TAR Roma, sez. 3Q, decreto presidenziale 2023-05-30, n. 202302766

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, decreto presidenziale 2023-05-30, n. 202302766
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202302766
Data del deposito : 30 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2023

N. 04041/2023 REG.RIC.

N. 02766/2023 REG.PROV.PRES.

N. 04041/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4041 del 2023, proposto da
Glaxosmithkline S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E B L, G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, C D, L L, T M, B P, F Z, G Q, C Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi, 5;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente dei Rapporti Tra Stato Regioni e Provincie Autonome, Conferenza Permanente dei Rapporti Tra Stato Regioni e Provincie Auotonome, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e di Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Abbott S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- Del Decreto del Direttore generale dell'area sanità e sociale n. 172 del 13 dicembre 2022,

avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende

fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di

spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto

del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6

luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.

Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26

ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici

soggette a ripiano e dei relativi importi”, con i relativi allegati, che ne costituiscono parte

integrante (doc. 1);

- del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle

Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 216 in data 15 settembre

2022, con oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici

a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,2017 e 2018” (doc. 2);

- del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale

n. 251 del 26 ottobre 2022, con oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche

all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del

superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni

- dell'Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14

settembre 2022, nonché quella stabilita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 28 settembre 2022

(doc. 4);

- dell'Accordo rep. atti. N. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della

Salute di attuazione dell'art. 9 ter del d.l. 78/2015, conv. con l. 125/2015 di “Individuazione

dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e

di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (doc. 5);

- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, con oggetto

“Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter,

commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n.78, come modificato dall'articolo 1,

comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145” (doc. 6);

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato

direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il superamento

dei tetti di spesa e afferente alla disciplina del c.d. “Payback” nel settore dei dispositivi

medici.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che il difensore di parte ricorrente ha depositato in atti l’istanza con la quale ha dichiarato che la stessa parte ricorrente non ha più interesse alla trattazione e alla decisione nel merito del ricorso di cui trattasi;

Considerato che, pertanto, non resta se non prendere atto della predetta circostanza ai fini della declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;

Considerato, infine, che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio;


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