TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2019-07-19, n. 201909668

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2019-07-19, n. 201909668
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201909668
Data del deposito : 19 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2019

N. 09668/2019 REG.PROV.COLL.

N. 06441/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6441 del 2010, proposto da
TECNOPARCO VALBASENTO S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati F T, M C B, con domicilio eletto presso lo studio F T in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 20;

contro

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI– G.S.E. S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati S F, L M, M A F, A P, con domicilio eletto presso lo studio S F in Roma, via Nizza, 45;
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 347, del 4 maggio 2010, con cui il Gestore ha quantificato, a consuntivo, i certificati verdi dovuti alla società ricorrente, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile dal suo impianto alimentato a biomasse (situato in Pisticci Scalo- cod.

IAFR

3003), per l’anno di riferimento 2009;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici– G.S.E. s.p.a. e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2019 il dott. A M e uditi per le parti i difensori Avv. Corbyons, in sostituzione dell'Avv. F. Todarello, per la Società GSE, l'Avv. A. Ciociano, in sostituzione dell'Avv. L. Mariani, e per il Ministero dell'Economia e delle Finanze l'Avvocato dello Stato Luigi Simeoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in decisione la Tecnoparco Valbasento s.p.a., titolare di un impianto termoelettrico a biomasse situato in Pisticci Scalo (MT), e già ammesso a beneficiare degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile mediante il sistema dei c.d. certificati verdi (quale previsto dall’art. 2, comma 144, della legge n. 244 del 2007 ed attuato con d.m. 18 dicembre 2008), ha impugnato la nota prot. n. 347, del 4 maggio 2010, con la quale il Gestore dei Servizi Energetici– G.S.E. s.p.a. le ha comunicato il numero dei certificati verdi emessi, a consuntivo, per l’anno 2009. In detta nota il Gestore ha affermato che “ la produzione dell’impianto, valida ai fini dell’emissione dei Certificati Verdi, è risultata maggiore della producibilità attesa, in base alla quale erano stati emessi a preventivo N. 140.600 Certificati Verdi. Pertanto sono stati emessi ulteriori 18.655 Certificati Verdi ”.

Assumendo di avere diritto, per l’anno di produzione 2009, ad un numero maggiore di certificati verdi a consuntivo, la ricorrente ha dedotto, in diritto, la violazione dell’art. 42, comma 4, lett. b , della legge n. 99 del 2009. Si tratta della norma che, intervenendo sulla tabella n. 2 allegata alla legge n. 244 del 2007, ha modificato il coefficiente di calcolo dei certificati verdi per gli impianti, come quello della ricorrente, che siano alimentati a rifiuti biodegradabili ovvero a biomasse (diverse da quelle ricavate da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta);
in particolare, la novella ha innalzato quel coefficiente da 1,1 (misura precedentemente in vigore) a 1,3. Asserisce la ricorrente che, “stando almeno a quanto desumibile dal conteggio complessivo comunicato”, il GSE avrebbe applicato, con riferimento all’energia prodotta dall’impianto nel 2009, due diversi coefficienti: per la produzione realizzata fino al 15 agosto 2009 (ossia, fino alla data di entrata in vigore della legge n. 99 del 2009), avrebbe applicato il (vecchio) coefficiente di 1,1;
per la produzione realizzata successivamente, e fino al 31 dicembre 2009, avrebbe invece applicato il (nuovo) coefficiente di 1,3. Tuttavia, a parere della ricorrente, “la normativa vigente non prevede la possibilità di procedere ad un frazionamento della produzione di energia da fonte rinnovabile, cui riconoscere gli incentivi in parola”, posto che l’unico dato da prendere a riferimento sarebbe la “produzione annuale”. Di conseguenza, ai fini dell’emissione dei certificati verdi dovrebbe aversi riguardo, unicamente, “al coefficiente in vigore al momento in cui il GSE provvede al calcolo dei certificati verdi definitivamente e complessivamente spettanti al produttore di energia”, senza che ciò possa dirsi in contrasto con il principio di irretroattività della legge di cui all’art. 11 disp. prel. c.c.


2. Si è costituito in giudizio il Gestore dei Servizi Energetici– G.S.E. s.p.a., in persona dell’amministratore delegato pro tempore , depositando documenti e chiedendo il rigetto del gravame, non senza preliminarmente eccepirne l’inammissibilità per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.

Si è altresì costituito in giudizio, con atto di mero stile, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato.

