TAR Campobasso, sez. I, ordinanza cautelare 2010-05-26, n. 201000137

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, ordinanza cautelare 2010-05-26, n. 201000137
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201000137
Data del deposito : 26 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00172/2010 REG.RIC.

N. 00137/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00172/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 172 del 2010, proposto da:


T Z, rappresentato e difeso dall'avv. G R, con domicilio eletto presso G R Avv. in Campobasso, C/So Vitt. Emanuele, 23;


contro

Regione Molise in Persona del Presidente della Giunta Regionale P.T., E M, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124;

nei confronti di

Zuccherificio del Molise Spa in Persona del Legele Rappresentante P.T., rappresentato e difeso dagli avv. L C, Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso Vincenzo Colalillo Avv. in Campobasso, via Umberto I, N. 43;
G&B Investments Spa in Persona del Legale Rappresentante P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Onorato, con domicilio eletto presso Giuseppe Terriaca in Campobasso, via Papa Giovanni Xxiii N. 39;
Remo Perna;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera n. 94 del 16 febbraio 2010 con la quale la Giunta Regionale del Molise ha provvedito ad una modificazione dell'assetto della Società Zuccherificio del Molise spa e di tutti gli altri atti alla stessa presupposti, conseguenti e connessi, incluso eventuali atti e contratti a tal fine stipulati nonchè eventuali atti di nomina, di estremi non conosciuti, di cui si chiede sin da ora l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia ed incluso, ove necessario la delibera di G.R.n. 1126/2009;.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Molise in Persona del Presidente della Giunta Regionale P.T.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di E M;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Zuccherificio del Molise Spa in Persona del Legele Rappresentante P.T.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di G&B Investments Spa in Persona del Legale Rappresentante P.T.;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26/05/2010 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, salva ogni ulteriore e approfondita valutazione propria della fase di merito, allo stato, ai fini della decisione sull’istanza cautelare, appare prevalente la dedotta incompetenza della giunta regionale in ordine alle approvate ipotesi di modifica statutaria della società Zuccherificio del Molise s.p.a., ai sensi dello statuto regionale (articolo 6), che invece riserva al consiglio regionale le deliberazioni in ordine alla partecipazione, tra l’altro, a società ed enti pubblici (ed a tal fine appare insufficiente il richiamo della delibera di consiglio regionale n.392 del 2009, in cui ci si limita, tra l’altro, ad “impegnare il presidente della giunta regionale a porre in essere tutte le azioni finalizzate al mantenimento dell’attività dello zuccherificio di Termoli, anche attraverso eventuali impegni finanziari da parte della Regione Molise”).

Ritenuto che, inoltre, appare opportuno acquisire, ai fini della decisione di merito, una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti, in ordine ai presupposti - di fatto, giuridici e di opportunità - posti a fondamento dei singoli atti e delle complessive operazioni giuridiche, alla luce dei singoli motivi di ricorso, anche con specifico riferimento alla ratio ed utilità delle modifiche statutarie proposte. Soprattutto in relazione alla volontà, manifestata dal consiglio regionale (nella delibera n.392 del 2008), di impegnare finanziariamente la Regione per il mantenimento della specifica attività saccarifera con integrazioni agro-alimentari e/o agro-energetiche, nonchè alle norme di cui all’articolo 3 comma 27 della legge finanziaria n.448 del 2007, all’articolo 5 comma 3 della legge regionale n.1 del 2009, entrambe richiamate nel documento istruttorio cui rinvia la delibera di giunta regionale n.1126 del 2009, nel quale, peraltro, si postula, altresì, che la Regione Molise continui a “mantenere la quota di maggioranza del capitale sociale e di conseguenza continuerà ad esercitare attività di controllo e di indirizzo sull’attività dello zuccherificio”.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi