TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-01-09, n. 202300020

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-01-09, n. 202300020
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300020
Data del deposito : 9 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2023

N. 00020/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00272/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 272 del 2018, proposto da
-Tizia-, -Tizio-, -C-, rappresentati e difesi dagli avvocati V E, A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Torino, via Morghen, n. 28;

contro

Città Metropolitana di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F M, N B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocatura dell’Ente, in Torino, corso Inghilterra, n. 7;

nei confronti

-Alfa- S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via del Carmine, n. 2;
Comune di Collegno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Graziella Salomone, Matteo Paschero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Collegno, piazza del Municipio, n. 1;

per l'annullamento

- della Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino, recante prot. n.-OMISSIS-, pubblicato sull’Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Torino dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, avente ad oggetto: “Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n.-OMISSIS-: provvedimento di modifica sostanziale”, con la quale è stata modificata sostanzialmente la Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n.-OMISSIS-, ai sensi e per gli effetti dell’art.29 quater del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., mediante assenso di nuova Autorizzazione Integrata Ambientale in favore della società -Alfa- S.p.A., nonché per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi con l’anzidetto provvedimento, ivi compresa, ove occorra, la nota del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino, prot. n.-OMISSIS- (non conosciuta), con la quale è stata esclusa dall’assoggettamento a procedura di verifica di VIA la modifica sostanziale oggetto della Determinazione Dirigenziale n.-OMISSIS-;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Torino, di -Alfa- S.p.A. e del Comune di Collegno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 ottobre 2022 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

I signori -Tizia- ed -Tizio- sono comproprietari, in pari misura, degli immobili ubicati in -OMISSIS, Frazione OMISSIS-, l’uno in via -OMISSIS-, identificato al Foglio 1, particella 698, sub. 2,3,4 e 5 e l’altro sito in via -OMISSIS-, accatastato al Foglio 1, particella 808, sub 3,4,5,6,7,8,9 e 10, su cui grava il diritto di usufrutto della signora -C-.

Nel ricorso si afferma che gli immobili oggetto di causa furono realizzati su un’area avente destinazione agricola e che, solo in un momento successivo, si insediarono ulteriori infrastrutture, quale la discarica gestita dalla società -Alfa- S.p.A., che si occupa dello smaltimento di rifiuti pericolosi e, nello specifico, amianto.

I ricorrenti precisano che la discarica suddetta veniva costruita a partire dagli anni ’80 e che i primi due lotti, autorizzati nel 1988 e 1991, furono realizzati per il riempimento dell’invaso della vecchia cava, accogliendo circa 345.00 mc di rifiuti industriali pericolosi.

Il 14 gennaio 2002, la Provincia di Torino rilasciava l’autorizzazione n. -OMISSIS- che consentiva il completamento della discarica mediante la realizzazione di un 3° lotto, destinato allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per un volume massimo di 229.000 mc, la cui attività avrebbe dovuto esaurirsi nel termine di cinque anni.

Il decreto n. -OMISSIS- del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro dei Beni Culturali e Ambientali, a conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale preliminare al rilascio dell’autorizzazione, evidenziava che nel raggio di 500 metri dalla discarica vi erano circa 250 persone residenti.

Nondimeno, il Ministro dell’Ambiente – nel richiamare il parere espresso dalla Regione Piemonte – riteneva che la realizzazione del 3° lotto fosse necessaria per consentire il completo recupero dell’esistente area di cava, anche in deroga alle distanze minime di sicurezza dei 2000 metri dal centro abitato previste nel Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.

Il -OMISSIS-, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, la Provincia di Torino approvava il piano di adeguamento relativo al terzo lotto presentato dalla società -Alfa-, classificando la discarica in oggetto come “discarica per Rifiuti Pericolosi”, prescrivendo che lo smaltimento dei rifiuti presso la stessa dovesse avvenire nei limiti e secondo i criteri prescritti dal d.lgs. n. 36 del 2003 e del D.M. del 3 agosto 2005.

