TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2011-04-19, n. 201100378

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2011-04-19, n. 201100378
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201100378
Data del deposito : 19 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00545/2009 REG.RIC.

N. 00378/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00545/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 545 del 2009, proposto da:
F M, rappresentato e difeso dall'avv. E M, con domicilio eletto presso E M in Cagliari, via Abba N.43;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23;

per l'accertamento e la declaratoria previo annullamento dei provvedimenti ostativi illegittimi emanati ed emanandi del diritto soggettivo del ricorrente al riconoscimento dell'indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della L. 10/03/1987 n. 100, come modificata dall’art. 1 della L. 29/03/2001 n. 86

e per la conseguente condanna

delle Amministrazioni convenute alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di indennità di trasferimento, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il Pres. Aldo Ravalli e uditi per le parti gli avv.ti E M per il ricorrente e Annabella Risi, avvocato dello Stato, per l’amministrazione.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – Espone il nominato in epigrafe di prestare servizio militare presso il 5° Gruppo Manutenzione TLC, originariamente nella sede aeroportuale di Elmas e dal 1996, per effetto del “rischieramento” del suddetto Gruppo, nella sede di Sant’Avendrace di Cagliari. La permanenza nella sede di Sant’Avendrace, inizialmente provvisoria, è stata reiterata nel tempo e perdura tuttora.

Ritiene il militare che per effetto del mutamento di sede avrebbe titolo alla indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 L. 10 marzo 1987 n. 100, come modificata dall’art. 1 L. 29 marzo 2001 n. 86.

Il rigetto della pretesa economica da parte dell’Amministrazione militare, risalente ad atto del 2002, ha dato luogo al ricorso notificato il 5 maggio 2009.

Assume il ricorrente che fra le due sedi di servizio intercorrebbe una distanza superiore a 10 Km, per cui spetterebbe, in forza alle richiamate norme, l’indennità di trasferimento, oltre a quella di missione. Richiama anche a sostegno la violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost.

Si è costituito il Ministero della difesa che ha eccepito la prescrizione dell’eventuale diritto e, comunque, ha concluso per la infondatezza della pretesa.

II – Si può prescindere dall’esame della eccezione di prescrizione, essendo il ricorso infondato nel merito.

Rammenta il Collegio che l’indennità di trasferimento è regolata dall’art. 1 L. 10 marzo 1987 n. 100, il quale prevede che al personale militare trasferito d’autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede “spetta il trattamento economico previsto dall’art. 13 legge 2 aprile 1979 n. 97, come sostituito dall’art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27”.

Osserva, poi, il Collegio che il richiamo all’art. 13 L. n. 97/1979 non attiene esclusivamente alla determinazione della somma dovuta a titolo di indennità di trasferimento, da commisurare al trattamento di missione previsto dalle disposizioni richiamate, ma che il richiamo stesso alla predetta norma ne comporta la necessaria applicazione completa e quindi anche con riferimento ai requisiti da essa richiesti (cfr. TAR Sardegna 284/2009).

In particolare l’indennità di cui alla L. n. 417/1978 – prevista nel ridetto art. 13 – è soggetta alla condizione che la distanza tra le due sedi sia superiore a 10 Km, così come recita l’articolo 1 della stessa legge n. 417/1978 (in tal senso Cons. St. Ad. Plen 28 aprile 1999 n. 7;
più di recente, tra tante, Cons. St. sez. IV, 14 febbraio 2006, n. 579;
id. 10 marzo 2004, n. 1156).

Ora, quanto al requisito della distanza fra le due sedi di servizio (calcolata come distanza fra le case comunali di Cagliari ed Elmas), Il collegio non ha motivi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte nella citata sentenza n. 284 del 2009, secondo la quale tale distanza è inferiore a 10 Km (9,2 Km o 9,65 Km nei diversi percorsi).

Alla luce di tale rilievo il ricorso va respinto.

Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti in relazione alla natura della controversia.

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