TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-03-09, n. 202200072

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-03-09, n. 202200072
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202200072
Data del deposito : 9 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/03/2022

N. 00072/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00115/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 115 del 2021, proposto da
M T, rappresentato e difeso dagli avvocati F M e L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo, in Bolzano, via Mendola, n. 24;

contro

Comune di Silandro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati M N e M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio, in Bolzano, Galleria Europa, n. 26;

nei confronti

B M, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

1) della delibera della Giunta comunale di Silandro n. 186 dd. 23.3.2021 (doc. 1), pubblicata sulla rete civica provinciale in data 2.4.2021, ad oggetto: “ Edilizia ed urbanistica – Approvazione di una modifica del piano di esecuzione della zona B3 Kortsch Mitterdorf (richiedente Comune di Silandro) – provvedimento definitivo ”, con cui, rigettate le osservazioni proposte dal ricorrente, è stata approvata una modifica al vigente piano di attuazione per la zona residenziale B3 “ Kortsch Mitterdorf ” con l'aggiunta dell'art. 19;
della presupposta

2) delibera della Giunta comunale di Silandro n. 627 dd. 1.12.2020 (doc. 2), ad oggetto: “ Edilizia ed urbanistica – Approvazione di una modifica del piano di esecuzione della zona B3 Kortsch Mitterdorf (richiedente Comune di Silandro) – primo provvedimento ”, nonché dell'ivi richiamato ma non conosciuto parere positivo della Commissione edilizia comunale in seduta 27.11.2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Silandro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 la dott.ssa Alda Dellantonio e uditi per le parti i difensori come indicati nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente impugna la delibera e gli atti a essa presupposti, con cui la Giunta comunale di Silandro, a modifica del piano d’attuazione della zona B3 “ Kortsch Mitterdorf ”, ha introdotto nelle norme attuative il nuovo art. 19 del seguente tenore:

All’esterno del perimetro dell’area di massima edificabilità è ammessa la realizzazione di fabbricati rurali ai sensi dell’art. 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, nonché di parcheggi per edifici esistenti ai sensi dell’articolo 40- bis della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche.

Per ottimizzare l’inserimento nel terreno e nel paesaggio sono ammesse modifiche all’andamento del terreno nonché la realizzazione di muri di sostegno. Le sopra descritte costruzioni e modifiche dell’andamento del terreno devono rispettare le disposizioni del codice civile ”.



2. Il piano d’attuazione “ Kortsch Mitterdorf ” risale al 1989, quando fu approvato con delibera della Giunta provinciale n. 8649 di quell’anno. La variante normativa a esso apportata con la delibera della Giunta comunale di Silandro qui impugnata permette ora la realizzazione, al di fuori del limite di massima edificabilità e con l’unico vincolo di rispettare le disposizioni del codice civile, di fabbricati rurali secondo le necessità della azienda agricola e di parcheggi in deroga per l’adeguamento di edifici esistenti ai prescritti standard in materia, comprensivi delle opportune movimentazioni di terreno e dei relativi muri di sostegno.

In sostanza, nell’area governata dal piano d’attuazione “ Kortsch Mitterdorf ”, sono ora ammesse opere edili anche importanti al di fuori del perimetro di massima edificabilità tracciato dal piano con l’unico limite della distanza di 3 m da altre costruzioni, prescritto dal codice civile.



4. Contro questa variante normativa insorge ora il ricorrente, premettendo ai motivi d’impugnazione, la seguente narrazione dei fatti.



4.1. Egli è nudo proprietario della p.ed. 56 e della p.f. 314/2, che, con le pp.ff. 436 e 720 CC Corces, formano un unico compendio immobiliare composto da una casa con giardino, abitata dall’anziana madre, che ne è usufruttuaria.



4.2. L’immobile confina direttamente con la proprietà dell’odierno controinteressato, signor M Bernhard. Si tratta di un complesso masale, individuato dalla p.ed. 574 e dalle pp.ff. 312 e 314/1, oggi p.ed. 574.



4.3. Entrambi i compendi immobiliari risultano destinati, nel vigente piano urbanistico comunale, a “ zona residenziale di completamento B3 ”. La proprietà del signor M ricade, inoltre, in parte anche in “ zona di verde agricolo ”.



4.4. La zona residenziale che comprende gli immobili in questione è governata, assieme a vaste aree agricole, dal piano di attuazione denominato “ Kortsch-Mitterdorf ”, approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 8649 del 22.12.1989.



4.5. Nel 2012 l’Amministrazione comunale di Silandro rilasciava al signor M la concessione edilizia n. 18/2012 per la “ nuova costruzione di un garage e di un vano per rimesse agricole ”, ossia proprio di quella tipologia di fabbricati di cui tratta l’impugnata variante normativa al piano d’attuazione “ Kortsch-Mitterdorf ”.



4.6. In un secondo momento il signor M variava il progetto ottenendo due concessioni edilizie in variante, la prima del 3.4.2014, la seconda del 18.6.2014, preceduta da una variante al piano d’attuazione, approvata con delibera della Giunta comunale n. 284/10.6.2014, afferente alla destinazione d’uso dei locali fuori terra che mutavano da garage ad abitazione.

