TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-02-17, n. 202000269
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Testo completo
Pubblicato il 17/02/2020
N. 00269/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01190/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1190 del 2015, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. L S, con studio in Bari alla via Martiri d’Otranto n. 78 e con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari alla via Melo n. 97;
per l’annullamento
- del decreto del Prefetto di Bari prot. n. -OMISSIS-cont./Aerea O.P. I° Ter del 9.3.2015 notificato il 4.6.2015 di diniego della licenza per porto d’armi per tiro a volo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Filippo Panizzolo, su delega dell’avv. L S, e avv. dello Stato Ines Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, il ricorrente impugnava il diniego opposto dalla Questura e poi dalla Prefettura, adita con ricorso gerarchico, sull’istanza presentata nell’anno 2015 per il rilascio del porto d’armi per uso sportivo per c.d. “tiro a volo”.
2.- A fondamento del diniego sono stati posti alcuni riscontri istruttori ostativi, quali la registrazione di non meglio precisate tre denunce penali e due controlli con soggetti non meglio identificati gravati da precedenti penali, che farebbero venir meno il requisito della buona condotta, indispensabile ai sensi dell’art. 42-43 T.U.L.P.S., al fine di poter ottenere il rilascio del titolo di polizia anelato.
3.- Il ricorrente censura la violazione di legge e l’eccesso di potere, in quanto le tre denunce penali sono state tutte archiviate, come risulta agli atti. Mentre, con riferimento ai presunti incontri con soggetti pregiudicati, oltre alla episodicità degli stessi risalenti all’anno 2006, l’istante evidenzia che, negli atti istruttori di polizia, non risultano identificati i nominativi di tali soggetti.
4.- Si costituiva con memoria formale l’Amministrazione.
5.- All’udienza in camera di consiglio del 2 luglio 2019, il Collegio rilevava il mancato deposito degli atti come previsto dall’art. 46, comma 2, del codice del processo amministrativo. Pertanto con ordinanza istruttoria del 5 agosto 2019 n. 1125 ne richiedeva la produzione in giudizio all’amministrazione, così come chiedeva, ai sensi