TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-05-25, n. 202200412

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-05-25, n. 202200412
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202200412
Data del deposito : 25 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/05/2022

N. 00412/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00736/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 736 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Black Oils Spa, Europam Spa, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato C B, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 11/1;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Anas Spa, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Genova, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane 2;
Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aurelio Domenico Masuelli, Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Genova, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
Comune di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Paola Pessagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Autostrade per l'Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Torchia, Claudio Cataldi, con domicilio eletto presso lo studio Daniela Anselmi in Genova, via Corsica 19/10;

per l'annullamento

(ricorso introduttivo) del provvedimento del Direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 maggio 2015 prot. n. 4236 con il quale è stato approvato ex art. 3 D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383, con contestuale perfezionamento del procedimento d’intesa Stato-Regione, il progetto definitivo “Autostrade A7-A10-A12 Progetto nodo stradale e autostradale di Genova adeguamento sistema A7-A10-A12. Gronda di Ponente” ed è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 10, comma 1, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;

(motivi aggiunti del 19 novembre 2015): dell’atto della Società Autostrade datato 2 settembre 2015, n. 16312, recante “risposta alle osservazioni”;

(motivi aggiunti del 31 maggio 2018, da valere all’occorrenza quale ricorso autonomo) del decreto del Direttore Generale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 settembre 2017 prot. 15802 avente ad oggetto approvazione del progetto definitivo trasmesso dalla Soc. Autostrade di "adeguamento del sistema A7 – A10 – A12 del nodo stradale e autostradale di Genova", nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e connessi.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Liguria, del Comune di Genova, di Anas Spa e di Autostrade per l'Italia Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 5 maggio 2022 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe la soc. Black Oils S.p.a. e la soc. Europam S.r.l., proprietarie di compendi immobiliari in Genova-Bolzaneto per una superficie complessiva di mq 32.889 (dei quali circa 9.000 mq sono occupati da costruzioni) in prossimità del viadotto dell’autostrada A7, che attraversa il fiume Polcevera, agiscono per l’annullamento - nella parte d’interesse che viene oltre meglio specificata - del provvedimento del Direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 maggio 2015 prot. n. 4236 con il quale è stato approvato ex art. 3 D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383, con contestuale perfezionamento del procedimento d’intesa Stato-Regione, il progetto definitivo “ Autostrade A7-A10-A12 Progetto nodo stradale e autostradale di Genova adeguamento sistema A7-A10-A12. Gronda di Ponente ” ed è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 10, comma 1, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

Con tale progetto, finalizzato all’allargamento della cosiddetta “Gronda di Ponente”, si prevede l’espropriazione (per circa mq. 1169) e l’occupazione temporanea (per circa mq- 1868) per un periodo di due anni, dell’area corrispondente alla proiezione a terra della nuova opera, oltre una fascia supplementare parallela di circa 6 metri, nella quale è prevista una strada di cantiere laddove oggi esiste la strada privata che conduce agli immobili delle società ricorrenti.

Precisano queste ultime che, venendo meno gli accessi carrabili agli immobili di loro proprietà, che così risulterebbero interclusi, cesserebbero anche le loro attività produttive con danni economici rilevantissimi e perdita di decine di posti di lavoro.

Affermando che le espropriazioni e le occupazione temporanee non sarebbero necessarie per l’opera di cui trattasi, essendo previsto l’allargamento del viadotto “a sbalzo” senza realizzazione di alcun sostegno (è già presente un pilone di cui non si prevedono modifiche), le ricorrenti intervenivano nel procedimento, manifestando le proprie obiezioni e rappresentando variamente l’esistenza di soluzioni tecniche alternative alla prevista viabilità di cantiere per evitare l’occupazione dell’unica viabilità di accesso al compendio immobiliare, sulle quali si diffondono in atti.