Il -OMISSIS-, la Città Metropolitana di Torino, con provvedimento prot. n.-OMISSIS-, rilasciava nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, che modificava sostanzialmente quella concessa nell'anno 2012 (prot. n.-OMISSIS-), e, in particolare: - sostituiva l'autorizzazione relativa al lotto 3, per una volumetria complessiva di 523.800 mc;
- sostituiva l'autorizzazione relativa al lotto 4, per una volumetria di 420.300 mc;
- rilasciava l'autorizzazione per la realizzazione di un nuovo invaso, il 5° lotto, inerente il progetto di “Sfruttamento e valorizzazione delle restanti superfici allo smaltimento dei rifiuti e completamento del parco fotovoltaico” per una volumetria massima di 508.850 mc;
- rilasciava le deroghe, per determinate sostanze, alle concentrazioni limite della tabella 6, stabilite dall'art.10 del D.M. 27 settembre 2010.

Il rilascio di questa autorizzazione è stato preceduto dall’effettuazione della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), conclusasi positivamente con il provvedimento del Consigliere delegato della Città Metropolitana n. -OMISSIS-.

Negli anni, dunque, nonostante il completo riempimento dell’invaso della vecchia cava si fosse realizzato, sono state rilasciate una serie di autorizzazioni provinciali e comunali aventi ad oggetto, non solo la proroga dell’attività, ma anche il continuo ampliamento di volumetria del 3° lotto e la creazione e l’ampliamento dei lotti n. 4 e 5.

Nel ricorso si afferma che la Società -Alfa- S.p.A. veniva autorizzata, nel tempo, a smaltire nel proprio impianto una volumetria complessiva di 1.825.1500 mc di rifiuti pericolosi, provenienti da tutta l’area nord occidentale dell’Italia e non solo, attraverso un impianto composto da n. 5 lotti, alcuni in esaurimento altri ancora operativi.

Con il gravame indicato in epigrafe, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con cui la Città metropolitana di Torino ha modificato l’Autorizzazione Integrata Ambientale del -OMISSIS- rilasciata alla -Alfa- S.p.A., chiedendo altresì il risarcimento per i danni conseguenti all’adozione del provvedimento impugnato.

I ricorrenti deducono l’illegittimità del provvedimento impugnato poiché emanato in assenza di preventiva valutazione di impatto ambientale e di preventiva verifica delle condizioni locali di accettabilità dell’impianto in relazione alla distanza dai centri abitati e dai beni di rilevanza storica, artistica e archeologica.

Inoltre, i ricorrenti lamentano che l’autorizzazione, nel prevedere deroghe ai sensi dell’art 10 del D.M. del 27.09.2010, rispetto alle concentrazioni limite della tabella 6 del decreto medesimo, non fosse stata preceduta da un’opportuna istruttoria e valutazione dei rischi di pericoli per l’ambiente.

Infine, con l’ultimo motivo di censura, i ricorrenti lamentano che il provvedimento di modifica dell’autorizzazione integrata ambientale del 2016 non faccia alcun riferimento in ordine all’assolvimento da parte della società controinteressata degli obblighi di informazione previsti dalla Direttiva Seveso III.

Il giorno 8.05.2018 si è costituita in giudizio la Città Metropolitana di Torino, insistendo per il rigetto del ricorso.

Il giorno 11.05.2018 la società -Alfa- S.p.A. ha depositato una memoria di costituzione, eccependo l’inammissibilità del ricorso sull’assunto della carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti e della tardività nell’impugnazione degli atti prodromici alla procedura di autorizzazione del lotto 5, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.

Il giorno 14.05.2018 si è costituito in giudizio il Comune di Collegno, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con memoria del 21.9.2022 la controinteressata ha evidenziato che in epoca successiva alla proposizione del ricorso sono stati assunti i seguenti ulteriori atti amministrativi da parte della Città Metropolitana di Torino: con Determina Dirigenziale n. -OMISSIS- è stata approvata la chiusura definitiva del lotto 3;
con Determina Dirigenziale n. -OMISSIS-, la volumetria del lotto 5, in coltivazione, è stata ridotta di 2.500 mc per una modifica delle piste di servizio dell’impianto;
la volumetria del lotto 5 veniva così modificata a 506.350 mc;
con Determina Dirigenziale n. -OMISSIS-, la Città Metropolitana approvava la modifica sostanziale del lotto 5, previa verifica di assoggettabilità a V.I.A., consistente nella sopraelevazione dello stesso lotto 5, la cui volumetria passava da 506.350 mc a 537.950 mc, con un incremento di 31.600 mc.

