TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-08-09, n. 202402422
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Testo completo
Pubblicato il 09/08/2024
N. 02422/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00802/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 802 del 2022, proposto da Enel Produzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F P e A K, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, del Ministero della Transizione Ecologica, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del Comune di Porto Empedocle, del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, dell’Asp n. 1 di Agrigento, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- della nota di Arpa Sicilia, ID. 1940280005 del 2 marzo 2022, con la quale sono stati trasmessi alla ricorrente gli esiti analitici dei campionamenti di acque sotterranee effettuati presso la centrale termoelettrica di Porto Empedocle e le è stato comunicato il superamento, per alcuni parametri, delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione delle acque dei piezometri ivi esistenti ed il mancato adempimento alle prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, da ultimo rinnovata con D.M. n. 186 del 19 maggio 2021;
- di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, ivi compresi gli allegati alla predetta nota;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2024 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Enel Produzione S.p.A. agisce per l’annullamento della nota dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente ID. 1940280005 del 2 marzo 2022, con la quale sono stati trasmessi alla ricorrente gli esiti analitici dei campionamenti di acque sotterranee effettuati il 13 settembre 2021 presso la centrale termoelettrica di Porto Empedocle, e comunicato alla stessa ed agli Enti interessati il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione delle acque dei piezometri ivi esistenti, per i parametri Arsenico, Boro, Ferro, Manganese, Fluoruri, Solfati, Tetracloroetilene, Dibromoclorometano e 1,2 – Dicloropropano ed il mancato adempimento alle prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, da ultimo rinnovata con D.M. n. 186 del 19 maggio 2021.
2. Espone la ricorrente di gestire la centrale termoelettrica di Porto Empedocle in forza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con D.M. n. 308/2014 e rinnovata a seguito di riesame complessivo con D.M. n. 186/2021. I campionamenti delle acque sotterranee alla centrale previsti nella richiamata AIA e condotti a luglio 2021 mostrarono una potenziale contaminazione, sicché ENEL Produzione S.p.A., con nota prot. n. 10475 del 6 luglio 2021, comunicò alle Autorità competenti (tra cui ARPA Sicilia), ai sensi dell’art. 242 del D.lgs. n. 152/2006 (e dell’art. 1, comma 2, del citato decreto concernente l’Autorizzazione Integrata Ambientale), il superamento della soglia di contaminazione (CSC) per il ferro e l’arsenico.
In esito a tale comunicazione, con nota prot. 44591 del 6 settembre 2021, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente chiese poi alla ricorrente di relazionare sulle eventuali indagini svolte per individuare le cause della potenziale contaminazione, sulle misure di prevenzione o di messa in sicurezza di emergenza eventualmente adottate e sui rapporti di prova dei campionamenti effettuati il 5 luglio 2021.
Con nota prot. 0013725 del 10 settembre 2021, la ricorrente riscontrò la nota dell’ARPA Sicilia richiamando le campagne semestrali di monitoraggio condotte sin dal 2011, rimarcando l’estraneità delle sostanze rinvenute rispetto al ciclo produttivo, precisando che la causa delle oscillazioni delle concentrazioni sarebbe dovuta all’acqua marina (notoriamente in grado di alterare sostanze come Ferro, Manganese, Arsenico naturalmente presenti nei terreni e nelle acque), evidenziando che non vi sarebbe stata la necessità di attivare misure di prevenzione o emergenziali, allegando i rapporti di prova dei campionamenti di luglio e trasmettendo il link da cui scaricare il piano di caratterizzazione del sito recentemente aggiornato.
Il 13 settembre 2021 vennero eseguiti ulteriori campionamenti sugli 8 piezometri presenti nel sito della centrale e, con nota del 12 ottobre 2021, ENEL Produzione S.p.A. inviò i risultati dei campioni prelevati evidenziando il persistere dei superamenti delle soglie di concentrazione previste per i parametri arsenico, ferro e manganese e segnalando che sarebbero stati tempestivamente assegnati con gara d’appalto i servizi relativi alla esecuzione delle conseguenti indagini previste dal Piano di Caratterizzazione, la cui revisione era stata nel frattempo approvata dalla Regione con D.D.S. n. 1064 del 21 settembre 2021.
Con nota del 20 gennaio 2022, la ricorrente trasmise poi i risultati delle ultime campagne di monitoraggio evidenziando il superamento dei valori soglia nei piezometri MW1, MW3 ed MW4, per il parametro solfati; nei piezometri MW2, MW5 ed MW6, per i parametri solfati e 1-2 dibromoetano; nel piezometro MW7, per i parametri arsenico, solfati e 1-2 dibromoetano; nel piezometro MW8, per i parametri mercurio, solfati e 1-2 dibromoetano. Con la stessa nota venne poi evidenziato che nell’ambito dell’esecuzione del predetto piano di caratterizzazione sarebbe stata verificata la contaminazione riscontrata.
Con la nota del 2 marzo 2022, l’Agenzia, preso atto del superamento dei valori soglia in tutti i piezometri e, in particolare, del superamento nel piezometro MW7 del parametro 1-2 dicloropropano, ritenuto originato all’interno dell’impianto, ha evidenziato che “… il sito è da considerarsi potenzialmente contaminato… ”.
Con il provvedimento in parola è stato quindi disposto che la ricorrente “… attivi le misure di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza del caso (esempio: emungimento e trattamento delle acque