TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-07-03, n. 202311112
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Testo completo
Pubblicato il 03/07/2023
N. 11112/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11779/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11779 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato E G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori, 9;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-O-
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per l'annullamento
della graduatoria di merito dei colonnelli del ruolo normale in servizio permanente effettivo nell’aliquota di valutazione per l'anno 2015, formata dalla Commissione Superiore di Avanzamento del Comando Generale della Guardia di Finanza, e ciò, in particolare, nella parte in cui il ricorrente non è risultato iscritto nel quadro di avanzamento al grado di Generale di Brigata; delle schede di valutazione con specifico riferimento al punteggio di 28,46; degli atti del procedimento valutativo e del provvedimento di approvazione della graduatoria; dell’atto del Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio coordinamento informativo del 10.6.2015 e dell’atto dell’Ufficio personale del 5.6.2015 e del 26.5.2015.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 giugno 2023 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il colonnello della Guardia di Finanza -O- ha impugnato e chiesto l’annullamento della graduatoria di merito dei Colonnelli del ruolo normale in servizio permanente effettivo nell’aliquota di valutazione per l'anno 2015, formata dalla Commissione Superiore di Avanzamento del Comando Generale della Guardia di Finanza, e ciò, in particolare, nella parte in cui il ricorrente non è risultato iscritto nel quadro di avanzamento al grado di Generale di Brigata; delle schede di valutazione con specifico riferimento al punteggio di 28,46; degli atti del procedimento valutativo e del provvedimento di approvazione della graduatoria; dell’atto del Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio coordinamento informativo del 10.6.2015 e dell’atto dell’Ufficio personale del 5.6.2015 e del 26.5.2015.
In sintesi, è accaduto che il ricorrente si è collocato, quale idoneo non promosso, “ al 20° posto della graduatoria di merito, quindi, fuori dal numero delle promozioni da effettuare per detto anno, pari, più segnatamente, a 7 da incrementare a 8 per effetto del meccanismo di cui all'art. 31 del d.lgs. 69/2001 ” (cfr. pag. 3).
A fondamento del ricorso ha dedotto, con unico e articolato motivo, la violazione degli artt. 19, 21 e 27 del d.lgs. 69/2001, del DM 266/2007, dell’art. 21 della legge 234/2012, nonché l’eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento, sviamento, erronea valutazione dei fatti, difetto di motivazione, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Il ricorrente ha contestato la legittimità del “ punteggio di 28,46, sol che si consideri quanto inequivocabilmente emerge dalla documentazione caratteristica ”, con particolare riferimento alle qualità fisiche, morali e di carattere, testimoniate dall’aver “ ricevuto 8 encomi solenni, 21 encomi semplici, 13 elogi e senza tacere che lo stesso è stato insignito di riconoscimenti per anzianità di servizio merito di lungo comando ” (cfr. pag. 8); alle qualità professionali, “ avendo egli comandato: dal 1989 al 1990 la Sezione Operativa di -O-; dal 1990 al 1993 la Tenenza di -O- (oggi Comando Provinciale); dal 1993 al 1995 un drappello al -O- Verifiche del Nucleo Centrale di Polizia Tributaria; dal 1995 al 1997 la Compagnia di -O-. Inoltre, dal 1997 al 1999 il ricorrente ha assunto delicati incarichi di diretta collaborazione presso il Comando Generale della Guardia di Finanza, quindi, ha rivestito ruoli di preminente rilievo al Ministero delle Finanze, presso il Gruppo-O- nonché di dirigente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministr i”, nonché l’incarico di comandante provinciale di -O- (cfr. pag. 9); alle doti intellettuali e di cultura, comprovate dalla frequenza della Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia, costituente “ titolo preferenziale per la progressione in carriera ”, oltre che dalla “ laurea, con lode, in Scienze Politiche nonché la laurea in Scienze della Sicurezza economica - finanziaria nonché (…) un Master Universitario di II livello in Management & Fiscalità per Dirigenti della Pubblica Amministrazione, due terzi Livelli Slee (Inglese e Spagnolo) e un I livello Slee (Francese) presso la scuola Lingue Estere dell’Esercito ” (cfr. pag. 11); dall’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, in merito ai quali il ricorrente ha contestato che “ tra i primi sette della graduatoria di merito: soltanto tre (gli Ufficiali -O-) risultano esser stati promossi da Tenente Colonnello a Colonnello in prima valutazione come il Colonnello -O-: tre Ufficiali parigrado (-O-) si erano già confrontati con il ricorrente in occasione della valutazione da Tenente Colonnello a Colonnello. Più precisamente, in tale circostanza (avanzamento per l'anno 2007) l'allora Tenente Colonnello -O- fu promosso in prima valutazione e fu collocato al -O- della graduatoria di merito. Nella medesima graduatoria: -O-, (oggi -O- nella graduatoria per Generale di Brigata) non fu promosso e si classificò-O-; -O- (oggi -O- nella graduatoria per Generale di Brigata) non fu promosso e si