La controinteressata chiarisce che quest’ultimo sarebbe il provvedimento in base al quale viene attualmente esercito l’impianto, con l’unico lotto 5 ancora in funzione.

Anche la Città Metropolitana di Torino nella memoria del 22.9.2022 evidenzia che attualmente è attivo solo il lotto 5, il cui esaurimento è stimato (sulla base dei dati del II semestre 2021) per il mese di dicembre 2023.

Alla luce di tali elementi in fatto, la controinteressata, in aggiunta alle altre eccezioni già sollevate con la memoria di costituzione, deduce l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso con riferimento al lotto 3, poiché quest’ultimo è stato definitivamente chiuso con la determina n. -OMISSIS-. Secondo la controinteressata, pertanto, i ricorrenti non trarrebbero alcun beneficio dall’eventuale annullamento della determina del 2017 che aveva autorizzato la sopraelevazione del lotto 3.

La controinteressata solleva l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, anche con riferimento al lotto 5, in quanto l’attuale gestione di tale lotto – unico ancora attivo – è regolata dalla determina n. -OMISSIS-, non impugnata e che dunque rimarrebbe pienamente in vigore anche nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso.

Eccezioni analoghe a quelle dedotte dalla controinteressata vengono sollevate dalla Città Metropolitana di Torino con la memoria del 22.9.2022.

A seguito di uno scambio di memorie, in data 25.10.2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. – In via preliminare, il Collegio deve esaminare le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla controinteressata, la -Alfa- S.p.A., e dalla Città Metropolitana di Torino.

1.1. – In primis , il Collegio ritiene di non poter accogliere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per avere i ricorrenti prestato acquiescenza, tenuto conto che l’impianto della società -Alfa- si sviluppa sostanzialmente nello stesso sito sin dagli anni ’80, con quattro lotti già realizzati e gestiti e numerosi provvedimenti autorizzatori che si sono succeduti, dedotta dalla controinteressata.

Del pari il Collegio ritiene che non possa essere accolta l’eccezione dedotta dalla Città Metropolitana di Torino per difetto di legittimazione/interesse ad agire dei ricorrenti.

Il Collegio, invero, tenuto conto del fatto che nell’immobile ubicato nel Comune di -OMISSIS, Frazione OMISSIS-, in via -OMISSIS-, a pochi metri dalla discarica di rifiuti pericolosi, oggetto del presente gravame, i ricorrenti vivono con le rispettive famiglie, in base al criterio della vicinitas e tenuto conto dell’interesse rappresentato nel gravame, ritiene che sussistano le condizioni processuali per presentare il presente ricorso.

Le eccezioni di inammissibilità del ricorso, dedotte sotto questo profilo, pertanto, non possono essere accolte.

1.2. – La controinteressata, con riferimento all’autorizzazione del lotto 5, deduce l’inammissibilità del ricorso per tardività, poiché lo stesso era stato autorizzato, previo giudizio positivo di compatibilità ambientale n. -OMISSIS-, con il provvedimento A.I.A. prot. n.-OMISSIS-, rilasciato dalla Provincia di Torino, provvedimenti che, seppur regolarmente pubblicati, dagli atti di giudizio non risultano essere stati impugnati nei termini.

Sul punto, la Città Metropolitana di Torino ha chiarito che, dovendo l’A.I.A. riferirsi all’impianto nel suo complesso, indipendentemente dal numero di lotti che lo compongono, ogni qualvolta il progetto venga sottoposto a modifiche sostanziali, deve essere adottata una nuova A.I.A. che, oltre ad autorizzare i nuovi interventi proposti, ricomprende al suo interno tutte le precedenti autorizzazioni ancora in essere aggiornandone, ove necessario, le prescrizioni.

