TAR Firenze, sez. II, sentenza 2022-12-19, n. 202201466

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2022-12-19, n. 202201466
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202201466
Data del deposito : 19 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2022

N. 01466/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00241/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 241 del 2017, proposto da
F I in qualità di socio e legale rappresentante della Farmacia Bartolini della Dott.ssa A B e C. s.n.c., rappresentato e difeso dall'avvocato G L M, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio 219;

contro

la Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore della Giunta, rappresentata e difesa dall'avvocato A F, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, Piazza dell’Unità Italiana 1;
l’Azienza

ASL

Toscana Sud Est in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

nei confronti

il Comune di Montevarchi in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Righi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via La Marmora 14;
Federfarma Arezzo in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
Federfarma Arezzo in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto De Fraja, con domicilio eletto presso l’avv. G L M in Firenze, via Masaccio 219;

per l'annullamento

1) della delibera della Giunta Regionale Toscana 29.11.2016, n. 1202, avente ad oggetto “Comune di Montevarchi – Istituzione di farmacia aggiuntiva ex art. 1 bis legge n. 47/1968, come modificato dall'art. 11 del decreto legge n. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012” nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente ancorché incognito e segnatamente;

- della proposta di istituzione di una farmacia aggiuntiva nell'area commerciale di Montevarchi Nord di cui alla nota della ex Asl 8 di Arezzo 19.12.2014, prot. 1980;

- della nota della Regione Toscana AOOGRT/129886/Q.090.010.010 del 7.4.2016 con cui si chiede alla

ASL

Toscana Sud la conferma della precedente proposta;

- della nota della

ASL

Toscana Sud, recepita al protocollo Regione al numero 2016/225290-A del 31.5.2016, con il quale la proposta è confermata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e del Comune di Montevarchi;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum ;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2022 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Comune di Montevarchi, ai sensi dell'art. 1bis della legge 2 aprile 1968, n. 475, ha proposto l'istituzione di una sede farmaceutica aggiuntiva presso la struttura della Unicoop.fi di Via dell'Oleandro, a servizio dell'area compresa tra quest'ultima strada, Via della Farnia e Viale Cadorna comprendente nove medie e grandi strutture di vendita. La proposta è stata formulata sul presupposto che tali strutture diano vita ad un centro commerciale “naturale” come definito dall'art. 97 della Legge della Regione Toscana 7 febbraio 2005, n. 28, oggi abrogata e sostituita dalla Legge della Regione Toscana 23 novembre 2018, n. 62 ma applicabile ratione temporis , da equipararsi ad un centro commerciale e/o ad una grande struttura di vendita. Il requisito della superficie di vendita minimo previsto da tale norma risulterebbe rispettato sommando le superfici di vendita delle nove strutture, per complessivi 16.047 mq., e il requisito della distanza minima risulterebbe parimenti rispettato giacché fra il centro commerciale Unicoop.fi e la farmacia esistente più vicina insisterebbero “circa 1600 metri”.

La Regione Toscana, in accoglimento della proposta comunale, con deliberazione di Giunta 29 novembre 2016 n. 1202, ha istituito la farmacia aggiuntiva.

Il provvedimento è stato impugnato dal sig. F I, in qualità di socio e legale rappresentante della Farmacia Bartolini, con il presente ricorso, notificato il 10 febbraio 2017 e depositato il 24 febbraio 2007, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si sono costituiti il Comune di Montevarchi e la Regione Toscana chiedendo la reiezione del ricorso.

Con istanza notificata il 15 luglio 2017 e depositata il 19 luglio 2017 è stata richiesta la tutela cautelare poiché l’Amministrazione Comunale aveva esercitato il diritto di prelazione sulla farmacia aggiuntiva istituita dalla Regione. A dire del ricorrente, l’apertura della farmacia presso il centro commerciale avrà l’effetto di drenare clientela da tutte le farmacie presenti nel territorio comunale.

Atto di intervento ad adiuvandum da parte della FEDERFARMA di Arezzo è stato notificato il 28 giugno 2017 e depositato il 26 luglio 2017.

Con ordinanza 8 settembre 2017, n. 517, è stata respinta la domanda cautelare per difetto del periculum in mora .

All’udienza straordinaria del 28 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto della presente controversia e la legittimità dell’epigrafato provvedimento della Regione Toscana con cui è stata istituita una farmacia aggiuntiva presso il Comune di Montevarchi.

1.1 Il ricorrente, con primo e secondo motivo, lamenta che sarebbe errata l’individuazione del luogo in cui la farmacia nuova è stata istituita. La localizzazione indicata nella delibera regionale sarebbe generica in quanto non è corredata da planimetria esplicativa allegata e l’area commerciale di Montevarchi Nord del Comune di Montevarchi, cui il provvedimento gravato fa riferimento, non designerebbe una zona identificabile in modo inequivoco né una struttura commerciale circoscritta. Il Regolamento Urbanistico Comunale, d’altra parte, individua tale zona quale area di trasformazione dell'

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