TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-07-04, n. 201807394

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-07-04, n. 201807394
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201807394
Data del deposito : 4 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2018

N. 07394/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06850/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6850 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
R F, rappresentato e difeso dall’avv. C S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Balduina n. 63;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

M A, N B, R C, M C, B D e G T, n.c.;

per l’annullamento

della nota prot. m_D

GMIL II

4 I 2013/0108501/266 del 12 aprile 2013 del Ministero della Difesa con cui è stata comunicata al ricorrente, tenente colonnello, la mancata iscrizione nei ruoli per l’avanzamento al grado superiore dell'esito del giudizio di avanzamento al grado superiore per l’anno 2013;

della graduatoria finale approvata ai fini dell’avanzamento al grado superiore per l’Arma dei Carabinieri per l’anno 2013;

dei verbali tutti e dei relativi allegati, redatti dalla Commissione Superiore di Avanzamento dell’Arma dei Carabinieri, e in particolare di quelli con i quali è stata approvata la graduatoria utile ai fini dell’avanzamento al grado superiore relativo all’anno 2013 ed è stato attribuito al ricorrente un punteggio di 23,51, collocandolo al 266° posto della graduatoria con conseguente esclusione dal numero dei posti corrispondenti a quello delle promozioni stabilite dalla legge per il 2013;

delle schede di valutazione redatte dalla Commissione ed allegate ai suddetti verbali;

di tutti gli atti della procedura selettiva;

della nota prot. n. M_D GMIL2

VDGM V

13 1 2013/180628 ndel 26 giugno 2013 del Ministero della Difesa, di riscontro all’istanza di accesso del ricorrente;

di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali;

e per la declaratoria del diritto del ricorrente

a vedersi utilmente collocato in graduatoria e, conseguentemente, promosso al grado di Colonnello a decorrere dal 2013;

nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni economici subiti e subendi;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 maggio 2018 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 11 luglio 2013 e depositato il successivo 15 luglio 2013, il ricorrente impugna i provvedimenti e gli atti indicati in epigrafe, afferenti i ruoli per l’avanzamento al grado di Colonnello dell’Arma dei Carabinieri per l’anno 2013, in cui il predetto ha conseguito il punteggio di 23, 51 e, pertanto, si è collocato al 266°, ossia in una posizione non utile per l’inclusione nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni stabilite per legge, chiedendone l’annullamento.

A tali fini il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 66/2010 CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE E DEL D.P.R. N. 90/2010 RECANTE IL REGOLAMENTO IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE, atteso che – stante la previsione all’art. 1058 del citato d.lgs. di 4 diversi elementi (costituiti – in sintesi – dalle qualità morali, dalle benemerenze, e dall’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, dalle doti intellettuali e di cultura e dall’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore) – il predetto risulta in possesso di titoli superiori a quelli dei controinteressati. In particolare, si è arruolato nel 1974 ed è stato immesso a frequentare il 33° corso allievi carabinieri ausiliari per poi essere promosso “carabiniere ausiliario”, nel maggio 1979 è stato promosso vicebrigadiere e nel maggio 1981 è stato promosso brigadiere, assumendo l’incarico di comandante di squadra, nell’ottobre del 1990 ha frequentato il corso applicativo presso la Scuola Ufficiale dei Carabinieri ed è stato trasferito all’8° Battaglione Carabinieri quale Comandante di plotone della 2° Compagnia Motorizzata, nell’ottobre 1991 è stato trasferito alla Compagnia Carabinieri Napoli Stella con incarico di comandante del Nucleo Operativo e, contemporaneamente, comandante in sede vacante della stessa Compagnia, nel settembre 1992 è stato promosso tenente, nel 1994 è stato trasferito alla Compagnia di Ciampino quale Comandante e nel 1994 è stato promosso capitano, nel settembre 1999 è stato trasferito alla 3° Compagnia Motorizzata dell’8° Battaglione quale comandante, nel settembre 2000 è stato trasferito al Nucleo Tribunale del Comando Provinciale di Roma quale comandante, nel luglio 2003 è stato promosso maggiore, nel dicembre 2005 è stato trasferito al Comando Carabinieri Senato della Repubblica, con il doppio incarico di comandante del nucleo vigilanza al Senato, incarico primario, e di vice comandante CC del Senato, poi divenuto - a sua volta - “primario” nel 2006, nel luglio 2008 è stato promosso tenente colonnello. Così descritta l’evoluzione della sua carriera, va posto, poi, in evidenza: - il conseguimento – nel corso di essa – di numerosi riconoscimenti e brevetti;
- per le qualità professionali, l’attribuzione di giudizi “superiori alla media” dal 1990 al 1994 e di “eccellente” con espressioni elogiative dal “1994 ad oggi”;
- per la preparazione culturale, la partecipazione ai corsi di istituto quale sottufficiale e poi ufficiale, il conseguimento della laurea in “Scienze della Sicurezza”, una buona conoscenza della lingua inglese, l’abilitazione al lancio con il paracadute e la specializzazione comandante plotone mortai.

II. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITA’, CONTRADDITTORIETA’, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITA’ TRATTAMENTO, ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI E DELLE RISULTANZE DOCUMENTALI, posto che – come rilevabile da quanto in precedenza riportato – la sua carriera, quanto ad incarichi di comando, “non ha rivali” (ad eccezione del Col. C Roberto, con evidenza, però, che gli incarichi di comando pieno di quest’ultimo coprono un periodo più breve di quelli dal predetto espletati). In sintesi, “avrebbe potuto essere superato solo dal Colonnello C per i periodi di comando” ma non per la formazione.

III. ECCESSO PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE.

In ultimo, il ricorrente chiede, altresì, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti e subendi.

Con atto depositato in data 24 luglio 2013 si è costituito il Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

In data 20 novembre 2013 il ricorrente ha depositato motivi aggiunti cc.dd. propri in base alla documentazione acquisita dall’Amministrazione, deducendo le seguenti ulteriori censure:

I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 66/2010 CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE E DEL D.P.R. 90/2010 RECANTE IL REGOLAMENTO IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE, tenuto conto che il predetto ha sempre ricoperto incarichi di “primaria importanza”, avendo svolto – escludendo “brevissimi periodi” – esclusivamente incarichi di comando (più di 23 anni su 24 anni di carriera) e nessuno dei controinteressati può vantare una simile qualità. “Forse, solo il Col. C si può avvicinare, ma non eguagliare,” gli stessi periodi di comando. Lo stesso è a dirsi per le qualifiche ottenute.

II. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITA’, CONTRADDITTORIETA’, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI E DELLE RISULTANZE DOCUMENTALI, sempre primariamente in ragione dei periodi di comando dal predetto vantati, in relazione ai periodi di comando che connotano - per

contro

- le carriere dei controinteressati

III. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE.

In linea con l’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente – in ultimo – reitera la domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi.

A seguito del deposito in data 4 aprile 2017 di documenti, i successivi 12 aprile 2017 e 9 aprile 2018 il ricorrente ha prodotto scritti difensivi con cui ha ribadito i motivi di diritto formulati.

In data 12 aprile anche l’Amministrazione resistente ha prodotto una memoria, connotata – in sintesi – dai seguenti contenuti: - secondo la giurisprudenza “granitica” del giudice amministrativo, la specialità del procedimento per il giudizio di avanzamento comporta che tale giudizio derivi da un apprezzamento di sintesi di vari elementi e, dunque, la valutazione complessiva degli scrutinandi espressa mediante punteggio numerico è assolutamente valida ed adeguata;
- il sistema di promozione in trattazione non prevede la comparazione tra gli scrutinandi, bensì la “valutazione in assoluto di ciascuno di essi” e, quindi, “i membri della commissione superiore possono compensare la mancanza di uno o più titoli da parte di alcuno tra i valutandi con la presenza di altri dati documentati ritenuti equivalenti o superiori, secondo l’ampia discrezionalità tecnica loro riconosciuta dalla normativa di settore”;
- in altri termini, si tratta di attività amministrativa caratterizzata da ampia discrezionalità tecnica, sindacabile – in quanto tale – “in limiti assai ristretti”;
- ciò detto e considerato, ancora, che grava sull’interessato comprovare rigorosamente “la condotta discriminatoria della Commissione”, il giudizio della Commissione formulato nei confronti del ricorrente “non risulta irragionevole…. in quanto non si rilevano ictu oculi palesi contrasti tra gli elementi che hanno formato la base dello stesso giudizio e la valutazione in concreto alla stessa attribuita”;
- in sintesi, non può che prendersi atto che “il ricorrente, pur proponendo un confronto con i chiamati in causa, non riesce a dimostrare la macroscopica erroneità di giudizio a suo vantaggio, né ha contraddetto gli aspetti sulla base dei quali i controinteressati sono stati apprezzati in modo più vantaggioso”, procedendo ad una “parziale comparazione”;
- in ogni caso, la valutazione specifica delle singole qualità rivela l’assoluta ragionevolezza dei giudizi attribuiti, come rilevabile dalle tabelle riepilogative all’uopo predisposte, atte, tra l’altro, a dimostrare che i periodi di comando dei controinteressati sono superiori a quelli dal predetto espletati.

Il successivo 23 aprile 2018 il ricorrente ha prodotto una memoria di replica con cui – dopo avere posto in evidenza l’ampio superamento da parte dell’Amministrazione dei limiti imposti dalle disposizioni riguardanti la sinteticità degli atti di cui all’art. 3 D.Lgs. n. 104 /2010 e all’art. 40 del D.L. 90/2014 – ha contestato i rilievi dell’Amministrazione, ponendo in evidenza, tra l’altro, l’erroneità dell’affermazione secondo cui onorificenze, quali la “medaglia Mauriziana”, vengano concessi a tutti “indistintamente” (presupponendo – per

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