In vista della pubblica udienza di discussione, la società ricorrente ed il Gestore resistente hanno svolto difese, anche nella forma delle reciproche repliche. Il Gestore, in particolare, nel rinunciare espressamente all’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. memoria depositata il 6 maggio 2019), ha tuttavia sollevato un’ulteriore questione di ammissibilità del ricorso, “sotto il profilo della natura non provvedimentale della nota impugnata costituente la mera quantificazione del conguaglio annuale dei certificati verdi già percepiti dal produttore a preventivo”.

Alla pubblica udienza del 7 giugno 2019, dopo breve discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.


3. Preso atto della rinuncia all’eccezione sul presunto difetto di giurisdizione, il Collegio può prescindere dalla trattazione dell’ulteriore eccezione in rito sollevata dal Gestore – quella afferente alla ritenuta natura “non provvedimentale” dell’atto impugnato, eccezione che appare comunque non fondata, avuto riguardo all’effetto che da tale atto deriva nella sfera giuridica della società ricorrente, effetto consistente nell’attribuzione, a titolo definitivo, dei certificati verdi per la produzione energetica dell’anno 2009 – essendo il ricorso non fondato nel merito.

Dalle difese del Gestore emerge l’esattezza della presunzione che ha mosso la società titolare dell’impianto a presentare il ricorso, ossia del fatto che il Gestore, in sede di calcolo a consuntivo del certificati verdi per l’anno 2009, ha suddiviso la produzione energetica in due distinti periodi: l’uno, antecedente al 15 agosto 2009, per il quale ha applicato il vecchio coefficiente dell’1,1;
l’altro, successivo a detta data, per il quale ha invece applicato il nuovo coefficiente del 1,3. Che ciò sia effettivamente avvenuto, del resto, è stato ulteriormente confermato dal Gestore in sede di pubblica udienza di discussione, su apposita domanda del Collegio: al momento del calcolo del consuntivo, il GSE ha ben potuto distinguere la quantità di energia che l’impianto aveva prodotto fino al 15 agosto 2009, applicandole il vecchio coefficiente, da quella che è stata prodotta a partire dal giorno dopo (cui è stato applicato il coefficiente più alto). Pacifico essendo questo dato di fatto, non è tuttavia condivisibile la conseguenza che, in diritto, vorrebbe farne discendere la società ricorrente: ed invero, l’applicazione del coefficiente incentivante non può che seguire il momento dell’effettiva produzione di energia, secondo, del resto, l’intenzione stessa delle norme che vengono qui in considerazione. E’ quindi legittimo che, per la produzione annuale che si situa a cavallo dell’entrata in vigore di un nuovo coefficiente incentivante, il beneficio venga calcolato – sia pure a consuntivo, e quindi a fine anno, quando è già in vigore la novella – secondo la legge vigente ratione temporis , con riferimento cioè al momento di produzione dell’energia incentivata, senza che l’operazione comporti alcun problema di retroattività di norme. Al contrario, una questione di retroattività si sarebbe semmai posta qualora il legislatore, con previsione espressa, avesse stabilito di far applicare il nuovo e maggior coefficiente pure alla produzione annuale già realizzata al momento dell’entrata in vigore della modifica normativa;
previsione che, tuttavia, non è stata inserita nell’art. 42, comma 4, della legge n. 99 del 2009, a riprova dell’intenzione del legislatore di limitare gli effetti correttivi, discendenti dall’applicazione del nuovo coefficiente, solo pro futuro .

Né il criterio utilizzato dal Gestore è tale da far insorgere i dubbi di “discriminazione” rappresentati dalla ricorrente (cfr. pagg. 7 s. dell’atto introduttivo), essendo diverso l’arco temporale da considerare (quello precedente all’entrata in vigore del nuovo coefficiente, da un lato;
ed il periodo successivo, assoggettato al nuovo coefficiente, dall’altro lato). Il riconoscimento dei certificati verdi secondo il vecchio coefficiente, per l’energia prodotta antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 99 del 2009, è tale anzi da assicurare una ragionevole parità di trattamento tra gli imprenditori che aspirano a vedersi remunerata l’energia prodotta da fonte rinnovabile, nella misura in cui – in ossequio alla regola-base che, come detto, è quella che collega il riconoscimento dell’incentivo all’effettiva produzione dell’energia – si assoggetta al medesimo coefficiente incentivante (previsto dalla legge vigente al momento della produzione energetica) l’energia prodotta in un determinato intervallo temporale.


4. Il ricorso, pertanto, è da respingere.

Considerata la novità della questione trattata, tuttavia, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.

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