Approssimandosi i termini di decadenza per l’impugnazione del progetto, le ricorrenti hanno proposto cautelativamente l’odierno ricorso introduttivo, mediante il quale ne fanno valere l’illegittimità per 1) “violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del DPR n. 383/1994 e dell’art. 2, comma 14, della l. n. 537/1993, difetto di presupposto” (mancanza di copertura finanziaria dell’approvazione del progetto);
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del DPR n. 383/1994 e dell’art. 2, comma 14, della l. n. 537/1993, anche in relazione all’art. 11 del DPR n. 327/2001, difetto di presupposto, di istruttoria, di motivazione, contraddittorietà ed illogicità (gli atti impugnati sarebbero illegittimi in quanto non preceduti da una puntuale ed adeguata analisi della situazione di fatto delle aree di proprietà delle ricorrenti ed in difetto di adeguato ed effettivo contraddittorio);
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del DPR 18 aprile 1994, n. 383 e dell’art. 2, comma 14, della l. n. 537/1993, violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza dell’azione amministrativa (l’espropriazione degli immobili delle odierne ricorrenti non risulterebbe necessaria ai fini della realizzazione dell’opera, in quanto l’allargamento del viadotto è progettato “a sbalzo” e non sono previste nuovi o maggiori opere di fondazione).

Con il primo atto per motivi aggiunti, è stata quindi impugnata la sopravvenuta nota della soc. Autostrade 2 settembre 2015 n. 16312 con il quale sono state riscontrate negativamente le osservazioni delle ricorrenti volte a modificare le previsioni espropriative e di occupazione temporanea connesse al progetto intervento della “Gronda di Ponente”.

Nello svolgimento del contraddittorio procedimentale, nell’ambito del quale le ricorrenti esponevano le proprie osservazioni e proposte alternative, l’autorità espropriante forniva dapprima rassicurazioni verbali circa la modifica delle previsioni di esproprio e di occupazione d’interesse;
per poi, però, comunicare, mediante la nota impugnata, che, pur prendendosi atto della non necessità delle espropriazioni, si riservava un eventuale asservimento delle medesime aree, in via alternativa;
e si manteneva la riserva di una possibile occupazione temporanea, specie in relazione alla strada di cantiere (che sarebbe stata spostata, ma sempre su aree di proprietà di una delle ricorrenti).

Pur dubitando della natura provvedimentale della nota, le ricorrenti la impugnano cautelativamente, deducendone la illegittimità per 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del DPR n. 383/1994 e dell’art. 2, comma 14, della l. n. 537/1993, anche in relazione all’art. 11 del DPR n. 327/2001, difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, travisamento, illogicità (sussisterebbero contraddizioni motivazionali interne alla nota, laddove da un lato riconosce che gli espropri non sono necessari ma riserva ad una successiva valutazione durante l’avanzamento dei lavori l’eventuale asservimento di aree).

Con un secondo atto per motivi aggiunti, è stato da ultimo impugnato il decreto del Direttore Generale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 settembre 2017 prot. 15802 con il quale è stato approvato il progetto definitivo di “adeguamento del sistema A7-A10-A12 del nodo stradale e autostradale di Genova”, nella parte in cui non è chiaro se includa le soluzioni tecniche che pure, durante il procedimento, sembrerebbero avere escluso la necessità di espropri e di occupazioni.

A tal riguardo, espongono le ricorrenti che con nota 12 marzo 2018, trasmessa per posta ordinaria, la Soc. Autostrade per l'Italia forniva alle Società Black Oils S.p.a. e Europam S.p.a. alcune precisazioni in ordine alle occupazioni delle aree di proprietà privata previste nell'ambito dell'intervento cosiddetto della "Gronda di Ponente", precisandosi che " le occupazioni definitive previste nell'ambito del presente intervento saranno limitate esternamente al perimetro dello stabilimento Europam, su cui sarà quindi imposta la sola servitù di viadotto (Allegato 2) e per la quale si precisa che dovranno essere rispettate le prescrizioni previste in materia di sicurezza che vietano lo stoccaggio di materiali pericolosi al di sotto della sagoma autostradale " e che " in corrispondenza dello stabilimento suddetto, ci impegniamo inoltre a ridurre le nuove occupazioni temporanee in ragione di 10 metri dal futuro limite delle opere, avendo previsto la viabilità di collegamento ai capannoni locati ai Vs. clienti nella fascia compresa tra le carreggiate stradali esistenti (Allegato 3) ". La Soc. Autostrade, con la stessa nota, anticipava che " la suddetta viabilità potrà essere mantenuta anche a conclusione degli interventi e, permanendo la stessa su aree di nostra proprietà, sarà oggetto di apposita concessione nei vostri confronti ", " confermandovi che è in corso di sviluppo la progettazione esecutiva delle opere di cui trattasi " e con l'impegno " appena disponibili i dati di dettaglio, a fornirvi un puntuale cronoprogramma delle attività interferenti con le vostre proprietà ".

