TAR Roma, sez. III, ordinanza_presidenziale 2024-10-17, n. 202404423

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, ordinanza_presidenziale 2024-10-17, n. 202404423
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202404423
Data del deposito : 17 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2024

N. 12120/2021 REG.RIC.

N. 04423/2024 REG.PROV.PRES.

N. 12120/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12120 del 2021, proposto da
E B, rappresentata e difesa dall'avvocato J N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Cineca - Consorzio Interuniversitario, Avvocatura Generale dello Stato, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione, Universita' Politecnica delle Marche - Ancona, Universita' degli Studi G D'Annunzio - Chieti, Universita' degli Studi Perugia, Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, Universita' degli Studi Ferrara, Universita' degli Studi Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Canullo, Paola Pecorari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Chiara Aprile, Francesco Simonini, Filippo Fioravanti, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

-della graduatoria unica nazionale nominativa del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2021/2022, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it in data 28.09.2021, nella quale la ricorrente è risultata collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso e dei successivi scorrimenti di graduatoria pubblicati sul medesimo portale;

-della graduatoria unica nazionale anonima del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2021/2022, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it in data 17.09.2021, nella quale la ricorrente è risultata collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso e dei successivi scorrimenti di graduatoria pubblicati sul medesimo portale;

-del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esiste, ma non conosciuto;

-del D.M. 1071 del 01.09.2021 (Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) per i candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE) e delle tabelle ivi allegate;

-del D.M. 740 del 25.06.2021 (Definizione dei posti provvisori disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, (lingua italiana e lingua inglese) e dei relativi allegati;

-del DM 732 del 25.06.2021 (Modalità e contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese a.a. 2021/2022) e dei relativi allegati;

-del D.M. 730 del 25.06.2021 (Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022) e dei relativi allegati;

-di tutti gli atti pregressi e successivi anche non conosciuti e, in ogni caso, del diniego tacito all'ammissione;

per l'accertamento del diritto della ricorrente di essere ammessa al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per cui è causa

per la condanna in forma specifica ex art. 30, co. II, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che, tenuto conto dell’oggetto del ricorso e delle censure proposte, il suo eventuale accoglimento è idoneo ad arrecare pregiudizio ai soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente;

Considerato, quindi, che i predetti soggetti rivestono la posizione di controinteressati in senso sostanziale;

Preliminarmente riscontrato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, dovendo pertanto il ricorso ritenersi ammissibile;

Ritenuto che ai fini della procedibilità del ricorso debba disporsi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, c.p.a., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente, ritenendo - allo stato - non applicabile il disposto di cui all’art. 49, comma 2, c.p.a. e ciò al fine di garantire l’integrità del contraddittorio anche in vista di un eventuale giudizio di appello;

Ritenuto di dover, quindi, ordinare alla parte ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli indicati soggetti, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, “una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva” - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell’elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere “sommamente difficile” (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà ad illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1 – l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

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