TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2019-03-29, n. 201904197

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2019-03-29, n. 201904197
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201904197
Data del deposito : 29 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2019

N. 04197/2019 REG.PROV.COLL.

N. 09155/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9155 del 2017, proposto da
G M, rappresentato e difeso dall'avvocato R P, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Medici n. 5;

contro

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G R, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, presso Consob via G.B. Martini 3;

per l'annullamento

- delle delibere n. 20076 e 20077 e del conseguente provvedimento Prot. 0091693/17.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Commissione Nazionale per Le Società e La Borsa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2019 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Il ricorrente premette di essere un imprenditore italiano trasferitosi in Bulgaria per intraprendere un’attività di allevamento di lumache per estrarne la bava ad uso cosmetico, su un terreno di circa 1.400 metri quadri, e aver ottenuto, oltre alle autorizzazioni e i permessi per la specifica attività imprenditoriale, anche il nulla osta dell’Autorità bulgara equivalente alla C.O.N.S.O.B. italiana.

Con il ricorso in esame impugna la Delibera n. 20076 del 20 luglio 2017 con cui la CONSOB ha disposto la sospensione cautelare, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58/1998 (di seguito “TUF”), dell'offerta al pubblico delle quote di adesione al progetto imprenditoriale sopraindicato (denominato "business americano") svolta anche tramite il sito della ricorrente) – tramite il quale si acquistare direttamente "una o più azioni privilegiate al portatore” di cui si prospetta il rendimento mensile tra il 3% e il 6% (a seconda dello "scaglione di adesione" prescelto);
nonché la Delibera Consob n. 20077 del 20 luglio 2017 con cui viene disposta la sospensione cautelare, ai sensi del medesimo art. 99, comma 1, lett. b), dell'offerta al pubblico delle quote di adesione ad analogo progetto denominato "Elicicoltura" svolta anche tramite i siti in essa specificati, nei quali si prospetta la possibilità di guadagnare 3.000 euro mensili acquistando determinate quantità di azioni del relativo progetto (cfr. Delibera n. 20077, DOC. 2).

La Consob ha disposto la sospensione in via cautelare delle offerte sopraindicate, ritenendo che tali proposte avessero ad oggetto “prodotti finanziari” ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. u, del TUF (in quanto “investimento di natura finanziaria”), alla stregua del consolidato orientamento della Consob, che richiede, a tal fine, la compresenza: (i) di un impiego di capitale;
(ii) di un'aspettativa di rendimento di natura finanziaria;
iii) e dell'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale, sulla base del “fondato sospetto della promozione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. t, del TUF” - definita come “ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati” - in violazione delle disposizioni prescritte dalla normativa in materia, in particolare dell’obbligo di previa approvazione del prospetto informativo da parte della Consob previsto dall’art. 94, comma 1, del TUF-

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: 1) violazione del principio del contradditorio e del diritto di difesa sancito dall’Art. 6, par. 1, Convenzione Europea Diritti dell’Uomo;
2) Erronea applicazione dell’art. 99 comma 1 lettera b del T.U.F. per difetto dei motivi d’urgenza per adottare il provvedimento inibitori e inesistenza di un’offerta al pubblico di promozione di prodotti finanziari;
3) Insussistenza dei motivi per emettere il provvedimento Consob prot. 0091693/17 avendo obbedito alle richieste presentate dalle note Consob del 29.05.2017 e 09.06.2017.

Successivamente la CONSOB con provvedimenti del 18 ottobre 2017 ha definitivamente posto il divieto delle medesime offerte ai sensi dell’art. 99, comma 1, lettera d), TUF con la delibera n. 20163 ha vietato l’offerta al pubblico delle quote di adesione al progetto “Elicicoltura” e con delibera n. 20164 quella relativa al progetto “Business Americano”, che però non sono stati impugnati, avendo la ricorrente proposto ricorso esclusivamente avverso i provvedimenti di sospensione cautelare sopraindicati.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con memoria scritta.

In vista della trattazione del merito del gravame la resistente ha prodotto memoria conclusionale, insistendo, in particolare per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

All’udienza pubblica del 26.2.2019 la causa è trattenuta in decisione.

Il ricorso dovrebbe essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse come eccepito dalla resistente.

Con il ricorso in esame sono stati infatti impugnati provvedimenti cautelari che hanno un’efficacia temporalmente limitata, fissata nel massimo a novanta giorni, periodo ormai completamente decorso, aventi una funzione di “temporanea anticipazione degli effetti” della misura interdittiva definitiva prevista dall’art. 99, comma 1, lettera d), TUF, e quindi destinati ad essere sostituiti da questi ultimi.

Ciò è appunto avvenuto nel caso di specie, in cui, successivamente, la CONSOB con delibera n. 20163 del 18 ottobre 2017, ha definitivamente vietato l’offerta al pubblico delle quote di adesione al progetto “Elicicoltura” e con delibera n. 20164 di pari data ha vietato quella relativa al progetto “Business Americano”.

Tali provvedimenti, tuttavia, non sono stati impugnati dalla parte ricorrente, che ha proposto unicamente ricorso avverso i provvedimenti di sospensione cautelare sopraindicati, che, come si è detto, hanno ormai completamente esaurito i propri effetti, che sono strumentali ed temporanei, essendo destinati ad essere “sostituiti” da quelli definitivi, che ne consolidano l’effetto, per cui il ricorso risulta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla loro rimozione dal modo giuridico, come già da tempo chiarito da questo Tribunale (Vedi già TAR Lazio, sez. I, 6306/2004).

Il Collegio ritiene tuttavia di poter prescindere dalla declaratoria di improcedibilità del ricorso, stante la sua evidente infondatezza nel merito.

Non coglie nel segno il primo motivo di censura, con cui si lamenta la violazione del “principio del contraddittorio e del diritto di difesa”, anche alla luce della giurisprudenza CEDU (sentenza n. 18640 del 4.3.2014 Grande Stevens

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