TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2013-01-25, n. 201300611
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Testo completo
N. 00611/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01462/2009 REG.RIC.
N. 05910/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale con la delibera di C.C n. 9 del 7 maggio 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo delle Isole di Ischia e di Procida, rappresentata e difesa dall'avv. F F, con domicilio eletto presso il medesimo in Napoli, via Toledo n. 156;
contro
Comune di Ischia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A T, con domicilio ex lege in Napoli, Segreteria T.A.R. Campania/Napoli, p.zza Municipio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Agostino Grimaldi, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia n. 81 presso l’Avvocatura Regionale;
sul ricorso 1462 del 2009, proposto da:
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Agostino Grimaldi, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia n. 81 presso l’ Avvocatura Regionale;
contro
Comune di Ischia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Scotto, con domicilio eletto presso il medesimo in Napoli, via Caracciolo n.15;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1462 del 2009:
- dell'ordinanza dirigenziale del Comune di Ischia n. 332 del 31.12.2008 recante ordine alla Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo delle isole di Ischia e Procida ". . a rilasciate ad horas libero e vuoto da persone e cose l'immobile dalla stessa detenuto in Ischia alla via Iasolino n. 3";
- della nota del dirigente del settore tecnico del comune di Ischia prot. n. 27775 del 28.10.2008;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo degli interessi dell'amministrazione ricorrente, ivi compresi, laddove necessario e per quanto di ragione, la delibera di giunta municipale n. 124 dell'11.5.2006 e lo schema di contratto dalla medesima approvato, la convenzione sottoscritta in data 1.8.2006, il verbale della polizia municipale prot. n. 1466 del 9.12.2008, nonché dei verbali di sgombero coatto (del 31.12.2008 e del 2.1.2009), unitamente ad ogni altro atto successivo o consequenziale, ivi compreso il conto patrimoniale del comune di Ischia..
quanto al ricorso n. 5910 del 2010:
- dell'atto di diffida, notificato in data 10/08/2010, relativo all'avvio del procedimento per l'annullamento e/o rettifica del piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione Campania, nella parte in cui indica l'immobile di via Iasolino n. 1, ove ha sede il Municipio di Ischia, come cespite di proprietà dell'amministrazione regionale;
- di tutti gli atti deliberativi in esso richiamati, ed in particolare la Delibera di G.M. n. 7 del 2010, le delibere del Consiglio Comunale n. 7 del 2010 e nn. 9 e 23 del 2009 (nella parte in cui il Comune di Ischia ha inserito nel proprio piano di alienazione e valorizzazione immobiliare, approvato ai sensi dell’art. 58 della L. n. 133/2008 l’intero stabile Palazzo Comunale (Municipio) sito in via Iasolino.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ischia e di Comune di Ischia in Persona del Sindaco pro tempore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 la dott.ssa D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 27-28 febbrario 2009 al Comune di Ischia e alla Regione Campania, l’Azienda Autonoma di cura e di Soggiorno e Turismo delle Isole di Ischia e Procida, ente strumentale della Regione Campania, svolgente attività di programmazione, promozione ed accoglienza nel settore turismo, ha impugnato l'ordinanza dirigenziale del Comune di Ischia n. 332 del 31.12.2008, recante ordine all’Azienda ricorrente a rilasciate ad horas libero e vuoto da persone e cose l'immobile dalla stessa detenuto in Ischia alla via Iasolino n. 3, la nota del dirigente del settore tecnico del comune di Ischia prot. n. 27775 del 28.10.2008 ed ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo degli interessi dell'amministrazione ricorrente, ivi compresi, laddove necessario e per quanto di ragione, la delibera di giunta municipale n. 124 dell'11.5.2006 e lo schema di contratto dalla medesima approvato, la convenzione sottoscritta in data 1.8.2006, il verbale della polizia municipale prot. n. 1466 del 9.12.2008, nonché i verbali di sgombero coatto (del 31.12.2008 e del 2.1.2009), unitamente ad ogni altro atto successivo o consequenziale, ivi compreso il conto patrimoniale del comune di Ischia.
1.1. Il ricorso è stato iscritto al numero di ruolo R.G. n. 1462 del 2009.
2. A sostegno del ricorso l’Azienda ricorrente deduce in fatto che con delibera di Giunta Municipale n. 124 del 11/05/2006 il Comune di Ischia aveva disposto di concederLe in comodato d’uso un piccolo locale, sito in via Iasolino n. 3, al fine di destinarlo alle finalità statutarie di accoglienza e di informazione turistica..
