TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-05-27, n. 201002088
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N. 02088/2010 REG.SEN.
N. 00811/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 811 del 2008, proposto da:
F B, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A S e A C, con domicilio eletto presso il primo avvocato in Bari, piazza Garibaldi, n. 54;
contro
Ministero dell’Interno in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
“del decreto n. 265/R/N dell’11 febbraio 2008 del Ministero dell’Interno, notificato il 13 marzo 2008”
e, “per l’effetto”, per
“riconoscere al Sig. B il diritto a percepire l’equo indennizzo quantomeno di 8° ctg. tab. A legge vigente, oltre interessi e rivalutazione monetaria sul maturato economico”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2010 la Dott. Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’Avv. A C e l’Avv. dello Stato Lucia Ferrante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato il 08-09.05.2008 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 06.06.2008, il Sig. F B, dal 1990 assistente della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Bari, ha chiesto l’annullamento del decreto n. 265/R/N dell’11.02.2008, notificatogli il 13.03.2008, con il quale il Ministero dell’Interno aveva respinto la sua istanza presentata in data 22.11.2002, volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della seguente infermità: “artrosi cervicale con discopatia erniaria C5-C6 con lieve media incidenza funzionale”.
Espone in fatto il ricorrente che, a seguito della presentazione della suddetta istanza, la Commissione Medica Ospedaliera presso l’Ospedale Militare di Bari, con verbale n. 2187 del 10.06.2003, aveva giudicato la sopra specificata patologia come ascrivibile, ai fini della concessione dell’equo indennizzo, alla 8° ctg.;che il Comitato di Verifica per le Causa di Servizio, con parere del 13.02.2007, aveva ritenuto la medesima infermità non dipendente da causa di servizio.
Riferisce altresì che in data 11.02.2008, con decreto n. 265/R/N, il Ministero dell’Interno aveva respinto la sua istanza, riportandosi al parere espresso dal suddetto Comitato.
Il ricorrente ha, quindi, proposto il presente ricorso.
A sostegno del gravame il Sig. B, con un unico motivo, ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato, in via derivata, in quanto viziato da eccesso di potere per illogicità, per violazione delle regole tecniche relative ai criteri sui quali si fonda e per carenza della rappresentazione della realtà.
Parte ricorrente ha chiesto, in via istruttoria, che venisse disposta una consulenza tecnica d’ufficio.
Si è costituito a resistere in giudizio il Ministero dell’Interno, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, chiedendo il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione ed hanno presentato una memoria per l’udienza di discussione.
Il ricorrente ha depositato un parere medico di parte.
Alla udienza pubblica del 25 febbraio 2010 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
In punto di diritto il Collegio ritiene di dover innanzitutto chiarire che con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 461 del 2001 è stato affidato a un solo organo, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il compito di accertare l'esistenza del nesso causale o concausale della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta dal dipendente (ex multis Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2507/2008). Il suddetto D.P.R. n. 461 del 2001 non solo attribuisce a detto organo competenza esclusiva nella materia in questione, ma impone all'organo di Amministrazione attiva di conformarsi al parere da esso reso e di assumerlo come motivazione dell'adottando provvedimento, sia esso di accoglimento che di rigetto (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3911/2007).
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio disconosce legittimamente il nesso di dipendenza da causa di servizio dell'infermità del pubblico dipendente accertato dalla Commissione medico-ospedaliera, in deroga al generale principio di non contraddittorietà tra provvedimenti della medesima Amministrazione (Consiglio di Stato, Sezione II, n. 10389/2007).
Nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti per il consolidato orientamento giurisprudenziale al quale anche questo T.A.R. si è uniformato, il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva nella materia de qua, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili.
Si tratta di limiti che perimetrano in termini chiari, puntuali e ineludibili l’ambito entro il quale il giudice amministrativo può svolgere il proprio compito che, avendo ad oggetto la verifica della regolarità del procedimento, non gli consentono in alcun caso di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall’organo tecnico in quanto fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnico discrezionale(Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3911/2007, T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, n. 2377/2008 e Sezione III, n. 1652/2009).
Ciò premesso in diritto, passando all’esame della fattispecie concreta oggetto di giudizio, si palesano prive di pregio e non possono trovare accoglimento tutte le censure dedotte dal ricorrente con un unico motivo di ricorso: eccesso di potere per illogicità, per violazione delle regole tecniche relative ai criteri sui quali si fonda il provvedimento e per carenza della rappresentazione della realtà.
