TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2014-07-02, n. 201403608
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Testo completo
N. 03608/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01468/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1468 del 2009, proposto da:
L S, rappresentato e difeso dall'avv. G T, con domicilio eletto presso Francesco Caia in Napoli, via Chiatamone,6;
contro
Comune di San Marco Evangelista;
per l'annullamento
dell’ordinanza UTC del 29.12.2008 recante annullamento della concessione edilizia n. 8 del 16.01.1989 per la realizzazione di un edificio costituito da un piano terra ed un primo piano
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2014 la dott.ssa R E I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso iscritto al n. 1468/2009 Senneca Luigi impugnava, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza n. 26/UTC del 29.12.2008 con cui il Comune di San Marco Evangelista gli comunicava l’annullamento del permesso di costruire n.8/1989 rilasciato per la realizzazione di un edificio costituito da un piano terra ed un primo piano.
A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:
1) Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto, eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 280/2001, violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990;
L’ordine di demolizione impugnato non descrive affatto le pertinenze urbanistiche della res abusiva per cui, laddove esso sia privo della precisa individuazione della consistenza del bene e della relativa area di sedime, deve essere considerato misura atipica e quindi inidonea a comportare quale effetto quello della confisca automatica.
Nel gravato atto non risultano specificate le ragioni di pubblico interesse che lo sorreggono e neppure le norme del piano regolatore violate.
Il Ministero dei Lavori Pubblici, con la circolare n. 2241/UL del 17.05.1995, ha avuto modo di chiarire che l’esistenza di opere nella fascia di rispetto autostradale non costituisce minaccia alla sicurezza del traffico.
Nella specie non è stato accertato se l’intervento di cui si discute costituiscono o meno pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
L’atto impugnato inoltre non evidenzia quale sia l’esigenza di stretto ripristino della legalità violata, né quale sia, in sede di autotutela, il prevalente interesse pubblico specifico concreto ed attuale a presidio della statuizione di ritiro.
Il Comune di San Marco Evangelista avrebbe dovuto rimettere la verifica della legittimità dell’atto di autotutela ad un apprezzamento concreto, condotto sulla base della verifica della situazione creatasi a seguito del rilascio della concessione edilizia n. 8 del 16.01.1989, non potendo essere obliterata la realtà nel frattempo modificata in conformità ad un valido titolo di legittimazione.
Ai sensi dell’art. 21 nonies, come modificato dalla legge n. 15 dell’11.02.2005, presupposto per l’esercizio dell’autotutela è costituito dall’osservanza di un termine ragionevole per l’adozione del provvedimento di ritiro.
Il provvedimento impugnato resta del tutto disancorato da un’analisi calibrata sulla peculiarità delle vicende edificatorie, così mortificando le esigenze di salvaguardia del privato che, confidando nella legittimità dell’atto rimosso, ha acquisito il consolidamento di posizioni di vantaggio ad esso collegate, rese ancor più significative dall’intervenuta esecuzione delle opere eseguite.
Concludeva per l’annullamento del provvedimento impugnato con rifusione delle spese di lire.
Il Comune di San Marco Evangelista non si costituiva.
Alla pubblica udienza di discussione del 4.06.2014 il ricorso veniva introitato per la decisione.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nella parte in cui censura la motivazione dell’annullamento in quanto priva di qualsivoglia valutazione comparativa fra l’interesse pubblico alla rimozione della concessione edilizia rivelatasi illegittima e l’interesse del destinatario dell’atto al mantenimento in vita del titolo, specie tenuto conto del lungo tempo decorso a far data dal suo rilascio superiore a diciotto anni. Nella materia de qua questo Collegio ha già avuto modo di rilevare( cfr sent. Sez.