In ragione di ciò, l’Amministrazione evidenzia che l’implementazione del lotto 3, ha comportato l’adozione di una nuova A.I.A., comprensiva dell’autorizzazione del 2016 (per i 508.850 m³) con gli aggiornamenti delle prescrizioni alla luce delle fasi di avanzamento dei lavori di realizzazione dell’invaso 5.

Anche la Città Metropolitana di Torino sostiene che il provvedimento del 2017 (diversamente da quanto ex adverso sostenuto) non avrebbe autorizzato il lotto 5, bensì ne avrebbe solo adeguato le fasi realizzative in ragione della implementazione del lotto 3, senza modificare le condizioni tecnico-costruttive e gestionali, eccependo anch’essa l’inammissibilità del ricorso.

La Città Metropolitana di Torino evidenzia altresì che il lotto 5 è stato definitivamente realizzato ed è attivo dal mese di agosto 2018.

Inoltre, la controinteressata, sempre con riferimento al lotto 5, solleva altresì l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto l’attuale gestione di tale lotto – unico ancora attivo – è regolata dalla determina n. -OMISSIS-, non impugnata, e che dunque rimarrebbe pienamente in vigore anche nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso.

Anche la Città Metropolitana di Torino evidenzia che il provvedimento gravato era stato oggetto di aggiornamenti mediante svariati provvedimenti adottati tra il 2018 e il 2019, atti tutti non tempestivamente ed autonomamente impugnati, e che i ricorrenti non avevano impugnato la determinazione n. -OMISSIS- di modifica sostanziale dell’A.I.A. dell’-OMISSIS-, con cui era stato assentito un modesto incremento volumetrico in sopraelevazione (pari a 31.600 m³) del lotto 5, evidenziando che detta modifica sostanziale era stata preceduta dalla determinazione n.-OMISSIS- di esclusione dalla fase di VIA, anch’essa mai impugnata.

Si analizza la prima eccezione di inammissibilità del ricorso con riferimento al lotto 5.

L’eccezione è fondata.

In primis , si osserva che non corrisponde al vero che con l’A.I.A. del 2017 è stata autorizzata la realizzazione di un nuovo ed ampio invaso, il lotto 5, che avrebbe dovuto accogliere 508.850 mc di rifiuti pericolosi.

Invero, come emerge nella parte in fatto di questa sentenza e come chiarito dalla Città Metropolitana di Torino nella memoria del 22.9.2022, il lotto n. 5 è stato autorizzato con il provvedimento prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-.

In esso, infatti, si legge: “ autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 e smi relativa alla discarica per rifiuti pericolosi (Lotto 5), inerente il progetto di “Sfruttamento e valorizzazione delle restanti superfici allo smaltimento dei rifiuti e completamento del parco fotovoltaico” per un volume massimo autorizzato di 508.850 m3 di rifiuti autorizzati con il presente atto”.

Si ribadisce che il rilascio di questa autorizzazione è stato preceduto dall’effettuazione della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), conclusasi positivamente con il provvedimento del Consigliere delegato della Città Metropolitana n. -OMISSIS-.

I suddetti provvedimenti, immediatamente lesivi e regolarmente pubblicati, dagli atti di giudizio non risultano essere stati impugnati.

La loro mancata tempestiva impugnazione preclude la possibilità, in questa sede, di dedurre censure che attengano alla localizzazione e all’autorizzazione di tale lotto.

Invero, l’autorizzazione del dicembre 2017, oggetto di impugnazione, non modifica alcunché con riferimento al progetto di cui al lotto 5, né in termini di localizzazione, né in termini di volumetria.

Quanto alla “sostanzialità” della modifica, la stessa è riferita al solo lotto 3, determinando la sua sopraelevazione, ai sensi dell’art. 5, lett. 1- bis d.lgs. n.152/2006, un incremento dei valori soglia fissati dal legislatore.

