TAR Catania, sez. IV, sentenza 2017-07-12, n. 201701750
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Testo completo
Pubblicato il 12/07/2017
N. 01750/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00601/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 601 del 2016, proposto da:
M H, rappresentato e difeso dall’Avvocato Piero Sabellini, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. di Catania, in Catania, Via Milano 42/a;
contro
Ministero dell’Interno (Questura di Ragusa), in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
per l’annullamento
del provvedimento della Questura di Ragusa cat.A.11/Imm./Div.P.A.S.Prot. n. 99/15 in data 20 gennaio 2015, con cui è stata rigettata l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.
Visti tutti gli atti e i documenti di causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2017 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Ragusa cat.A.11/Imm./Div.P.A.S.Prot. n. 99/15 in data 20 gennaio 2015, con cui è stata rigettata la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno in data 1 luglio 2013.
Il ricorrente ha premesso di avere svolto regolare ed ininterrotta attività lavorativa sino al 31 dicembre 2012 e di essere stato successivamente colpito da gravi patologie che avevano determinato uno stato invalidante.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l’Amministrazione ha adottato il provvedimento negativo senza inviare all’interessato la prescritta comunicazione di avvio del procedimento e dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, venendo in rilievo nella specie l’adozione di un “contrarius actus” con obbligo di instaurazione del contraddittorio e necessità della sussistenza di un interesse pubblico attuale al ritiro del precedente provvedimento favorevole; b) il provvedimento non è adeguatamente motivato e non tiene conto del fatto che nell’anno 2012 il ricorrente ha goduto di redditi sufficienti a determinare l’accoglimento dell’istanza; c) ai sensi dell’art. 8, primo comma, della Convenzione O.I.L. sui Diritti del Lavoratore Migrante, questi non può essere rinviato nel suo territorio di origine quando a causa di malattia o di infortunio si trovi nell’impossibilità di esercitare il proprio mestiere e a condizione che la malattia o l’infortunio sia sopravvenuto dopo il suo arrivo; d) l’Amministrazione ha omesso di