TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 2015-12-10, n. 201501180

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 2015-12-10, n. 201501180
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201501180
Data del deposito : 10 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00662/2015 REG.RIC.

N. 01180/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00662/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 662 del 2015, proposto da:
Comune di Fonni, rappresentato e difeso dall'avv. M M, con domicilio eletto presso M M in Cagliari, Via Ancona n. 3;

contro

Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Patrizia Angius, Floriana Isola, con domicilio eletto presso Angius Patrizia Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento, n. 69;
Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliato in Cagliari, Via Dante n. 23;

per l'annullamento

- della deliberazione della G.R. della Sardegna n° 15/01 del 10.4.2015 di approvazione definitiva del "Piano di Dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete scolastica e

dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2015/2016";

- della deliberazione G.R. della Sardegna n° 9/41 del 10 marzo 2015, avente ad oggetto "Piano di Dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete scolastica e dell'offerta

formativa per l'anno scolastico 2015/2016. Integrazioni e modifiche alla Deliberazione G.R. n. 5/26 del 6 febbraio 2015";

- della deliberazione della G.R. della Sardegna n° 5/26 del 6 febbraio 2015 avente ad oggetto "Piano di Dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete scolastica e dell'offerta

formativa per l'anno scolastico 2015/2016";

- del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna in data 13 marzo 2015 di approvazione della rete scolastica della Regione Sardegna per l'anno scolastico 2015/2016 definita con le menzionate deliberazioni della giunta regionale del 6 febbraio 2015, del 10 marzo 2015 e del 10 aprile 2015;

- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o, comunque, connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sardegna e del Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2015 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Comune di Fonni ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il Piano di dimensionamento scolastico approvato dalla Giunta regionale.

A seguito della domanda di trasposizione presentata dalla Regione autonoma della Sardegna ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 1199/1971, il Comune di Fonni si costituiva in giudizio.

Le censure dedotte avverso gli atti impugnati sono riconducibili alla violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Le Amministrazioni intimate hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, hanno chiesto il rigetto dello stesso.

Alla camera di consiglio del 28 ottobre 2015 il ricorso, previo avviso alle parti, veniva trattenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata sussistendone i presupposti.

DIRITTO

La manifesta infondatezza del ricorso consente di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa della Regione autonoma della Sardegna.

La questione è di pronta e agevole soluzione.

Alcune premesse in fatto consentono di inquadrare il motivo del contendere.

L’impugnato Piano di dimensionamento scolastico ha disposto:

- il superamento dell’Istituto Comprensivo globale di Fonni;

- l’accorpamento dei Pes di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di Fonni all’Istituto comprensivo di Gavoi;

- l’accorpamento della scuola secondaria di II grado di Fonni al Liceo Satta di Nuoro.

La situazione, in punto di fatto, è che i provvedimenti impugnati non hanno portato ad alcuna soppressione di scuole ma solo ad un accorpamento di tipo amministrativo.

Queste le ragioni dell’infondatezza del ricorso:

1) dal punto di vista procedurale il Piano di dimensionamento è perfettamente rispondente al disposto dell’art. 14 L.R. 31/1984;
peraltro, la Giunta regionale ha mostrato di rispettare le indicazioni conformative che già questa Sezione aveva dato con la sentenza (tra le altre) n. 693 del 2014;

2) il piano di dimensionamento scolastico, per la sua natura di atto generale a contenuto programmatorio, è connotato da ampia discrezionalità e rimane insindacabile in sede giurisdizionale, se non nei casi di manifesta illogicità o irragionevolezza (T.a.r. Sardegna, sez. I, 06 agosto 2013, n. 597);

3) in ordine alla giustificazione delle scelte effettuate va ricordato che i provvedimenti di dimensionamento scolastico non richiedono una particolare motivazione, trattandosi, lo si ribadisce, di scelte discrezionali dell'Amministrazione regionale riguardanti la programmazione della rete scolastica, che risultano motivate in relazione ai criteri generali di ordine tecnico-discrezionale seguiti nella predisposizione del Piano di dimensionamento scolastico e quindi, essendo connotati da una ampia discrezionalità, sono sindacabili solo se affette da errori palesi o da profili di manifesta irrazionalità o irragionevolezza (T.a.r. Molise, sez. I, 04 dicembre 2014, n. 663);

4) già questa Sezione aveva chiarito l’aspetto della motivazione del Piano di dimensionamento scolastico affermando che “il Piano di dimensionamento scolastico ha natura di atto generale, pianificatorio e si sostanzia in uno strumento unitario con cui l'amministrazione riorganizza in campo regionale la rete scolastica, in quanto tale, non richiede, ai sensi dell'art. 3 comma 2, l. n. 231 del 7 agosto 1990, il supporto di specifica e puntuale motivazione che vada ad integrare l'enucleazione dei criteri di razionalizzazione seguiti” (T.a.r. Sardegna, sez. I, 06 agosto 2013, n. 597).

Il Piano di dimensionamento, in definitiva, è perfettamente rispondente al disposto della L.R. 31/1984 e alle Linee guida regionali pacificamente né illogiche né irrazionali anche tenuto conto della specificità del Comune di Fonni.

Il ricorso è quindi infondato e deve essere rigettato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

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