TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 2017-10-30, n. 201701281
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Pubblicato il 30/10/2017
N. 01281/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01769/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1769 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Libertà 78;
contro
U.T.G. - Prefettura di Palermo, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria, con uffici siti in Palermo, via Alcide De Gasperi. 81;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della informazione interdittiva antimafia n. -OMISSIS-, notificata a mezzo posta elettronica certificata in pari data, con la quale la Prefettura di Palermo ha informato che "-OMISSIS-, con sede -OMISSIS-... è interdetta ai sensi degli artt. 84 e 91, comma 6, del D.Lgs. n. 159/2011";
- di tutti gli eventuali atti, prodromici e/o consequenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Palermo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2017 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il decreto presidenziale n. -OMISSIS-sulla domanda di misure cautelari monocratiche;
Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare collegiale, i motivi di censura dedotti in ricorso non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad un ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso avendo riguardo a quanto ampiamente argomentato dalla difesa erariale con la memoria del 05 settembre 2017;
RITENUTO, quindi, che non sussistono i prescritti presupposti per cui va respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta;
RITENUTO di poter compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;