua, fissando oneri, costi e canoni a carico dell’ente locale ” (articolo 4 del contratto di compravendita).

2. In effetti, il Sindaco del Comune di Gragnano, con ordinanza n. 107 del 22 gennaio 2001, aveva disposto “ l’occupazione temporanea dell’immobile … allo scopo di adibirlo a deposito temporaneo dei rifiuti solidi urbani in cassoni a tenuta stagna, con decorrenza immediata e per tutto il tempo di durata dell’emergenza, e, comunque, non oltre 30 gg. dalla data di occupazione ”. Con successiva delibera n. 35 del 28 febbraio 2001, la Giunta comunale aveva poi stabilito l’indennità da corrispondere alla proprietaria per l’occupazione, la cui durata veniva stimata in sette mesi a seguito del “ provvedimento di proroga n. 253 del 20/2/2001 ”, ivi richiamato ma non versato agli atti del presente giudizio.

3. Avendo acquistato il fondo, nel 2007 la B ha citato il Comune di Gragnano dinanzi al Tribunale civile di Torre Annunziata e poi, in riassunzione (giusta ordinanza d’incompetenza territoriale), dinanzi al Tribunale civile di Napoli, per sentire:

1) dichiarare l’illegittimità dell’occupazione del fondo “ a far data dal 1° ottobre 2001 … atteso lo spirare del termine previsto nella delibera di Giunta comunale n. 35 del 28 febbraio 2001 ”;

2) condannare il Comune di Gragnano alla restituzione del fondo, libero e bonificato, e “ al risarcimento del danno conseguente all’illegittimità della detta occupazione per il periodo suindicato e, comunque, dal 1° maggio 2007 fino al soddisfo, ovvero fino alla riconsegna del fondo bonificato, oltre interessi … e rivalutazione monetaria ”.

Tale giudizio è stato, tuttavia, dichiarato estinto ai sensi dell’articolo 309 del codice di procedura civile, per mancata comparizione delle parti.

4. Il Comune di Gragnano ha sollecitato con numerose note (prot. n. 5268 del 25 marzo 2002, prot. n. 22190 del 10 dicembre 2002, prot. n. 2332 del 7 febbraio 2003, prot. n. 8570 del 9 maggio 2003, prot. n. 13340 del 22 luglio 2003, prot. n. 25920 del 6 ottobre 2003, prot. n. 5826 del 23 marzo 2004, prot. n. 13601 del 14 luglio 2005, e poi prot. n. 697 del 23 marzo 2009) il Commissario straordinario per l’emergenza rifiuti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alla “ improcrastinabile necessità di liberare e bonificare il sito di stoccaggio provvisorio ” in località Petrelluni, “ che è servito durante la fase acuta dell’emergenza, ed attualmente, da tempo, non è più utilizzato, ma può essere causa di inquinamento ambientale ”.

5. Infine, il Comune di Gragnano – avendo provveduto allo sgombero dei rifiuti dall’area, come constatato in sede di sopralluogo dell’11 settembre 2013 – ha sollecitato la B a collaborare alle operazioni di riconsegna del fondo, con nota prot. n. 21478 del 24 settembre 2013 e successiva nota d’intimazione, ai sensi degli articoli 1209 e 1216 del codice civile, notificata il 16 novembre 2013.

In data 29 novembre 2013 e 23 gennaio 2014, l’Ufficiale giudiziario rinviava la riconsegna su richiesta della B e del Comune di Gragnano, per essere in corso “ tentativi di conciliazione in ordine alla consistenza e stato dei luoghi ”. In data 20 febbraio 2014, il fondo è stato riconsegnato alla B, la quale ha fatto tuttavia registrare a verbale che lo stesso “ non si trova nelle stesse condizioni in cui veniva originariamente concesso al Comune ”.

6. Con nota prot. n. 4857 dell’11 marzo 2014, la B ha chiesto al Comune di porre in essere “ operazioni che ripristinino la originaria destinazione [del bene] … alterata a seguito dell’utilizzo a titolo di discarica ”, ovvero di “ prospettar [e] una soluzione alternativa per rendere nuovamente utilizzabile il fondo anche con … diversa destinazione ”.

Con atto di diffida stragiudiziale e contestuale messa in mora (che riferisce protocollato dal Comune al n. 9313 del 4 maggio 2015), la B ha quindi invitato il Comune “ a porre in essere tutti gli atti ed adempimenti necessari a far conseguire alla società istante il ripristino dell’originaria destinazione del fondo … riportando lo stesso a fondo agricolo di pregio ovvero, in ogni caso, a rendere lo stesso fondo utilizzabile per la destinazione e caratterizzazione assunta a cagione della disposta utilizzazione, anche mediante mutamento del vigente strumento urbanistico e della destinazione urbanistica del fondo stesso ”.