Nell’A.I.A. del 2017, con riferimento al lotto 5, tra l’altro, si evidenzia che “ Con nota protocollo -OMISSIS-, la società -Alfa- S.p.a. ha trasmesso la fase A di collaudo relativa alla realizzazione dell’invaso settore nord del Lotto 5, come richiesto nella sezione 2 dell’allegato alla D.D. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- ”.

Ne consegue che, con riferimento al lotto 5, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Considerato l’accoglimento della prima eccezione di inammissibilità, per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di potersi esimere dal valutare la seconda eccezione di inammissibilità dedotta con riferimento al lotto 5.

2. – Il Collegio può esimersi dal valutare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevate con riferimento al lotto 3, vista l’infondatezza e, in parte, l’inammissibilità delle censure.

2.1. – Con il primo motivo di gravame, in sintesi, i ricorrenti, partendo dall’errato presupposto che con l’A.I.A. 2017 fosse stato autorizzato lo smaltimento di rifiuti pericolosi nella misura complessiva di 542.550 mc (di cui 33.700 nel lotto 3 e 508.850 nel lotto 5) e che con essa fossero state apportate sostanziali modifiche alla realizzazione del lotto 5, nonché modifiche alla regimazione delle acque meteoriche sul lotto 3, sostengono che non sarebbe stata esperita l’obbligatoria procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 152 del 2006 e di cui all’art. 4 della legge regionale n. 40 del 1998.

Inoltre, i ricorrenti sostengono che la società -Alfa- avrebbe dovuto presentare la relazione di cui all’art. 29-ter del d.lgs. n. 152 del 2006, trattandosi di modifiche sostanziali al progetto.

Infine, i ricorrenti sostengono che nell’A.I.A. 2017 non si sarebbe indicata la data di scadenza dell’autorizzazione e ciò in contrasto con l’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006.

In primis , si osserva che non corrisponde al vero che con l’A.I.A. del 2017 è stata autorizzata la realizzazione di un nuovo ed ampio invaso, il lotto 5, che avrebbe dovuto accogliere 508.850 mc di rifiuti pericolosi.

Come emerge nella parte in fatto e come già evidenziato al punto 1.2. di questa sentenza, infatti, la realizzazione di tale lotto è stata autorizzata con l’A.I.A. rilasciata dalla Provincia di Torino con provvedimento prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-.

Come già chiarito, per questo lotto, è stata svolta la procedura di V.I.A. ai sensi degli articoli 19 e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006 che si è conclusa positivamente con il provvedimento del Consigliere delegato della Città Metropolitana n. -OMISSIS-, provvedimento richiamato nell’A.I.A. rilasciata con provvedimento prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-.

Invero, nel provvedimento del Consigliere delegato della Città Metropolitana n. -OMISSIS- si legge: “ Principali caratteristiche del progetto. Il progetto prevede la realizzazione di un ulteriore lotto, idraulicamente autonomo da quelli esistenti, parzialmente addossato alle scarpate finali esposte ad Est dei Lotti III e IV. Con il presente progetto i volumi richiesti in autorizzazione ammontano a 508.850 mc, di cui circa 200.000 mc da abbancare in fossa e circa 308.850 mc in elevazione. Il volume totale del complesso di discariche ammonterà a 1.798.950 mc ” e si conclude esprimendo “ giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di cui all’istanza del 05/08/2015, denominato: “Sfruttamento e valorizzazione delle restanti superfici allo smaltimento dei rifiuti e completamento del parco fotovoltaico)”, da realizzarsi in Comune di -OMISSIS - (TO), presentato dalla Società -Alfa- s.p.a ”.

La successiva autorizzazione del dicembre 2017, con riferimento al lotto 5, non contiene alcuna modifica, né volumetrica, né progettuale, né di localizzazione.

In assenza di modifiche rilevanti sul piano ambientale (né volumetriche, né progettuali, né di localizzazione) conseguiva la non necessità di ripetere la procedura di V.I.A. già effettuata nel 2016, prima del rilascio dell’A.I.A.

