TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-01-08, n. 202400277
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Testo completo
Pubblicato il 08/01/2024
N. 00277/2024 REG.PROV.COLL.
N. 07974/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7974 del -OMISSIS-, integrato da tre atti di motivi aggiunti, proposto dal -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.ssa A L C, con domicilio digitale come da -OMISSIS-EC da Registri di Giustizia;
contro
la -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. ti G R e F R, con domicilio digitale come da -OMISSIS-EC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Gentile e Maria Lucia Civello, con domicilio digitale come da -OMISSIS-EC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo:
- della nota del 15 maggio -OMISSIS- avente ad oggetto la “ revoca del provvedimento di aggiudicazione e contestuale esclusione dalla procedura di gara n. -OMISSIS- avente ad oggetto l'affidamento di servizi di pulizia e mantenimento del decoro in locali ed aree aperti al pubblico e non (comprensivi di servizi igienici), ubicati in stazioni, impianti, uffici ed officine variamente dislocati nell''ambito della giurisdizione territoriale della -OMISSIS- -OMISSIS- ”, con cui la -OMISSIS- ha disposto l'esclusione del -OMISSIS- dalla procedura di gara e la conseguente revoca del provvedimento di aggiudicazione del -OMISSIS-;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi il bando, il disciplinare di gara, nonché il provvedimento di aggiudicazione adottato a seguito dell’esclusione del -OMISSIS- ricorrente;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, che nel frattempo dovesse essere stipulato con l’eventuale aggiudicataria e per il risarcimento del danno in forma specifica, mediante la riammissione in gara della ricorrente, con riserva di agire per equivalente in separato giudizio per le conseguenze derivanti dalla illegittimità degli atti impugnati;
B) quanto al primo atto di motivi aggiunti:
- della comunicazione di aggiudicazione ex art. 76, comma 5, lett. a) del 26 giugno -OMISSIS- e dei relativi allegati, con cui la -OMISSIS- ha informato di aver disposto, in favore del -OMISSIS-, l’aggiudicazione della procedura di affidamento avente ad oggetto i “ servizi di pulizia e mantenimento del decoro in locali ed aree aperti al pubblico e non (comprensivi di servizi igienici), ubicati in stazioni, impianti, uffici ed officine variamente dislocati nell''ambito della giurisdizione territoriale della -OMISSIS- ”;
- della nota della -OMISSIS- del 10 luglio -OMISSIS-, con cui è stata respinta l’istanza di annullamento in autotutela del -OMISSIS- del 4 luglio -OMISSIS-;
- della nota della -OMISSIS- del 20 luglio -OMISSIS-, nella parte in cui ha comunicato al -OMISSIS- ricorrente “ la revoca dell’affidamento dell’appalto a far data dal 1° agosto -OMISSIS- ”;
- del verbale del 17 maggio -OMISSIS-, con il quale la Commissione di gara ha disposto “ la richiesta di conferma di validità dell''offerta del -OMISSIS- e contestuale attivazione della verifica di congruità ”;
- della nota della -OMISSIS- del 26 giugno -OMISSIS-, con la quale la stazione appaltante ha rappresentato che “ si aggiudica la procedura in oggetto per un importo pari 2.603.336,05, di cui € 58.758,16 per gli oneri relativi all''attuazione dei piani della sicurezza all''-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- ”;
- dell’atto della -OMISSIS- del 25 maggio -OMISSIS-, recante la verifica di congruità dell’offerta del -OMISSIS-, richiamato nella nota del 26 giugno -OMISSIS-;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio;
nonché la declaratoria di inefficacia del contratto che nel frattempo dovesse essere stipulato con l’eventuale aggiudicataria, oltre che per il risarcimento del danno in forma specifica, mediante la riammissione in gara della ricorrente, con riserva di agire per equivalente in separato giudizio per le conseguenze derivanti dalla illegittimità degli atti impugnati;
C) quanto al secondo atto di motivi aggiunti:
per il risarcimento del danno subito in ragione della condotta illecita complessivamente tenuta dalla stazione appaltante a far tempo dal provvedimento di aggiudicazione (-OMISSIS-) fino alla interruzione del servizio intervenuta il 1° agosto -OMISSIS-;
D) quanto al terzo atto di motivi aggiunti:
- della nota della -OMISSIS- ricevuta dal ricorrente il 12 ottobre -OMISSIS-, con la quale la stazione appaltante ha comunicato che “ in data 10-10--OMISSIS-, è stato stipulato il relativo contratto tra -OMISSIS- e -OMISSIS- ”;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e i precedenti atti di motivi aggiunti;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto nel frattempo stipulato con l’aggiudicataria -OMISSIS-, oltre che infine, il risarcimento del danno in forma specifica, mediante la riammissione in gara della ricorrente.