Al riguardo, il Comune di Gragnano, con nota prot. n. 10511 del 15 maggio 2015, rappresentava che “ il PUC e gli altri strumenti di pianificazione urbanistica di livello comunale devono recepire, obbligatoriamente, le normative e le pianificazioni sovraordinate, [sicché] nessuna scelta è consentita in sede di pianificazione comunale, fatta eccezione per la tipologia di tutela che deve essere applicata nell’ambito di quelle previste dal Piano Urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana approvato con legge Regione Campania n. 35/87 ”.

7. Tutto ciò premesso, il Collegio rileva che con il presente ricorso la B, sul presupposto – già fatto valere dinanzi al Giudice ordinario – dell’illegittimità dell’occupazione del fondo, “ sicuramente riscontrabile nel caso di specie a far data dalla scadenza dei giorni 30 e dei successivi mesi 7 previsti con la suddescritta proroga ” (pagina 8 del ricorso) e sino al verbale dell’11 settembre 2013 (nel quale si dava atto dell’intervenuta liberazione del fondo), chiede a questo Tribunale di:

1) accertare la condotta illecita (commissiva ed omissiva) posta in essere dai soggetti convenuti sulla scorta di quanto ampiamente descritto in narrativa;

2) per l’effetto, condannare i convenuti, anche in solido tra loro, al ripristino dello status quo ante, attraverso interventi atti a recuperare le caratteristiche originarie del terreno "agricolo di pregio" di proprietà della B;

3) in ogni caso, condannare i convenuti, anche in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dalla società B a seguito dell’occupazione illegittima e/o dei comportamenti tenuti da tutti gli Enti in solido tra loro o dai loro funzionari, perpetratisi quantomeno a far data dal 1 maggio 2007 [data dell’acquisto della proprietà] , fino al giorno della intervenuta restituzione;

4) in via gradata, nella negata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenga di non dar seguito alla ipotesi sub 2), condannare i convenuti, anche in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dalla società B, sia a seguito dell’occupazione illegittima perpetratasi a far data dal 1 maggio 2007, sino al giorno della intervenuta restituzione, sia a causa della consegna di un bene assolutamente inidoneo all’uso consentito dalla sua destinazione urbanistica ”.

8. Come rilevato dal Collegio nel corso dell’udienza di trattazione (cfr. pertinente verbale), il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Nella prospettazione della parte ricorrente, l’occupazione del fondo da parte del Comune è proseguita sine titulo quanto meno dopo il decorso dei sette mesi previsti nella delibera di Giunta comunale n. 35 del 28 febbraio 2001. Ne deriva che la B si sta dolendo, in questa sede, della lesione del suo diritto di proprietà sull’area, sotto il profilo del mancato godimento (“ a seguito dell’occupazione illegittima” ) e dell’inutilizzabilità e svalutazione del fondo per la contaminazione del terreno causata dallo sversamento dai cassoni contenenti i rifiuti (“ a causa della consegna di un bene assolutamente inidoneo all’uso consentito dalla sua destinazione urbanistica ”).

Non vi è nessuna contestazione (in disparte il fatto che sarebbe tardiva) in ordine alla legittimità dei provvedimenti che hanno a suo tempo disposto l’occupazione temporanea del bene, né in relazione alle modalità di esercizio del potere discrezionale ad essi sotteso.

Il danno lamentato dalla B attiene, piuttosto, al comportamento di fatto asseritamente tenuto dall’Amministrazione una volta cessata l’occupazione legittima, quando il fondo ha continuato a essere utilizzato sine titulo.

Al riguardo, deve ribadirsi che per consolidata giurisprudenza il contenzioso involgente i comportamenti della Pubblica Amministrazione, con le relative implicazioni risarcitorie, è sottratto alla cognizione del Giudice amministrativo, al quale – in quanto “ giudice del legittimo esercizio della funzione amministrativa ” – “ sono attribuite le domande di risarcimento del danno che si ponga in rapporto di causalità diretta con l’illegittimo esercizio (o con il mancato esercizio) del potere pubblico, mentre resta riservato al giudice ordinario soltanto il risarcimento del danno provocato da "comportamenti" della p.a. che non trovano rispondenza nel precedente esercizio di quel potere ” (Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 25978 del 2016).

Per tutto quanto sopra evidenziato, la B non agisce a tutela di un proprio interesse legittimo leso nell’esercizio di un potere discrezionale, bensì per far accertare e dichiarare la lesione del suo diritto di proprietà a causa del comportamento tenuto dall’Amministrazione, che – venuto meno il titolo dell’occupazione – non ha tempestivamente sgomberato e bonificato l’area.

Le conclusioni così raggiunte privano di rilevanza l’eccezione, proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di violazione del giudicato sulla sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario, ritenuto implicito nella pronuncia dell’ordinanza sulla competenza territoriale da parte del Tribunale di Torre Annunziata.

9. In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con facoltà delle parti di riassumerlo dinanzi al Giudice ordinario, nei termini di cui all’articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo.

Avuto riguardo alla decisione in rito, il Collegio dispone in ogni caso la compensazione delle spese di lite.

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