TAR Napoli, sez. III, sentenza 2021-03-02, n. 202101392
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Pubblicato il 02/03/2021
N. 01392/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03407/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3407 del 2016, proposto da
S C, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale stella_carillo@legalmail.it e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, c.so V. Emanuele n. 670;
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del Sindaco, legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato V A, con domicilio digitale vincenzo.andreoli@legalmail.it;
per l'annullamento
a) del provvedimento n. ord. gen. 75 del 27.04.2016, notificato in data 10.05.2016, col quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Giuseppe Vesuviano, dichiarando l'inottemperanza del ricorrente all'ordinanza di demolizione n. 283 del 7.08.2012, ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di pretese "opere abusive", che sarebbero state realizzate dal ricorrente in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Vasca Pianillo n. 7;
b) di ogni altro atto e/o provvedimento sotteso, preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuseppe Vesuviano;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le disposizioni straordinarie di cui all'art. 25, co. 1 e 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020, a mente del quale alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2010 al 31 gennaio 2021 si applicano le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 28 del 30.4.2020, convertito in legge n. 70 del 25.6.2020 e, fatta salva la facoltà di chiedere la discussione orale mediante collegamento da remoto o di depositare in alternativa note di udienza, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2020 la dott.ssa G C e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 DL 137/2020, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Parte ricorrente impugna l'ordinanza n. 75 del 27.04.2016 avente ad oggetto la dichiarazione di acquisizione al patrimonio comunale delle opere edili realizzate alla via Vasca al Pianillo n. 7 nel Comune di San Giuseppe Vesuviano.
I.1. Nel provvedimento gravato, in particolare,
“Richiamata la precedente Ordinanza n. 283 del 07/08/2012 prot. 24389, con la quale è stat a ingiunt a la demolizione delle opere abusive, realizzate alla via Vasca al Pianillo, 7, di questo Comune, ricadenti nella part.lla n. 838 del F. 5, … consistenti in:
- Costruzione di un piano terra, posto lungo il confine a lato ovest, allo stato formato da murature perimetrali e copertura in legno a falda inclinata con soprastanti tegole, il tutto già completo con pavimenti, pitturazione infissi impianti ecc., occupante una superficie di mq. 60 ca. ed una volumetria di mc.152 ca.. Sulla stessa particella, a ridosso del confine a lato nord-ovest piccolo casotto di mq. 7 ca. e per una volumetria di mc. 20 ca. con murature perimetrali e copertura a falda inclinata in legno con soprastante tegole adibito a deposito attrezzi da giardinaggio. Inoltre ha realizzato una piscina interrata a forma rettangolare di mq. 75 ed avente una profondità di mt. 1,80, con pavimentazione lungo il bordo, recinzione del fondo con muretti e ringhiera soprastante.
Accertato che il Sig. COZZOLINO SALVATORE, non ha ottemperato a quanto disposto con la succitata Ordinanza, come si evince dal verbale di inadempienza all'ordine di sospensione e/o demolizione delle opere edili abusive del Comando dei VV.UU., prot. 244/PMG del 06/08/2014;”
“Visti il 3 e 4 comma dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/01;
“DICHIARA acquisite al patrimonio comunale, le opere abusive come sopra descritte, ricadenti nelle part.lle n. 838 del F. 5”.
II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:
a) violazione e falsa applicazione della legge 17.8.1942 n. 1150 come modificata ed integrata dalla legge 6.8.1967 n.765 (spec. artt.1 e segg., 31 e segg.), della legge 28.1.1977 n.10 (spec. artt.1 e segg.), della legge 5.8.1978 n.457 e sue integrazioni e modifiche (spec. artt.27 e segg., 31 e segg., 48 e segg.), del D.L. 23.1.1982 n.9, convertito con legge 25.3.1982 n.94 (spec. artt.7 e segg.), della legge 28.2.1985 n.47 (spec. artt.4 e segg., 24 e segg.), della legge 24.12.1993 n.537 (spec. art.2), della legge 23.12.1996 n.662 (spec. art.2, comma 7, e segg.), della legge 29.6.1939 n.1497, della legge 8.6.1990 n.142 (spec. artt.38 e segg., 51 e segg.), della legge 7.8.1990 n.241 così come modificata dalle leggi 24.12.1993 n.537 e 15.5.1997 n.127 (spec. artt.3 e segg., 19 e segg.), del D.P.R. 380/01, artt. 3 e 36 e segg. e delle norme e dei principi generali in materia di obbligo di motivazione degli atti pubblici nonché di snellimento dei procedimenti amministrativi;
b) eccesso di potere per erroneità ed illegittimità dei presupposti, errore in fatto ed in diritto, omessa erronea ed illegittima motivazione, sviamento, ingiustizia ed illogicità manifesta, falso scopo e falsa causa, contraddittorietà, illegittimità derivata, perplessità e violazione del principio di proporzionalità;
c) incompetenza.
III. Si è costituita l’Amministrazione comunale intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.
IV. All’udienza pubblica del 3.12.2020, fissata per la trattazione da remoto, la causa è stata introitata per la decisione.
V. Il ricorso è infondato.
V.1. Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta la violazione di legge.
V.1.1. Premette in fatto che:
a) avverso la predetta ordinanza di demolizione, n. 283 del 7.08.2012, avrebbe proposto ricorso al TAR Regione Campania, pendente alla data di proposizione del presente gravame con N. R.G.N. 4908/12, per sentir accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato;
b) in data 8.11.2012, con domanda assunta al protocollo generale del Comune di San Giuseppe Vesuviano al n. 2012 0032876, avrebbe, altresì, presentato la richiesta di "accertamento di conformità dell'opera" e, quindi, di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/01.
V.1.2. Ciò posto, il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune di San Giuseppe Vesuviano, emesso in data 24.07.2016, sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 97 della Costituzione, stante la pendenza, da un lato, del giudizio inerente l’impugnazione del provvedimento di demolizione e, dall’altro, del procedimento amministrativo di cui alla richiesta di "accertamento di conformità dell'opera" e di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/01.
Ne conseguirebbe, quindi, l'improduttività di effetti, anche ex lege , dell'impugnato provvedimento, fino alla conclusione del giudizio pendente dinanzi al TAR Regione Campania, - avente ad oggetto l'impugnazione proposta dalla stessa parte ricorrente avverso il predetto provvedimento di demolizione con la ulteriore precisazione che "in presenza di una istanza di parte volta alla regolarizzazione di un abuso edilizio (nella specie ai sensi dell'art.13 legge n.47/85) la P.A., prima di attivare i propri poteri repressivi, deve pronunciarsi preventivamente su tale istanza e ciò per evidenti esigenze garantistiche di tutela della posizione del contravventore”(T.A.R. Campania, Sez. III, 23.01.1990, n. 20).
In altri termini, “l'avvenuta presentazione delle istanze di condono comporta l'obbligo, nella specie non assolto, per l'Amministrazione di pronunciarsi sulle stesse prima di dare ulteriore corso al procedimento repressivo, tant'è che, a norma degli artt. 38 e 44, L. n. 47 del 1985, si verifica la sospensione dei procedimenti amministrativi sanzionatori, con la conseguenza che i provvedimenti repressivi adottati in pendenza di istanza di condono sono illegittimi perché in contrasto con l'art. 38, L. n. 47 del 1985 (TAR Campania, Napoli, sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2005;Cons. Stato Sez. III,. 15 dicembre 2006, n. 10563).
V.