TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-02-06, n. 201500119

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-02-06, n. 201500119
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500119
Data del deposito : 6 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00820/2014 REG.RIC.

N. 00119/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00820/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 820 del 2014, proposto da:
L G, rappresentato e difeso dall'avv. M D, con domicilio eletto presso Avv. M D in Ancona, Via Matteotti, 99;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

della sentenza del TAR Marche n.631/2014, pubblicata in data 19.6.2014, notificata sia ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione che - in forma esecutiva - ai fini del decorso del termine dilatorio per l'esecuzione in data 16.7.2014, ed in data 1.7.2014 ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione, passata in giudicato, a definizione del ricorso rubricato al n.185/2014 r.g., con il quale il Ministero dell'Economia e della Finanza è stato condannato - per quanto quivi rileva - al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 500, oltre gli accessori di legge, compreso il rimborso del contributo unficato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 631 del 19.6.2014, il Tar Marche dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso presentato dal ricorrente relativamente al silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione all’istanza di transito nei ruoli civili, alla luce della precedente sentenza di questo Tar 39/2014, e condannava la convenuta amministrazione al pagamento delle spese processuali, quantificate in euro 500 più accessori di legge.

Con il presente ricorso ex art. 112 ss del d.lgs 104/2010, il ricorrente lamenta, avendo notificato in forma esecutiva la sentenza in data 16.7.2014, di non avere ricevuto il pagamento delle spese e il rimborso del contributo unificato.

L’Amministrazione non si è costituita.

Alla camera di consiglio del 5.2.2015, il collegio ha trattenuto la causa in decisione.

1 Il ricorso è fondato, sussistendo tutte le condizioni per l’accoglibilità del medesimo, in quanto la sentenza in questione è immediatamente esecutiva ma non risulta, vista anche la sua mancata costituzione in giudizio, che l’Amministrazione abbia provveduto al pagamento delle somme cui è stata condannata, ivi compreso il rimborso del contributo unificato (se dovuto), che discende automaticamente dalla soccombenza (sia pure virtuale) ai sensi dell’art.13, co. 6 bis, del DPR n. 115/2002.

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