Visti il ricorso, i tre atti di motivi aggiunti, le memorie e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie della -OMISSIS- e del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre -OMISSIS- il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il -OMISSIS- (di seguito anche “-OMISSIS-” o “-OMISSIS- ricorrente”) ha impugnato l’atto del 15 maggio -OMISSIS-, con cui la -OMISSIS- (di seguito semplicemente “-OMISSIS-”) ha disposto la sua esclusione dalla procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento di servizi di pulizia e di mantenimento del decoro in locali ed aree aperti al pubblico, ubicati nell’ambito della giurisdizione territoriale della -OMISSIS- e la conseguente revoca del provvedimento di aggiudicazione del -OMISSIS-.
2 – Il provvedimento è stato giustificato da quanto accertato sull’operato del -OMISSIS- in una diversa procedura di gara (-OMISSIS-) indetta dalla -OMISSIS- pressoché contestualmente a quella in esame, avente ad oggetto il servizio di derattizzazione ecologica, disinfestazione e disinfezione dei locali e locali tecnologici, impianti e aree di pertinenza, nonché fabbricati di stazione e pertinenze (di seguito per comodità espositiva anche gara “a monte”).
2.1 - In particolare, è accaduto che il ricorrente, in tale procedura di gara, ha prodotto delle certificazioni di regolare esecuzione della propria consorziata esecutrice -OMISSIS- s.r.l. (di seguito anche “-OMISSIS-”), che a seguito di istruttoria ex art. 71 d.-OMISSIS-.R. n. 445/2000, non sono risultate rispondenti al vero.
2.2 - -OMISSIS-ertanto la -OMISSIS- con provvedimento del 15 marzo -OMISSIS- ha disposto l’esclusione del -OMISSIS- dalla predetta procedura di gara e la conseguente revoca in autotutela del provvedimento di aggiudicazione, ex art. 80, comma 5, lett. c- bis ) e f- bis ) del D.lgs. n. 50/2016. Il relativo provvedimento non è stato impugnato dal ricorrente e si è quindi consolidato.
2.3 - Ora, risultando particolarmente grave la condotta posta in essere dal ricorrente in quest’ultima procedura, la medesima -OMISSIS- ha ritenuto che la stessa avrebbe potuto incidere sul corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali da affidare in relazione alla coeva procedura di gara oggi all’esame e, quindi, sul proprio interesse a contrarre con il -OMISSIS- ricorrente. Anche in considerazione del breve tempo trascorso dall’illecito, la stazione appaltante ha, dunque, ritenuto di disporre l’esclusione del -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016.
3 – Detto -OMISSIS- è, quindi, insorto avverso tale provvedimento espulsivo e di revoca dell’aggiudicazione, sostenendone l’illegittimità in quanto: i) non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e 10 della l. n. 241/1990; ii) non sussisterebbero i presupposti di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016; la stazione appaltante, poi, non avrebbe tenuto in nessun conto le misure di self cleaning poste in essere.
4 – La stazione appaltante e il -OMISSIS-, nelle vesti di controinteressato (di seguito anche “-OMISSIS- controinteressato”), si sono costituiti in resistenza al ricorso, deducendo con articolate memorie la sua infondatezza.
5 - All’esito della camera di consiglio del 7 giugno -OMISSIS-, con ordinanza n. -OMISSIS- del 8 giugno -OMISSIS-, questo T.A.R. ha rigettato la domanda cautelare proposta dal -OMISSIS- a corredo del ricorso, fissando per la trattazione del merito l’udienza pubblica dell’11 ottobre -OMISSIS-. Tale provvedimento è stato confermato dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. -OMISSIS-.
6 – Nel frattempo, in esito all’esclusione della prima graduata, la -OMISSIS- ha provveduto a scorrere la graduatoria, aggiudicando la commessa al -OMISSIS- e con successivi atti ha regolato il subentro nell’esecuzione del contratto. Infine, ha respinto l’istanza di autotutela presentata dal