Con nota 5 aprile 2018 le Soc. Europam e Black Oils prendevano atto delle precisazioni relative all'intervento, chiedendo tuttavia di avere conferma che il progetto prevedesse all'interno del perimetro del deposito, non più espropriazioni e neppure imposizioni di nuove servitù di viadotto;
all'esterno del perimetro del deposito, l'unica "occupazione definitiva" corrispondente al leggero inspessimento delle pile di sostegno del viadotto autostradale, con una corrispondente riduzione della larghezza della strada di proprietà, compensata dalla realizzazione di una strada alternativa che sarebbe stata data in concessione. Con riferimento all'indicazione che all'interno del perimetro del deposito le occupazioni temporanee, funzionali all'ampliamento delle pile ed alla realizzazione della soletta a sbalzo del viadotto, sarebbero state ridotte ad una fascia di dieci metri " dal futuro limite delle opere ", si chiedeva un chiarimento tenuto conto che non si comprendeva dove ricadesse detta fascia e che " la fascia di dieci metri indicata nella planimetria allegata alla nota che si riscontra risulta calcolata dal perimetro del deposito ".

Era dunque rappresentata la preoccupazione che " una fascia di occupazione temporanea pur così ridotta a dieci metri rischia concretamente di impedire la regolare prosecuzione dell'attività " e, per questo, " si rende necessario, come del resto comunicato da codesta Società con nota 28 marzo 2018, il tracciamento della fascia di occupazione temporanea (concordato per il 5 aprile prossimo), per verificare in concreto la compatibilità della prevista occupazione con la prosecuzione dell'attività ".

Con la stessa lettera, oltre ad altri chiarimenti meglio dettagliati in atti, si chiedeva di avere copia dell'atto di approvazione del progetto definitivo con la prova della relativa pubblicazione e che fosse anticipata almeno la predisposizione del cronoprogamma dei lavori in questione, per comprendere con precisione le limitazioni che sarebbero derivate alle attività.

Riferiscono le ricorrenti che in data 5 aprile 2018 si svolgeva, nel contraddittorio tra i tecnici di SPEA e delle odierne deducenti, il sopralluogo proposto dalla Soc. Autostrade proprio per comprendere in concreto se la prevista occupazione era compatibile con la prosecuzione delle attività.

Veniva tracciata a terra la linea relativa alla fascia di 10 metri corrispondente alla proposta occupazione temporanea all'interno del deposito Europam ed all'esterno, in particolare con riferimento ai beni di proprietà affittati a DHL e GLS. Il tracciamento confermava le preoccupazioni circa l'impossibilità di proseguire l'attività del deposito, in ragione delle gravissime limitazioni che l'occupazione comporterebbe alla movimentazione dei mezzi pesanti, risultando impedite le manovre ai bilici in uscita dalla zona di scarico prodotti, così come all'utilizzo delle aree esterne ai capannoni in affitto.

A fronte della verificata, obiettiva impossibilità di proseguire le attività non ostante la proposta riduzione delle occupazioni, i tecnici di SPEA e della Soc. Autostrade confermavano la possibilità di arretrare ancora il cantiere all'interno del deposito, in modo da consentire le manovre dei bilici, e nei piazzali antistanti ai capanni affittati a DHL e GLS, in modo da non pregiudicare l'accesso e la manovra dei relativi mezzi.