Le modifiche progettuali così introdotte riguardavano, tra l’altro, la realizzazione di terrapieni con i relativi muri di sostegno in cemento armato che interessavano anche il confine con il compendio immobiliare dell’odierno ricorrente.

In tal modo la parte di costruzione originariamente progettata nel sottosuolo veniva alzata al di sopra del naturale piano di campagna, al di fuori dal limite di massima edificabilità previsto dal piano attuativo. Era inoltre prevista una pergola da erigere sul lastrico solare del nuovo corpo di fabbrica in corrispondenza del confine con la proprietà dell’odierno ricorrente oltre alla modifica di destinazione d’uso in alloggi per raccoglitori stagionali al piano terra della costruzione.



4.7. Contro i richiamati titoli edilizi e la variante al piano d’attuazione insorgeva l’odierno ricorrente che li impugnava dinanzi a questo T.R.G.A. con esito a sé favorevole. Con sentenza n. 288/2019 questo Giudice, sulla scorta dell’esperita consulenza tecnica d’ufficio, ha, infatti, ritenuto meritevoli d’accoglimento le censure concernenti la violazione del piano attuativo per mancato rispetto dei parametri relativi alla distanza dal confine (punto 75 della sentenza), all’altezza massima (punto 81 della sentenza), e alla cubatura massima (punto 93 della sentenza), e ha perciò annullato i provvedimenti gravati.

(La su estesa narrazione dei fatti intercorsi è tratta dalla sentenza n. 288/2019 di questo Tribunale – sub doc. 3 del ricorrente).

Attualmente sono pendenti, al n. 3119/20 e al n. 3334/2020, gli appelli proposti sia dal Comune di Silandro sia dal signor M contro la richiamata pronuncia di questo T.R.G.A.



4.8. Con ordinanza n. 927/2021, il secondo Giudice ha disposto, per la risoluzione delle questioni devolute in appello, l’assunzione di un’integrazione alla relazione peritale già espletata nel giudizio di primo grado. Intendeva indagare il Giudice d’appello “ se e quali violazioni delle prescrizioni – con particolare riferimento ai parametri dell’altezza, della cubatura e delle distanze – del piano di attuazione approvato con deliberazione della giunta comunale n. 8649 del 22 dicembre 1989, come modificato con deliberazione della giunta comunale n. 284 del 10 giugno 2014 ”, fossero “ riconducibili alla concessione originaria del 28 febbraio 2012 ”.

All’udienza pubblica fissata al 16.12.2021 per la discussione dell’appello il Collegio, con propria ordinanza n. 153/2022, ha deciso un ulteriore richiamo del consulente tecnico incaricato, affinché prendesse ancor più puntuale posizione sulle questioni già sottoposte al suo esame. La definizione del giudizio d’appello è stata, pertanto, nuovamente differita.



4.9. Nel frattempo, venendo al procedimento su cui verte il presente gravame, con delibera della Giunta n. 627 del 1.12.2020, il Comune ha deciso di integrare le norme esecutive del piano d’attuazione che detta il regime edilizio della zona, con l’inserimento dell’art. 19, sopra riportato nel suo esatto contenuto testuale. La disposizione ammette ora, come s’è visto, la realizzazione, anche al di fuori del limite massimo di edificabilità perimetrato dal piano, di fabbricati rurali nella misura necessaria alla razionale conduzione dell’azienda agricola e di rimesse interrate per l’adeguamento di edifici esistenti agli standard in materia di posti auto di pertinenza. In particolare, in relazione a queste ultime, “ per ottimizzare il loro migliore inserimento nel terreno e nel paesaggio sono ammesse modifiche all’andamento del terreno nonché la realizzazione di muri di sostegno ”. In pratica, la costruzione interrata può ora fuoriuscire dal livello di campagna naturale e a suo artificiale interramento è ammessa la movimentazione di terra, contenuta dalle necessarie opere murarie di sostegno.



4.10. L’odierno ricorrente non tardava a presentare, in data 25.1.2021, le proprie osservazioni oppositive all’adottata proposta di variante, ritenuta illegittima sotto diversi profili (doc. 5 del ricorrente). L’Amministrazione però non ne ha tenuto conto, e con la qui impugnata delibera n. 186 del 23.3.2021, ha approvato definitivamente la variante in questione.



5. Il ricorrente teme ora che essa sia volta a vanificare quanto deciso a suo favore con la sentenza n. 288/2019 di questo Tribunale. Perciò la impugna affidandosi ai seguenti motivi di gravame, dopo aver prospettato il proprio interesse al ricorso, radicandolo nell’esigenza di assicurare gli effetti positivi ottenuti dalla sentenza di primo grado, ora in appello, e prospettando la lesività dei provvedimenti impugnati che pregiudicherebbero l’immobile di sua proprietà, ammettendo la presenza, anche sul confine, di muri di sostegno in cemento armato con retrostanti terrapieni artificiali.

Questi, dunque, i mezzi d’impugnazione articolati:

5.1. “

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