TAR Roma, sez. I, sentenza 2013-05-10, n. 201304713

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2013-05-10, n. 201304713
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201304713
Data del deposito : 10 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07677/2012 REG.RIC.

N. 04713/2013 REG.PROV.COLL.

N. 07677/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7677 del 2012, proposto da:
L M, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso G M in Roma, via Carducci, 4;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

previa sospensione dell’esecuzione

- del provvedimento di incogniti numero e data con il quale il ricorrente non è stato ammesso a sostenere le prove orali del concorso per esame a 200 posti di notaio indetto con D.D. 28 dicembre 2009;

- del verbale n. 31 (busta n. 76) del 14 aprile 2011 con cui la commissione per l'esame teorico-pratico del concorso per l'esame a 200 posti di notaio, indetto con D.D. 28 dicembre 2009, nella parte in cui dichiara il ricorrente non idoneo a sostenere le prove orali, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente se lesivo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 il cons. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il dott. L M, premesso di aver partecipato al concorso, per esame a 200 posti di notaio, indetto con decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del 28 dicembre 2009, espone di essere stato giudicato “non idoneo” per gli errori rilevati nella correzione del terzo elaborato, costituente l’atto “ inter vivos ” e, conseguentemente, di non essere stato ammesso a sostenere le prove orali, con la seguente motivazione: “La Commissione, all’unanimità, dichiara il candidato “non idoneo”. Le prove sono complessivamente insufficienti. Il candidato adotta soluzioni contraddittorie e disattende in taluni casi le indicazioni delle tracce, motivando la scelta in maniera errata. Ciò è vero, in particolare, nell’atto mortis causa , dove si prevedono legati a carico di Caio e poi si fa riferimento all’art. 653 c.c. riguardante l’eredità, e soprattutto nell’atto di diritto commerciale, ove il candidato, disattendendo la traccia, ritiene di differire ad un ulteriore atto l’aumento di capitale, fornendo in proposito una giustificazione errata in punto di diritto. Infine nell’atto inter vivos il candidato adotta la soluzione della condizione risolutiva di inadempimento con effetto retroattivo e previsione di penale, senza fornire adeguata motivazione.”

Il ricorrente impugna, pertanto, il giudizio di non idoneità e la conseguente non ammissione all’orale, nonché i presupposti verbali della Commissione, affidando il ricorso al seguente articolato motivo di gravame:

- Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 16 del d.lgs 24.4.2006, n. 166, nonché dei criteri dettati dal verbale n. 7 della Commissione in data 14.3.2011; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241; eccesso di potere per contraddittorietà, violazione dei principi in tema di giusto procedimento e trasparenza:

Il giudizio della Commissione sarebbe illegittimo perché fondato su una motivazione illogica e irragionevole, assunta in palese travisamento dei criteri di correzione fissati dallo stesso Organismo di valutazione; la circostanza che la Commissione abbia ritenuto di procedere all’analisi dei tre elaborati dovrebbe evidenziare di per sé che l’Organismo avesse ritenuto l’atto mortis causa e l’atto di diritto commerciale immuni da mende che imponessero l’esclusione del candidato; quanto all’atto inter vivos , decisivo per l’applicazione dell’art. 11 del d.lgs 166/2006, la Commissione non avrebbe tuttavia

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