Dalla corrispondenza e dagli accordi successivi agli atti in questa Sede impugnati (con il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti) risulta dunque confermata la non necessità delle previste espropriazioni e occupazioni temporanee.

La verifica della situazione di fatto, anche alla luce delle osservazioni delle odierne deducenti, e la necessità condivisa dalla stessa Soc. Autostrade di soddisfare l'interesse pubblico perseguito con la realizzazione dell'opera pubblica recando il minor danno possibile alla proprietà privata in ossequio al fondamentale principio di proporzionalità che impone di contemperare le esigenze della produzione, avrebbe consentito infatti di chiarire che la realizzazione dell'opera può concretamente avvenire con modalità che garantiscano la prosecuzione delle attività in esercizio;
è infatti sufficiente un'occupazione delle aree sottostanti il viadotto limitata all'inspessimento delle pile di sostegno dello stesso e occupazioni temporanee molto più ridotte rispetto a quelle previste.

I provvedimenti impugnati sarebbero dunque illegittimi nella parte in cui hanno previsto le espropriazioni e le occupazioni dei beni delle odierne deducenti, tanto che la stessa Soc. Autostrade ha previsto di modificarli coerentemente con le verifiche compiute.

Non essendo stata formalizzata tale modifica e non essendo stata inviata la comunicazione che avrebbe dovuto sancirla, come anticipato nel corso del sopralluogo del 5 aprile 2018, le ricorrenti impugnano con i secondi motivi aggiunti, per mero scrupolo di difesa, il decreto 7 settembre 2017 prot. 15802, del quale allegano di avere avuto conoscenza solo di recente e che si presume abbia approvato gli stessi elaborati progettuali del livello definitivo già impugnati.

Deducono a tal fine che la stessa Soc. Autostrade avrebbe preso atto della non necessità di procedere con le espropriazioni e le occupazioni previste, ma allo stato non risulta che i relativi elaborati progettuali siano ancora stati modificati.

A tal fine, con il secondo atto di motivi aggiunti, viene dedotta l’illegittimità del progetto in via propria e derivata, per le medesime ragioni di censura dedotte avverso gli atti precedentemente impugnati che vengono testualmente riproposte.

Si sono costituite le Autorità intimate che resistono al ricorso, del quale chiedono il rigetto, senza articolare memorie difensive.

Con memoria del 6 aprile 2022, le parti hanno chiesto congiuntamente un rinvio della trattazione della causa in vista della prosecuzione dei contatti e dei confronti tra le parti stesse, in vista della definitiva modifica delle previsioni progettuali e della possibile definizione della causa nei termini di una cessazione della materia del contendere.

Nella pubblica udienza del 5 maggio 2022, tenutasi in collegamento da remoto, sentiti i procuratori delle parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Nell’odierno giudizio, viene all’esame del Collegio una fattispecie nella quale le parti deducono in ordine alla legittimità delle previsioni progettuali inerenti l’opera pubblica meglio descritta in parte narrativa, che le ricorrenti lamentano comportino pesi ingiustificatamente gravosi sulla rispettiva proprietà. Nel corso del giudizio stesso si è svolto un contraddittorio procedimentale nell’ambito del quale sono state elaborate soluzioni tecniche atte a ricondurre entro limiti convenienti l’interferenza tra i lavori e la fruizione delle proprietà private interessate;
le parti ricorrenti, tuttavia, paventano che tali soluzioni non sarebbero chiaramente ed inequivocamente recepite ancora negli elaborati progettuali definitivi, così che la relativa azione di annullamento viene proposta in via tuzioristica.