Di ciò si dà espressamente atto nel punto 6) del deliberato dell’autorizzazione di dicembre 2017, dove si legge “ di dare atto che il progetto oggetto del presente provvedimento non modifica la documentazione progettuale presentata in data 05/07/2016, di cui alla D.D. del -OMISSIS-, nella quale la società -Alfa- S.p.a. ha comunicato di non dover procedere alla elaborazione della Relazione di riferimento, ai sensi della normativa vigente ”.

Non essendo variato il progetto relativo lotto 5, non era dunque necessario un nuovo procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Peraltro, nell’autorizzazione del dicembre 2017 si richiamano più volte le conclusioni e le prescrizioni della V.I.A. - di cui al decreto del Consigliere Delegato n. -OMISSIS- - favorevole per il lotto 5.

Per quanto riguarda la sopraelevazione del lotto 3, invece, si evidenzia quanto segue.

L’art. 6, comma 6, lett. b) del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede che la verifica di assoggettabilità a VIA sia effettuata per “ le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’allegato II, II bis, III e IV della seconda parte del presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti dai medesimi allegati II e III ”.

La discarica in oggetto rientra nell’allegato III, lettera m), che comprende gli “ Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'Allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ”.

Il successivo comma 7, lett. d), prevede invece che la V.I.A. debba essere effettuata per “ le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti ”.

Poiché per le discariche di rifiuti pericolosi di cui alla lett. m) non sono previste soglie dall’allegato III, in caso di modifiche od estensioni al progetto, contrariamente a quanto ex adverso asserito, non vi è obbligo della V.I.A. ma, al più, della fase di Verifica qualora le modifiche possano produrre “ impatti ambientali significativi e negativi ”.

Quanto sopra è ribadito nell’Allegato IV alla Parte II del d.lgs n. 152 del 2006 che al punto 8, lett. t) precisa che sono sottoposti alla Verifica di assoggettabilità le “ modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III) ”.

L’art. 5 lett. l-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, invece, definisce “modifica sostanziale” di un progetto, opera o di un impianto, come: “ la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana ”.

Con specifico riferimento all’A.I.A., la seconda parte della norma precisa quanto segue: “ In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa ”.

Nel caso in esame, come chiarito dalla Città Metropolitana di Torino, poiché la sopraelevazione del lotto 3 aveva comportato un incremento della soglia limite stabilita all’allegato VIII, la modifica era stata qualificata come “sostanziale” ai fini dell’A.I.A.

Per contro, la necessità della V.I.A. era stata esclusa ai sensi dell’art. 6, commi 6 e 7 del d.lgs. n. 152 del 2006, non avendo l’Autorità competente ritenuto che l’estensione proposta potesse produrre impatti ambientali negativi e significativi.

Invero, dagli atti di giudizio, emerge che la Società -Alfa-, con nota del 3.7.2017, aveva chiesto alla Città metropolitana se era necessaria la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

Più nello specifico, nella nota si legge: “ L'intervento in oggetto riguarda la sopraelevazione del terzo lotto della discarica per rifiuti pericolosi autorizzato con A.I.A N. -OMISSIS- DEL -OMISSIS-. La -Alfa-, autorizzata alla costruzione del 5^ lotto della discarica, sta coltivando l’ultimo lotto — il terzo — che presto esaurirà la volumetria ancora disponibile in un tempo inferiore a quello preventivato nel cronoprogramma presentato a corredo del 5^ lotto e come meglio dettagliato nella relazione allegata al presente quesito. Le volumetrie individuate, come necessarie al mantenimento del servizio di smaltimento, sono pari a circa 33.700 metri cubi a fronte di un tonnellaggio stimato in circa 60.000 tonnellate. L'intervento indicato non incide sulle soluzioni progettuali già adottate e già oggetto di rilascio di assenso favorevole con Decreto Consigliere Delegato n. -OMISSIS- ed inoltre non interferisce con vincoli autostradali o infrastrutture già presenti. Le attività di recupero ambientale non subiranno modifiche e la sopraelevazione di circa 3,5 metri lascerà invariata altimetricamente la fascia di raccordo con il costruendo 5^ lotto ”.

