TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-01-26, n. 202100081
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Testo completo
Pubblicato il 26/01/2021
N. 00081/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00200/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 200 del 2018, proposto da
OV MA SC, NA SC, MA SC e GI SC, rappresentati e difesi dagli avvocati Natalia Paoletti, Nicolò Paoletti e Maurizio Romolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Reggio Calabria, via Niccolò Da Reggio n. 10;
contro
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia De Caridi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Cardinale Portanova;
per l'annullamento
-della nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio Vigilanza-Tutela del Paesaggio, prot. n. DG PBAAC/34.19.07/3217 Fasc. 722 dell’01.02.2018, trasmessa a mezzo pec in data 02.02.2018, con la quale è stata comunicato il diniego all'istanza degli odierni ricorrenti tendente ad ottenere la revoca del vincolo di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al D.M. 10/02/1976, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti, precedenti e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Andrea De Col all’udienza del giorno 2 dicembre 2020, tenutasi ex art. 25 D.L. 28.10.2020 n. 137 attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono proprietari di alcuni immobili situati in una zona del Comune di Reggio Calabria (frazione Pellaro) sottoposta a vincolo paesaggistico apposto con Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali (d’ora in avanti, MIBAC), di concerto con il Ministro per la Marina Mercantile, del 10.02.1976, intitolato “ Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Reggio Calabria ” e così motivato: “riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché caratterizzata da una particolare lussureggiante vegetazione arborea, costituita in prevalenza da agrumeti a diretto contatto del mare, che determinano un peculiare e tipico aspetto del pittoresco paesaggio reggino avente eccezionale valore estetico tradizionale ”.
2. Con il presente ricorso, notificato il 30.03.2018 e depositato il 27.04.2018, essi impugnano la nota ministeriale di cui in epigrafe recante il diniego di revoca del suddetto vincolo di notevole interesse pubblico paesaggistico, adottato all’esito del procedimento avviato su istanza avanzate dagli interessati ai sensi dell’art. 14 R.D. n.1357/1940 (“ Regolamento per l'applicazione della l. 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali ”) e ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/90, ritenendolo lesivo del loro interesse legittimo a veder rivalutate le caratteristiche dell’area di proprietà, gravata da un vincolo paesaggistico imposto nel 1976 e ormai non più attuale.
3. Il provvedimento impugnato risulta motivato nel senso che “ il possibile riconoscimento delle aree "significativamente compromesse e degradate", previsto dal Codice D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii., debba essere inteso come propedeutico e finalizzato alla individuazione di appositi interventi di recupero e riqualificazione e non recepito quale eventuale necessità di ridefinire il perimetro dell'area tutelata, ipotesi — questa - per la quale il predetto Codice non prevede alcuna procedura.
Gli articoli 138 e ss. del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, anzi, disciplinano l'imposizione del vincolo, non anche la riduzione o eliminazione dello stesso….la disciplina di tutela paesaggistica del Codice ha accentuato, rispetto alle originarie disposizioni della legge n. 1497/1939, una logica, per così dire, ‘incrementale’, secondo la quale i vincoli possono essere nel tempo estesi ed integrati nei contenuti precettivi, ma non perdono efficacia, né devono essere sottoposti a forme di revisione o conferma” ; “ i vincoli paesaggistici, proprio in ragione del loro carattere ‘relativo’, non sono suscettibili nemmeno di quelle forme di verifica o di riesame che, sia pure entro limiti ben precisi, sono state introdotte recentemente per i beni culturali (cfr. artt. 12, 16 e 128 del Codice) … tant’è vero che l’art. 140 dispone ormai che i vincoli paesaggistici non possano essere rimossi o ridotti nemmeno ad opera del piano paesaggistico da elaborarsi congiuntamente e da condividere con specifico accordo procedimentale da Regione e Ministero ”.
4. Nel ricorso si dà atto che l’area su cui insistono i terreni di proprietà dei sigg. SC si presenta ormai così profondamente trasformata, a causa dei sopravvenuti fenomeni di antropizzazione ed urbanizzazione, da aver perso i tratti qualificanti l’originario vincolo paesaggistico che quindi andrebbe rimosso anche in funzione della “riespansione” e del pieno sfruttamento delle prerogative dominicali presidiate a livello costituzionale e sovranazionale.
5. In particolare, i ricorrenti articolano quattro motivi di ricorso.
Con il primo censurano la violazione dell’art.137 del D.Lgs n. 42/2004 per non aver previamente acquisito il parere obbligatorio e vincolante della commissione provinciale o, se costituita, di quella regionale che sarebbe stato certamente orientato a negare ogni attuale valenza paesaggistica dell’area in questione.
Con il secondo criticano la violazione dell’art.10 bis della L. n. 241/90 per non aver fatto precedere il diniego impugnato dalla necessaria comunicazione delle ragioni di preavviso del rigetto.
Con il terzo lamentano la carenza di motivazione e di istruttoria, non avendo l’autorità ministeriale adeguatamente valutato il compendio documentale inoltrato dai proprietari, in primis la sentenza del Consiglio di Stato n. 3037 dell’11.07.2016 che avrebbe “certificato” la definitiva compromissione dei valori tutelati dal vincolo paesaggistico (“ lo stato dei luoghi è profondamente mutato dal 1976, tanto che oggi la zona si presenta brulla e senza alberi, e non vi è più la presenza della vegetazione che vi era nel passato ”) e, in seconda battuta, la circostanza che la conservazione dei paesaggio sarebbe venuta meno a causa del comportamento assunto nel tempo dalla stessa P.A. che vi avrebbe edificato nelle vicinanze strade, ferrovie, infrastrutture, oltre ad aver realizzato nuovi insediamenti abitativi e commerciali.
Con il quarto motivo essi censurano, infine, la violazione dell’art. 140 del D.Lgs. n. 42/2004 nella parte in cui il vincolo controverso sarebbe stato ritenuto non suscettibile di restrizione o di revoca.
6. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di mera forma datato 09.05.2018, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dei ricorrente e la sua infondatezza nel merito, asserendo l’implicita abolizione della norma regolatrice della controversia (art. 14 R.D n.1357/1940).
7. In data 10.05.2018 si è costituita in giudizio anche la Regione Calabria, chiedendo di essere estromessa dal giudizio per difetto di