TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-01-27, n. 202300190
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Pubblicato il 27/01/2023
N. 00190/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00967/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 967 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
N D N, rappresentato e difeso dall'avvocato E F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca;Universita' degli Studi di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;
Dirigente Pro Tempore del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca – Ufficio i Affari Generali e Progra., non costituito in giudizio;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’accertamento, ex art. 31, comma 1 c.p.a. dell’obbligo del Ministero di provvedere sulla proposta del 27.9.2021, prot. n. 0043436, dell’Università di Foggia di conferimento del titolo di professore emerito al ricorrente e conseguente condanna a provvedere nonché per la pronunzia di fondatezza della pretesa della pretesa del prof. N D N, ai sensi del comma 3 dell’art. 31 c.p.a.;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 3.1.2023:
per l’annullamento del provvedimento del Direttore Generale del Ministero dell’Università e della Ricerca del 30.12.2022, prot. n. 15678, con il quale si è negato il conferimento del titolo di
professore emerito e per la condanna dell’amministrazione all’approvazione della proposta di conferimento del titolo di professore emerito al ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11.1.2023 la dott.ssa D Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Rilevato che in corso di giudizio è intervenuto il provvedimento negativo impugnato con il ricorso per motivi aggiunti;
Ritenuto
-che tale sopravvenienza determina la sopravenuta carenza di interesse per il ricorso ex art. 117 c.p.a. (dovendosi escludere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in quanto il provvedimento ottenuto non è satisfattivo della domanda azionata ex art. 117 c.p.a., con la quale si è chiesto, altresì, di pronunciare sulla fondatezza della pretesa), permanendo l’interesse solo su quello per motivi aggiunti;
-in ragione di ciò va pronunciata sentenza non definitiva sul ricorso principale, contestualmente disponendosi la prosecuzione del giudizio per i motivi aggiunti con il rito ordinario, demandandosi la sig. Presidente la fissazione dell’udienza pubblica;