2.1 Pertanto in data 1/08/2006 veniva sottoscritta la convenzione fra il Comune di Ischia e l’Azienda ricorrente, con la quale il locale sito in via Iasolino n. 3 veniva concesso in comodato d’uso per la durata di un anno a partire dal 1/06/2006, stabilendosi fra l’altro che l’Azienda avrebbe eseguito, con oneri a proprio esclusivo carico i lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria, necessari per adibire l’immobile alle finalità convenute, previa verifica e approvazione da parte dell’U.T.C., in considerazione della circostanza che il locale in questione versava in stato di abbandono, essendo inutilizzato da lungo tempo.
Seguiva uno scambio di note fra l’Azienda ricorrente ed il Comune relative alla richiesta di autorizzazione per l’esecuzione dei lavori e all’eventuale estensione del comodato per la durata di altri due anni.
2.2. Nonostante non fosse stata formalizzata la proroga del comodato, proseguiva l’occupazione del locale da parte della ricorrente fino all’ottobre del 2008, allorquando il Comune di Ischia, con nota prot. 27775 del 28/10/2008 comunicava lo sgombero per intervenuta scadenza del comodato e la sopravvenuta necessità di utilizzare il locale in questione per sopravvenute esigenze di riorganizzazione degli uffici comunali.
2.3 Sennonché, con nota prot. 918731 del 5/11/2008, indirizzata sia alla ricorrente che al Comune di Ischia, il settore Demanio e Patrimonio della Giunta Regionale della Campania rappresentava che “in base agli accertamenti d’ufficio il locale occupato da codesta Azienda Autonoma di Cura e Soggiorno, situato alla via Iasolino n. 3 al piano terra dell’edificio, sede delle Antiche Terme Comunali, è di proprietà della Regione Campania”, comunicando altresì la disponibilità “a concedere in comodato a codesta Azienda il citato locale per una durata triennale, tacitamente rinnovabile”.
2.4 L’Azienda ricorrente, con nota prot. n. 1160 del 16/12/2008 nell’accettare la proposta chiedeva un incontro per la formalizzazione degli atti necessari.
2.5. Peraltro, nelle more, il Comune adottava la gravata ordinanza n. 332 del 31/12/2008, notificata in pari data, con cui ordinava all’Azienda “di rilasciare ad horas , libero da persone e cose l’immobile dalla stessa detenuto in Ischia, alla via Iasolino n. 3” e alle ore 15,30 del medesimo giorno si immetteva nel possesso del locale mediante forzatura della porta di ingresso.
3. Ciò posto parte ricorrente, ritenendo gli atti gravati illegittimi, ha articolato in otto motivi di ricorso le seguenti censure avverso gli atti medesimi:
1) Violazione degli artt. 832,826 e 828 c.c.; Violazione dei principi generali in materia di autotutela amministrativa e di esecuzione coattiva; violazione dell’art. 97 Cost.; Violazione dell’art. 21 ter l. 241/90.
L’Azienda deduce che il Comune di Ischia avrebbe illegittimamente esercitato i poteri di autotutela amministrativa di cui all’art. 823 c.c., dettati in relazione a beni demaniali e patrimoniali indisponibili laddove invece il locale concessole in comodato d’uso andava correttamente inquadrato nel patrimonio disponibile dell’Amministrazione resistente.
Nella prospettazione attorea infatti affinchè un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere di bene patrimoniale indisponibile deve sussistere, così come previsto dall’art. 826 comma 3 c.c., non solo la manifestazione di volontà dell’Ente titolare del diritto reale ma anche e soprattutto l’effettiva ed attuale destinazione a sede di pubblico ufficio o allo svolgimento di un pubblico servizio.
2) Violazione degli artt. 823,828 e 830 c.c.; violazione dei principi generali in materia di autotutela amministrativa e di esecuzione coattiva; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione dell’art. 21 ter l. 241/90.
In subordine parte ricorrente deduce che il potere di autotutela amministrativa è stato male esercitato dal Comune, in quanto risoltosi in danno del pubblico servizio svolto dall’Azienda ricorrente, laddove per contro il potere di autotutela dovrebbe garantire lo svolgimento del pubblico servizio; per contro il Comune, nella prospettazione attorea, non ha fatto uso dei poteri di autotutela amministrativa a garanzia del pubblico interesse al regolare svolgimento di un