Sul punto, la Città Metropolitana aveva così risposto nella nota del Servizio competente prot. n. -OMISSIS-, richiamata nell’A.I.A. di dicembre 2017, oggetto di impugnazione: “...non si ritiene che la modifica proposta debba essere assoggettata a procedura di verifica di VIA... ”.

Più nello specifico, nella nota suddetta, depositata in giudizio, il Servizio competente si era espresso in questi termini: “ Sulla base delle indicazioni fornite nella relazione tecnica allegata alla richiesta, si ritiene che quanto proposto (incremento della volumetria di 33.7000 mc mediante sopraelevazione dello stato finale autorizzato di 3.5 m mantenendo altimetricamente invariata la fascia di raccordo con il costruendo lotto 5) non produca effetti ambientali aggiuntivi o differenti rispetto a quanto già valutato in occasione dei precedenti procedimenti di impatto ambientale. In conclusione: − ritenendo che la modifica proposta non incida sulle valutazioni di impatto già effettuate che conservano pienamente la propria efficacia;
− non ravvisandosi la fattispecie progettuale individuata al punto 65 dell’allegato B2 della LR 40/98 e s.m.i. “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato A2 o all’allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato A2)”;
− presa visione della relazione tecnica agli atti, consultate le informazioni territoriali, ambientali e cartografiche dell'Ente, anche sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V “Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20” alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.”;
non si ritiene che la proposta progettuale in oggetto debba essere assoggettata alla procedura di verifica di VIA (art. 10 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)”
.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto in punto di diritto, rispetto alla valutazione svolta dalla Città Metropolitana di Torino, i ricorrenti non hanno portato in giudizio elementi tali da far ritenere irragionevole o illogica la valutazione effettuata dall’Amministrazione competente.

La censura pertanto è priva di pregio.

Per quanto riguarda la censura relativa alla omessa presentazione della relazione di riferimento di cui all’art. 29-ter, comma 1, lettera m) del d.lgs. n. 152 del 2006, ci si limita ad evidenziare che nell’A.I.A. 2016, non oggetto di impugnazione, sul punto, si legge: “ per quanto riguarda la predisposizione della Relazione riferimento di cui all’Allegato I al D.M. n. 272 del 13/11/2014, la società -Alfa- S.p.a. ha allegato alla documentazione progettuale presentata in data 05/07/2016 la relazione di verifica preliminare, dalla quale emerge che la discarica non utilizza sostanze pericolose (scheda F) ma segnala la presenza di serbatoi (per automezzi e per riscaldamento) gestiti con opportune modalità tali da non causare possibilità di contaminazione e pertanto comunica di non dover procedere alla elaborazione della Relazione di riferimento nel sito nel suo complesso (l’impianto esistente e quanto proposto nel progetto presentato)” e che nell’A.I.A. 2017, si evidenzia che “ per quanto riguarda la predisposizione della Relazione riferimento di cui alla normativa vigente, la società -Alfa- S.p.a. ha comunicato che non ci sono modifiche rispetto a quanto già verificato nell’ambito del procedimento relativo al Lotto 5, conclusosi con la D.D. del -OMISSIS-, ovvero di non dover procedere alla elaborazione della Relazione di riferimento nel sito nel suo complesso” .

Infine, per quanto riguarda la contestazione relativa alla mancata indicazione della data di scadenza, ci si limita ad osservare che il provvedimento impugnato, al punto 5, prevede quanto segue: “ di stabilire che, ai sensi dell’art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il riesame della presente AIA verrà disposto dall’autorità competente: a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale dell’installazione;
b) quando saranno trascorsi 16 anni dal rilascio dell’AIA o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione. b) al verificarsi di una delle condizioni previste all’art. 29 octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”.

In conclusione, la prima censura è complessivamente priva di pregio.

2.2. – Con la seconda censura i ricorrenti deducono la violazione del d.lgs. n. 36 del 2003 in relazione alla distanza dell’impianto dai centri abitati.

