TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2020-07-20, n. 202003197

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2020-07-20, n. 202003197
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202003197
Data del deposito : 20 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/07/2020

N. 03197/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02825/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2825 del 2016, proposto da Eurocave s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. G R, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. L T in Napoli, via Toledo, n. 323, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pignataro Maggiore - non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

“a) dell’ordinanza n. 42 del 04.4.2016, notificata il 5.4.2016, con la quale il Comune di Pignataro Maggiore (CE) ha disposto: 1) la demolizione “dell'impianto di frantumazione e trattamento degli inerti costruito nel 1995 tra la particella 167 ex 21 oggi 5178 e la particella 135, come meglio descritto nel verbale di accertamento dell'Ufficio tecnico comunale prot. n. 2691 del 8/4/1995 che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza”;
2) in caso di mancata demolizione, l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune delle opere e dell'area di sedime;

b) del verbale dell'ufficio tecnico comunale prot. n. 2691 del 8.4.1995 e dell'informativa della polizia comunale del 5.4.1995, non conosciuti;

c) di tutti gli atti collegati, presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi per la ricorrente.”


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 34, comma 5, c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2020 la dott.ssa Rosalba Giansante e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, e del Decreto Presidenziale n. 22/2020/Sede.


CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato e depositato in data 17 giugno 2016, Eurocave s.r.l., società che gestisce una cava attiva nel Comune di Pignataro Maggiore, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 42 del 4 aprile 2016, notificata il 5 aprile 2016, con la quale il suddetto Comune ha disposto nei suoi confronti la demolizione “dell'impianto di frantumazione e trattamento degli inerti costruito nel 1995 tra la particella 167 ex 21 oggi 5178 e la particella 135, come meglio descritto nel verbale di accertamento dell'Ufficio tecnico comunale prot. n. 2691 del 8/4/1995 che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza” e, in caso di mancata demolizione, l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune delle opere e dell'area di sedime;
ha chiesto altresì l’annullamento del verbale dell'ufficio tecnico comunale prot. n. 2691 dell’8 aprile 1995 e dell'informativa della polizia comunale del 5 aprile 1995, non conosciuti;

CONSIDERATO che il Comune di Pignataro Maggiore, benché ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio;

CONSIDERATO che, in accoglimento dell’istanza del difensore di parte ricorrente, alle camere di consiglio del 6 luglio 2016 e 21 settembre 2016 è stato disposto il rinvio della trattazione del ricorso e che alla camera di consiglio del 25 gennaio 2017 l’avvocato di parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare;

CONSIDERATO che in data 12 febbraio 2020 parte ricorrente ha depositato l’ordinanza n. 33 del 20 giugno 2017, avente ad oggetto “ Revoca ordinanze n. 14 del 26.03.2015 – n. 45 del 07.08.2015 - n. 42 del 04.04.2016 – n. 41 del 04.04.2016 - e degli atti preordinati, connessi e consequenziali. ”, con la quale il Comune di Pignataro Maggiore ha annullato in autotutela le suddette quattro ordinanze, fra le quali l’ordinanza n. 42 del 4 aprile 2016 oggetto di impugnazione;

CONSIDERATO che all’udienza pubblica del 25 marzo 2020 la trattazione della causa è stata rinviata a successiva udienza pubblica, ai sensi dell’art 84, comma 1, del D.L. n. 18/2020, e dell’art. 1 del Decreto Presidenziale n. 12/2020/Sede;

CONSIDERATO che, con memoria depositata in data 3 luglio 2020, parte ricorrente ha rappresentato che parte resistente, nelle more del giudizio, ha emesso la suddetta ordinanza n. 33 del 20 giugno 2017, e ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, seppure erroneamente riferita ad altro ricorso depositato in pari data dalla medesima parte ricorrente (ricorso n. 2822/2016);

CONSIDERATO che all’udienza dell’8 luglio 2020 la causa è stata assunta in decisione;

RILEVATO che, con ordinanza n. 33 del 20 giugno 2017, versata in atti, adottata in favore di parte ricorrente, il Comune di Pignataro Maggiore ha disposto l’annullamento in autotutela dell’ordinanza n. 42 del 4 aprile 2016, oggetto di impugnazione e che il provvedimento adottato è pienamente satisfattivo per l’odierna società ricorrente, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;

RITENUTO di dover conseguentemente dichiarare la cessazione della materia del contendere;

RITENUTO, quanto alle spese di giudizio, che sussistano i motivi che ne giustificano la compensazione integrale tra le parti.

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