Il Sig. B lamenta che l’Amministrazione resistente avrebbe emesso il provvedimento impugnato sulla base del parere del Comitato di Verifica per le Causa di Servizio, a suo avviso superficiale e contenente affermazioni generiche;l’illogicità deriverebbe dall’aver ritenuto ininfluenti gli eventi climatici e perfrigeranti cui era stato sottoposto il ricorrente durante il servizio, nonché l’evento del sinistro stradale occorsogli mentre era in servizio di autopattuglia, che gli avrebbe determinato l’infermità di “colpo di frusta cervicale”.
Il Collegio ritiene non condivisibile la prospettazione di parte ricorrente in quanto il Comitato ha descritto puntualmente l’infermità “artrosi cervicale con discopatia erniaria C5-C6 con lieve media incidenza funzionale”, la sua eziologia ed ha giudicato che l’infermità stessa non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio rilevando in particolare che “trattasi di degenerazioni delle cartilagini per fenomeni dismetabolici del tessuto connettivo;questi ultimi possono essere favoriti nella loro evoluzione da microtraumatismi ripetuti e continuati nel tempo, ovvero da gravi traumi contusivi o fratturativi, condizioni queste che non risultano provate come avvenute nel servizio prestato dall’interessato. In assenza di tali comprovati fattori i processi artrosici sono da considerarsi idiopatici, nella fattispecie endogeni, sintomo di un invecchiamento delle strutture articolari, talvolta precoce. Nessuna influenza ha, invece, nella eziopatogenesi e nella successiva evoluzione dell’infermità l’esposizione a fattori climatici e/o perfrigeranti, responsabili solo dell’acutizzarsi di una sintomatologia dolorosa, frequentemente per risentimento muscolare, ma non già del processo degenerativo in esame.”
Il Comitato ha deciso in tal senso, come espressamente rappresentato nel parere stesso, dopo aver “preso atto del processo verbale n. 2187 del 10.06.2003 della Commissione Medica Ospedaliera di Bari” e “dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”,
parere al quale si è legittimamente uniformata l’Amministrazione resistente, alla luce di quanto sopra esposto, e che ad avviso del Collegio non può che riconoscersi congruamente motivato.
In riferimento al sinistro stradale nel quale il ricorrente era rimasto coinvolto mentre era in servizio di autopattuglia in data 2 agosto 1994, che gli avrebbe determinato l’infermità di “colpo di frusta cervicale”, il Collegio deve evidenziare che nel foglio matricolare risulta che il Sig. B è stato malato per 4 giorni per colpo di frusta cervicale dal 2 agosto 1994, presso la sua abitazione, ma non vi è cenno del sinistro. Trattandosi di patologia per la quale sono stati ritenuti sufficienti solo 4 giorni di malattia, si ritiene comunque un evento non rilevante, seppure fosse stato determinato (corrispondendo la data e la patologia), come da lui sostenuto, da un sinistro stradale mentre era in servizio di autopattuglia. La non rilevanza di tale evento ai fini per cui è causa si deduce, peraltro, ad avviso del Collegio, anche dal fatto che non risulta indicato nella domanda rigettata con il provvedimento oggetto di gravame e, comunque, deve averlo considerato tale anche il Comitato considerato che il suddetto foglio matricolare è tra gli atti che sono stati oggetto di valutazione da parte del Comitato stesso e, conseguentemente, è stata valutata anche la malattia di 4 giorni per colpo di frusta cervicale.
Il Collegio ritiene, conseguentemente che non sussistono, quindi, quegli aspetti di manifesta irrazionalità o illogicità che permetterebbero il sindacato in sede giurisdizionale sulla determinazione assunta dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
Né dalla documentazione versata in atti emergono elementi significativi che possano far dubitare della validità del parere del Comitato ritenendo di conseguenza inutile ammettere la consulenza tecnica d’ufficio richiesta.
Quanto al parere medico-legale di parte prodotto dal ricorrente, il Collegio deve evidenziare che il parere medico legale del Comitato sulla causa di servizio, in quanto espresso da organo tecnico imparziale e dotato di specifica competenza tecnica, non può essere contraddetto da pareri sanitari di parte, come quello presentato dal Sig. B, se non in caso di palese irragionevolezza e di evidente travisamento dei fatti, esclusa nel caso di specie da quanto sopra esposto.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
Ritiene tuttavia il Collegio che la natura delle posizioni coinvolte giustifichi l’integrale compensazione delle spese di lite.