Inoltre, i ricorrenti evidenziano che neppure sarebbe stata considerata, nel provvedimento impugnato, la presenza nell’area di “-OMISSIS-”, bene tutelato, di rilevante valore storico-artistico e culturale.

Pertanto, si ravviserebbe, altresì, una grave carenza di motivazione e di istruttoria, poiché il provvedimento non conterrebbe alcun cenno in ordine all’esistenza, su terreni posti a ridottissima distanza dalla discarica, di edifici destinati a residenza.

Sul punto, in via preliminare, si evidenzia che in ordine alla distanza dal centro abitato e da un bene di valore storico, la normativa sulle discariche di rifiuti (d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36) non definisce una distanza minima dai centri abitati o da abitazioni.

Invero, il punto 2.1 dell’All. 1 del d.lgs. n. 36 del 2003 si limita a precisare che “ per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell’impianto nel contesto territoriale in relazione a: distanza dai centri abitati...presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici e paesaggistici. Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre… ”.

Ciò posto, si evidenzia che, tutti questi aspetti sono stati valutati in occasione dei precedenti giudizi di VIA, conclusisi con provvedimenti che, dagli atti di giudizio, non risultano essere stati impugnati.

Più nello specifico, nella VIA 2016, si legge: “ Non sono emersi elementi tali da far ritenere che l’intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame, anche in relazione al fatto che si inserisce nel contesto con adeguate misure di mitigazione e presidi ambientali ” e “ Non sono in generale emerse particolari criticità in merito all’impatto acustico derivante dall’intervento. Si evidenzia che i limiti di emissione per la fase di cantiere non sono rispettati per il recettore sensibile in classe I (-OMISSIS-) che però allo stato attuale non risulta occupata ”.

Infine, per quanto riguarda l’omessa valutazione del controllo dei venti, come si evince dal documento 30, depositato dalla Città Metropolitana di Torino, avente ad oggetto “Sfruttamento e valorizzazione delle restanti superfici allo smaltimento dei rifiuti e completamento del parco fotovoltaico nell’impianto di -Alfa- S.p.A. in-OMISSIS- ”, si evidenzia che la direzione dei venti è stata oggetto di uno studio puntuale e analisi da parte del gestore (punto 4.4 “ Ventosità ”).

Pertanto, oggi, non è più possibile sollevare tali censure.

Tali censure debbono dunque ritenersi inammissibili.

2.3. – Con la terza censura ci si duole che l’autorizzazione del dicembre 2017, oggetto di impugnazione, abbia consentito alcune deroghe ai limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica – ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 10 del D.M. Ambiente 27 settembre 2010 – in asserita assenza di istruttoria, di motivazione e della preventiva analisi del rischio.

Sul punto, preliminarmente si osserva che il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 27 settembre 2010, in vigore al momento dell’adozione dell’atto impugnato, definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel D.M. 3 agosto 2005.

L'art.8 di tale decreto, con specifico riferimento agli impianti di discarica per rifiuti pericolosi, contiene la tabella 6, che fissa, per ciascuna delle sostanze in esso elencate (arsenico, cadmio, mercurio, cromo, piombo ecc.), i limiti di concentrazione nell'eluato, per l'accettabilità in discarica.

Il successivo art.10 prevede che siano ammessi anche valori limite più elevati, rispetto a quelli indicati nel succitato art.6, a condizione che: “a ) sia effettuata una valutazione di rischio, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi;
b) l'autorità territorialmente competente conceda un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe;
c) i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica
”.

Ciò premesso, tuttavia, il Collegio rileva che anche tale censura risulta inammissibile, poiché l’autorizzazione del dicembre 2017 non fa che confermare le deroghe assentite con le precedenti autorizzazioni – non impugnate – che hanno disciplinato nel tempo l’attività dell’impianto.

Più nello specifico, la Città Metropolitana di Torino evidenzia che le deroghe ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, già rilasciate con provvedimento -OMISSIS-, erano state opportunamente considerate e rivalutate con l’ausilio dei tecnici

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