Preliminarmente, non v’è luogo ad accordare il rinvio della trattazione della causa, come pure prospettato dalla difesa della parte ricorrente, posto che, una volta fissata la causa a ruolo d’udienza per la decisione, la cancellazione degli affari pendenti non è consentita ed i rinvii sono consentiti esclusivamente al ricorrere di speciali ed eccezionali circostanze, come meglio disposto all’art. 73, comma 1 bis, del c.p.a., che non ricorrono nel caso di specie, laddove la richiesta di rinvio è finalizzata solo a consentire ulteriori confronti tra le parti.

Attesa la produzione documentale da ultimo depositata dalle ricorrenti il 13 aprile 2022 ed, in particolare, avendo riguardo agli atti di Società Autostrade del 16 e del 19 gennaio 2019 (allegati subb 25 e 26), che riferiscono esplicitamente dell’adeguamento del piano particellare d’esproprio (ai fini dell’immissione in possesso) alle soluzioni tecniche concordate tra le parti (non oggetto di contestazione, né i primi, né le seconde) potrebbe dubitarsi della persistenza dell’interesse al ricorso, posto che la stessa Autorità espropriante ha comunque riconosciuto di voler recepire le suddette soluzioni.

Tenuto anche conto, però, delle repliche delle ricorrenti di cui alle note del 1 e del 19 febbraio 2019 (all. 27 e 28) che riservano ulteriori riscontri, il Collegio ritiene di poter prescindere da una soluzione in rito, posto che, sulla base degli atti di causa, il gravame è fondato nei limiti del difetto di motivazione e di istruttoria in relazione all’effettiva necessità di assoggettare le aree e gli immobili delle parti ricorrenti nei termini originariamente previsti all’atto dell’imposizione del vincolo, che non risultano essere stati definitivamente ed inequivocabilmente ridotti in corrispondenza a quanto emerso nel contraddittorio procedimentale.

Più precisamente, deve osservare il Collegio che lo svolgimento del contraddittorio procedimentale nei termini che sono stati dedotti nell’ambito dell’ultimo ricorso per motivi aggiunti, implica che il progredire della progettazione con il contributo partecipativo delle odierne ricorrenti, ha condotto all’individuazione di soluzioni e misure atte a consentire la definizione dell’intervento di potenziamento dell’infrastruttura viaria con la riduzione al minimo essenziale delle interferenze di cantiere con la proprietà delle ricorrenti e tale contesto ha comportato il venir meno per queste ultime dell’interesse all’accoglimento del gravame, fatto salvo quanto ancora relativo al mancato recepimento di tali misure nella progettazione definitiva.

Pertanto, entro i limiti descritti, il gravame va accolto con l’annullamento del decreto 7 settembre 2017 prot. 15802 (che non risulta essere stato comunicato alle parti odierne ricorrenti, con conseguente tempestività della sua impugnazione con i motivi aggiunti) nella parte in cui deve presumersi aver mantenuto i vincoli di occupazione ed espropriativi risultati incompatibili con la situazione dei luoghi in ordine alla proprietà delle ricorrenti così come (sia pure successivamente) accertato in base alle risultanze del sopralluogo del 5 aprile 2018 (e degli atti ed adempimenti successivi, anche come meglio esposte in atti dalla difesa della parte ricorrente, senza contestazioni).

L’accoglimento dell’azione di annullamento nei limiti sopra indicati comporta l’obbligo per Società Autostrade, di adeguare la progettazione ancora in itinere alle osservazioni ed ai contributi procedimentali delle ricorrenti come riscontrate negli atti di causa, laddove ciò non sia già avvenuto nelle more del giudizio (come gli atti del 16 e 19 gennaio 2019 lascerebbero presumere, tenuto anche conto del fatto che la riserva manifestata dalle ricorrenti nell’immediatezza della comunicazione di quegli atti, non è stata successivamente sciolta, ma neppure sono state formulate contestazioni o nuove impugnazioni).

Il ricorso ed i motivi aggiunti vanno dunque accolti nei termini sin qui indicati, con piena compensazione delle spese di lite tra le parti, avendo riguardo agli effetti favorevoli del progredire del confronto procedimentale tra le parti ricorrenti e l’autorità espropriante.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi