TAR Potenza, sez. I, sentenza 2009-03-19, n. 200900123

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2009-03-19, n. 200900123
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 200900123
Data del deposito : 19 marzo 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00525/2006 REG.RIC.

N. 00123/2009 REG.SEN.

N. 00525/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 525 del 2006, proposto dalla Paternoster Giovanni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. M P, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto in Potenza presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. D D C, come da mandato in calce alla copia notificato del ricorso introduttivo del giudizio ed in virtù della Del. G.R. n. 6 dell’8.1.2007, con domicilio eletto in Potenza Viale della Regione Basilicata (ex Via Anzio) n. 4 presso l’Ufficio legale dell’Ente;
Agenzia del Territorio di Potenza, in persona del legale rappre-sentante p.t., rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Di-strettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege presso gli Uffici della predetta Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza;

per l'annullamento

della Determinazione Dirigenziale n. 874 del 25.9.2006, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Economia Montana e Servizi alle Comunità Rurali della Regione Basilicata ha rideterminato il con-tributo per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli nell’ambito delle fi-liere, spettante alla ricorrente, in 188.819,96 €, di cui 172.600,00 € a titolo di acquisto di immobili;

della presupposta perizia estimativa, redatta dall’Agenzia del Ter-ritorio di Potenza in data 31.5.2006;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e dell’Agenzia del Territorio di Potenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26/02/2009 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

-Con Del. G.R. n. 1609 del 2.9.2003 la Regione Basilicata appro-vava il bando, relativo all’erogazione dei contributi P.O.R. 2000/2006 per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli nell’ambito delle fi-liere;
tale bando disciplinava in modo tassativo l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione (cfr. artt. 2 e 3 sui destinatari ed i re-quisiti di accesso;
artt. 5 e 6 sulle tipologie di investimenti ammis-sibili e sulle spese ammissibili), la misura dell’agevolazione (cfr. art. 7), le modalità di erogazione del contributo (cfr. art. 8), i re-quisiti di ammissione delle domande (cfr. art. 11, il quale puntua-lizzava che la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle do-mande di finanziamento sarebbe stata verificata dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale), l’attribuzione dei punteggi (cfr. art. 12) ed i casi di revoca del contributo (cfr. art. 13);
per quanto interessa più specificamente questa controversia, va evidenziato che l’art. 5 di tale bando stabiliva che tra le tipologie di investi-mento ammesse a finanziamento vi era anche l’acquisto di impian-ti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei pro-dotti tradizionali e biologici;

-la società ricorrente, operante nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli del comparto oleario, in data 16.3.2004 chiedeva di essere ammessa al regime di aiuto di cui al POR 2000-2006, Obiettivo 1, Misura IV.12, per il miglio-ramento delle condizioni di trasformazione e di commercializza-zione dei prodotti agricoli nell’ambito delle filiere: la ricorrente chiedeva il contributo, cofinanziato dall’Unione Europea, pari al 50% del progetto di investimento presentato, il quale prevedeva una spesa complessiva di 1.398.079,68 €, di cui 680.400,00 € per l’acquisto degli immobili, dove erano allocati gli impianti di lavo-razione, trasformazione e commercializzazione dell’olio d’oliva, siti nel Comune di Barile, foglio di mappa n. 8 particelle nn. 418/sub1, 418/sub4, 886/sub1, 886/sub2, 886/sub4, 886/sub5 e 886/sub6 (tale importo era stato pattuito con i proprietari di tali immobili con tre distinti contratti preliminari sottoscritti in data 30.7.2002, che prevedevano il pagamento del prezzo “entro e non oltre il 31.12.2006”), ed il resto per l’acquisto di macchinari, im-pianti ed attrezzature;

-con Del. G.R. n. 529 del 7.3.2005 veniva approvato l’elenco delle istanze ritenute ammissibili, tra cui quella della società ricorrente, la quale si classificava al 48° posto nella graduatoria generale, re-lativa all’intero ambito regionale, con il punteggio complessivo di 24 punti ed al 14° posto nella graduatoria, relativa al PIT Vulture-Alto Bradano, con il punteggio complessivo di 54,40 punti: con tale Delibera veniva dato mandato all’Ufficio Politiche di Svilup-po Agricolo e Rurale del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Ru-rale “di curare tutti gli adempimenti conseguenti alla presente de-liberazione”;

-con nota prot. n. 56252 del 22.5.2005 il Dirigente dell’Ufficio Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale della Regione Basilicata comunicava alla società ricorrente che con la citata Del. G.R. n. 529 del 7.3.2005 era stata utilmente inserita nella graduatoria de-finitiva per la concessione del contributo (relativo al POR 2000-2006, Obiettivo 1, Misura IV.12, per il miglioramento delle condi-zioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti a-gricoli nell’ambito delle filiere), cofinanziato dall’Unione Europe-a, di 668.040,00 €, in quanto era stata ammessa una spesa pari a 1.336.080,00 € (nell’ambito di tale spesa veniva riconosciuta inte-ramente la somma di 680.400,00 € per l’acquisto degli immobili sopra indicati): con tale nota venivano anche indicate le prescri-zioni, che il beneficiario doveva rispettare, per ottenere l’erogazione del contributo, distinta nelle fasi dell’anticipazione, degli Stati di Avanzamento dei Lavori (in base alla contabilità dei lavori eseguiti, “asseverata dal tecnico e comprovata dai giustifi-cativi di spesa e dagli estremi di pagamento”) e del saldo finale (subordinato “al positivo esito della verifica tecnico-amministrativa ed ambientale ed alla dimostrazione della piena e completa funzionalità degli investimenti produttivi realizzati”);

-con atto di compravendita del 25.4.2005 la società ricorrente ac-quistava per il prezzo concordato di 565.400,00 € gli immobili fo-glio di mappa n. 8 particelle nn. 418/sub4, 886/sub1, 886/sub2 e 886/sub6;
in data 5.5.2005 la ricorrente chiedeva alla Regione l’erogazione del 50% della predetta spesa di 565.400,00 €, a titolo di primo S.A.L.;
successivamente la ricorrente integrava la predet-ta istanza del 5.5.2005, depositando una prima perizia giurata del 15.6.2005, con la quale i suddetti immobili acquistati venivano sti-mati per un valore “massimo” di 626.920,00 €, ed una seconda pe-rizia giurata del 5.7.2005, con la quale i suddetti immobili acqui-stati venivano stimati per un valore di 316.295,76 € (il perito di parte evidenziava in particolare la vicinanza alla stazione ferrovia-ria utile anche per il carico e scarico delle olive e del prodotto fini-to);

-con Determinazione n. 842 del 6.7.2005 liquidava, per l’acquisto dei citati immobili foglio di mappa n. 8 particelle nn. 418/sub4, 886/sub1, 886/sub2 e 886/sub6, la somma di 158.147,88 €, cioè il 50% della stima effettuata dal perito di parte con la predetta peri-zia giurata del 5.7.2005;

-con atto di compravendita del 31.8.2005 la società ricorrente ac-quistava per il prezzo concordato di 183.600,00 € gli immobili fo-glio di mappa n. 8 particelle nn. 418/sub1, 886/sub4 e 886/sub5;
in data 12.9.2005 la ricorrente chiedeva alla Regione l’erogazione del 50% della predetta spesa di 183.600,00 €, a titolo di secondo S.A.L.;

-nel frattempo con Del. G.R. n. 327 del 6.3.2006 la Regione Basi-licata aveva stipulato una convenzione ex art. 64, comma 3, D.Lg.vo n. 300/1999 con l’Agenzia del Territorio di Potenza per lo svolgimento in favore della Regione di servizi di valutazione tecnico-estimativa, con particolare riferimento ai beni immobili, il cui acquisto era finanziato con il POR 2000-2006, Obiettivo 1, Misura IV.12;

-in data 3.8.2006 il Dirigente dell’Ufficio Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale della Regione chiedeva all’Agenzia del Territo-rio di Potenza di effettuare una stima dei predetti immobili, acqui-stati dalla ricorrente;

-con relazione del 31.5.2005 l’Agenzia del Territorio di Potenza ha quantificato in 345.200,00 € il valore complessivo degli immo-bili di cui è causa;
con tale Relazione veniva evidenziato che: 1) gli immobili in questione ricadevano in parte nella zona C, desti-nata ad espansione residenziale, ed in parte della Zona D, destina-ta ad insediamenti produttivi;
2) con riferimento alla metodologia estimativa veniva adottato sia il criterio di tipo diretto sintetico-operativo che il criterio di tipo indiretto o analitico, in quanto il mercato degli immobili nel Comune di Barile era “scarsamente vi-vace”;
3) in base al criterio sintetico-operativo gli immobili di cui è causa venivano valutati in complessivi 359.806,45 €, determina-to, tenendo conto di tre offerte d’acquisto (pervenute ad Agenzie immobiliari) di tre immobili, ubicati nella medesima zona, aventi una destinazione di abitazione, ma tali prezzi venivano: a) decur-tati del 10%, poiché si trattava di “proposte di vendita e non già di transazioni concluse”;
b) adeguati, “utilizzando opportuni rapporti estimativi”, tenendo conto che si trattava di “locali di tipo com-merciale;
4) in base al criterio di tipo indiretto o analitico i predetti immobili venivano valutati in complessivi 328.619,70 €, determi-nato mediante la capitalizzazione dell’ammontare dei canoni, pa-gati per la locazione di tali immobili;
5) il valore complessivo di tali immobili di 345.200,00 € veniva ricavato da una media del ri-sultato dei due suddetti criteri di valutazione;

-con Determinazione n. 874 del 25.9.2006 il Dirigente dell’Ufficio Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale della Regione, dopo aver richiamato la predetta Relazione Agenzia del Territorio di Potenza del 31.5.2005, quantificava il contributo spettante, per l’acquisto degli immobili particelle nn. 418/sub1, 418/sub4, 886/sub1, 886/sub2, 886/sub4, 886/sub5 e 886/sub6, in 188.819,96 € (50% del valore riconosciuto dall’Agenzia del Territorio di Potenza di 345.200,00 €) e pertanto, tenuto conto che erano già stati corrispo-sti alla ricorrente 158.147,88 €, liquidava la restante soma di 30.672,08 €;

-quest’ultima Determinazione dirigenziale n. 874 del 25.9.2006, unitamente alla Relazione di stima Agenzia del Territorio di Po-tenza del 31.5.2006, è stata impugnata con il presente ricorso (no-tificato il 24.11.2006), deducendo la violazione della norma n. 6 dell’Allegato al Regolamento comunitario n. 1865 del 28.7.2000, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento e manifesta ingiustizia (più precisamente la ricorrente, mediante perizia di parte ha contestato la valutazione di stima, ef-fettuata dall’Agenzia del Territorio di Potenza, evidenziando che: 1) non era stata considerata la metratura al lordo delle pareti peri-metrali;
2) gli immobili di cui è causa ricadevano nella Zona urba-nistica B -cfr. certificato di destinazione urbanistica rilasciato il 28.8.2006 dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Bari-le-, anzicchè nelle Zone C e D come erroneamente affermato dall’Agenzia del Territorio di Potenza;
3) l’Agenzia del Territorio di Potenza aveva applicato saggio di capitalizzazione, previsto per le aziende -cfr. pag. 434 testo Prof. Marco Simonotti-, e non quel-lo previsto per i beni immobili strumentali all’azienda;
4) la stima dell’Agenzia del Territorio era stata effettuata, prendendo in con-siderazione il valore di immobili a destinazione abitativa, ma il va-lore degli immobili con destinazione commerciale si riferisce ad un mercato immobiliare completamente differente;
5) contestava la riduzione del 10% alle media delle tre offerte d’acquisto, perve-nute alle Agenzie immobiliari, di tre immobili, ubicati nella mede-sima zona, aventi una destinazione di abitazione, poiché si trattava di “proposte di vendita e non già di transazioni concluse”;
6) la stima dell’Agenzia del Territorio era stata effettuata con i valori di mercato del 31.5.2006, ma doveva essere compiuta, facendo rife-rimento ai valori delle date di stipula dei due contatti di compra-vendita, sottoscritti dalla ricorrente;
7) il perito di parte riteneva che il valore degli immobili di cui è causa alla data del 5.7.2005 era pari a 699.000,00 €: tale valore veniva desunto dal canone an-nuo di locazione di £. 11.760.000, pagato dalla Telecom per il vi-cino immobile particella n. 886/sub6, avente la superficie di 51 mq.);

-con Ordinanza n. 40 del 7.2.2007 questo Tribunale ha accolto l’istanza di provvedimento cautelare soltanto con riferimento alle censure relative all’erronea presupposizione che gli immobili fo-glio di mappa n. 8 particelle nn. 418/sub4, 886/sub1, 886/sub2 e 886/sub6, 418/sub1, 886/sub4 e 886/sub5 si trovavano nelle Zone C e D del Comune Barile ed alla circostanza che i suddetti terreni erano stati stimati in base ai valori di mercato del 31.5.2006 e per-tanto veniva ordinato all’Agenzia del Territorio di Potenza di riva-lutare i predetti beni immobili, tenendo conto che tali terreni: 1) ricadevano nella Zona B del Comune di Barile;
2) dovevano esse-re stimati, facendo riferimento ai valori di mercato relativi alle da-te, in cui la società ricorrente ha acquistato tali terreni (atto di compravendita del 25.4.2005 per gli immobili foglio di mappa n. 8 particelle nn. 418/sub4, 886/sub1, 886/sub2 e 886/sub6;
atto di compravendita del 31.8.2005 per gli immobili foglio di mappa n. 8 particelle nn. 418/sub1, 886/sub4 e 886/sub5);

-poiché tale Ordinanza cautelare non veniva eseguita, con istanza (notificata il 19/20.6.2007) la società ricorrente ha chiesto l’esecuzione coattiva della predetta Ordinanza n. 40 del 7.2.2007;

-con Ordinanza n. 202 del 25.7.2007 questo Tribunale ordinava al al Dirigente dell’Agenzia del Territorio di Potenza di eseguire la suddetta Ordinanza n. 40 del 7.2.2007 entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente Ordinanza, avvertendo che nel caso di inutile decorso del predetto termine sa-rebbe stato nominato Commissario ad acta il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Potenza, con facoltà di nominare in sua sostituzione un professionista iscritto al predetto Ordine, il quale avrebbe dovuto provvedere nei 30 giorni successivi ad ese-guire, in sostituzione del Dirigente dell’Agenzia del Territorio di Potenza, la suddetta Ordinanza n. 40 del 7.2.2007;
tale Ordinanza n. 202 del 25.7.2007 veniva notificata dalla società ricorrente in data 27.7.2007 alla Regione Basilicata ed in data 3.8.2008 all’Agenzia del Territorio di Potenza;

-l’Ing. L M, dopo aver chiesto con nota del 5.9.2007 alla società ricorrente ed alla Regione Basilicata, se l’Agenzia del Territorio di Potenza aveva ottemperato alle Ordinanze TAR Basi-licata n. 40 del 7.2.2007 e n. 202 del 25.7.2007, e dopo aver preso atto della mancata esecuzione delle predette Ordinanze da parte dell’Agenzia del Territorio di Potenza, acquisiva notizie di merca-to, effettuava un sopralluogo presso gli immobili di cui è causa ed in data 15.12.2007 depositava una relazione di consulenza Tecni-ca, con la quale veniva attestato che: 1) gli immobili in questione: a) costituivano un unico complesso immobiliare, avente destina-zione d’uso di tipo mista produttiva e commerciale, adibito alla produzione e commercializzazione dei prodotti oleari;
b) ricade-vano nella Zona di completamento B1 del PRG del Comune di Ba-rile, cioè in una zona completamente urbanizzata, a differenza del-le Zone C e D di espansione rispettivamente di tipo residenziale e di tipo produttivo;
2) con riferimento alla metodologia estimativa veniva adottato sia il criterio di tipo diretto sintetico-operativo che il criterio di tipo indiretto o analitico, in quanto il mercato degli immobili nel Comune di Barile era “piuttosto statico”, ma il Com-missario ad Acta, Ing. L M, effettuava la valutazione degli immobili, oggetto della controversia in esame, tenendo delle date di stipula dei due contatti di compravendita, sottoscritti dalla ricorrente;
3) in base al criterio sintetico-operativo gli immobili di cui è causa venivano valutati in complessivi 530.072,91 €, deter-minato, tenendo conto di tre offerte d’acquisto (pervenute ad A-genzie immobiliari) di tre immobili, ubicati nella medesima zona, aventi una destinazione di abitazione, ma, rispetto a quanto già va-lutato dall’Agenzia del Territorio di Potenza, veniva considerato che gli immobili di cui è causa avevano una destinazione commer-ciale (anzicchè residenziale), ricadevano nella Zona B1 comple-tamente urbanizzata (mentre l’Agenzia del Territorio di Potenza aveva erroneamente ritenuto che tali immobili ricadevano in parte nella Zona C ed in parte nella Zona D) ed in particolare il predetto Commissario ad Acta non condivideva la qualificazione di “acces-sori” degli immobili particelle nn. 886/sub2 e 886/sub6, attribuita dall’Agenzia del Territorio di Potenza, in quanto questi ultimi immobili avevano le medesime caratteristiche degli immobili par-ticelle nn. 418/sub1 e 418/sub4, avevano le stesse possibilità di accesso e condizioni di illuminazione e risultavano ultimati nelle rifiniture e negli impianti;
4) in base al criterio di tipo indiretto o analitico i predetti immobili venivano valutati in complessivi 526.992,88 €, determinato mediante la capitalizzazione dell’ammontare dei canoni, pagati per la locazione di tali immobi-li, ma, rispetto a quanto già valutato dall’Agenzia del Territorio di Potenza, veniva considerato anche il canone annuo di locazione di £. 11.760.000, pagato dalla Telecom per il vicino immobile parti-cella n. 886/sub6, avente la superficie di 51 mq.;
5) pertanto, il Commissario ad Acta, Ing. L M, riteneva che il valo-re complessivo di tali immobili era di 528.532,90 €, ricavato dalla media del risultato dei due suddetti criteri di valutazione.

All’udienza Pubblica del 26.2.2009 il ricorso in epigrafe passava in decisione.

DIRITTO

In via preliminare va affermata la giurisdizione del Giudice Am-ministrativo nella controversia in esame, in quanto, sebbene la procedura di evidenza pubblica di ammissione ai contributi di de-rivazione comunitaria in commento risulta disciplinata in modo in-teramente vincolato, non lasciando all’Amministrazione alcuna valutazione di tipo discrezionale (infatti, la fruibilità di tali benefi-ci risulta condizionata, sia nell’an che nel quantum del contributo da erogare, esclusivamente alla sussistenza e/o ricognizione dei presupposti individuati dal suddetto bando, approvato con Del. G.R. n. 1609 del 2.9.2003: per es. per quanto riguarda il quantum debeatur a titolo di contributo per l’acquisto di beni immobili, la lex specialis della procedura di evidenza pubblica in esame preve-de che tale contributo va inderogabilmente e/o obbligatoriamente determinato nel 50% del valore di mercato di tali beni immobili), va considerato che con Sentenza n. 18 del 5.7.1999 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha statuito che al carattere vincola-to del provvedimento non corrisponde sempre ed automaticamente una posizione giuridica di diritto soggettivo, in quanto la posizio-ne giuridica di interesse legittimo si collega all’esercizio di una potestà amministrativa -anche se di contenuto vincolato- rivolta alla cura diretta ed immediata di un interesse pubblico, mentre la posizione giuridica di diritto soggettivo trova fondamento in nor-me che pongono a carico dell’Amministrazione obblighi a garan-zia diretta ed immediata di un interesse individuale, per cui la di-stinzione tra interessi legittimi e diritti soggettivi va fatta con rife-rimento alla finalità perseguita dalla norma, in base alla quale l’atto amministrativo è stato emanato;
ma, applicando alla fatti-specie in esame dei contributi POR 2000-2006, Obiettivo 1, Misu-ra IV.12 le coordinate indicate dall’Adunanza Plenaria del Consi-glio di Stato nella Sentenza n. 18 del 5.7.1999, si desume facil-mente che nella fattispecie in esame risulta prevalente l’interesse pubblico di favorire lo sviluppo economico soltanto di alcuni tipi di attività economiche e non genericamente di interi settori merce-ologici (come per es. l’agricoltura biologica). Pertanto, va affer-mata la giurisdizione del Giudice Amministrativo nella controver-sia in esame.

Nel merito il presente ricorso risulta fondato e pertanto va accolto, attesocchè: 1) la perizia estimativa, redatta dall’Agenzia del Terri-torio di Potenza in data 31.5.2006 e richiamata nella Determina-zione Dirigenziale n. 874 del 25.9.2006, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Economia Montana e Servizi alle Comunità Rurali della Regione Basilicata ha rideterminato il contributo per il mi-glioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializ-zazione dei prodotti agricoli nell’ambito delle filiere, spettante alla ricorrente, in 188.819,96 €, è risultata palesemente erronea, nelle seguenti parti: a) secondo l’Agenzia del Territorio di Potenza gli immobili in questione ricadevano in parte nella zona C, destinata ad espansione residenziale, ed in parte della Zona D, destinata ad insediamenti produttivi, mentre dal certificato di destinazione ur-banistica, rilasciato il 28.8.2006 dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Barile ed acquisito in giudizio, risulta che gli im-mobili di cui è causa ricadono nella Zona urbanistica B;
b) nella stima del valore degli immobili di cui è causa secondo il criterio di tipo diretto sintetico-operativo l’Agenzia del Territorio di Potenza non aveva tenuto conto che le uniche tre offerte d’acquisto (per-venute ad Agenzie immobiliari), si riferivano a tre immobili, ubi-cati nella medesima zona, ma aventi una destinazione di abitazio-ne, i cui valori erano stati decurtati anche del 10% (poiché si trat-tava di “proposte di vendita e non già di transazioni concluse”), mentre gli immobili in questione avevano una destinazione com-merciale, che sicuramente aveva un valore commerciale più alto rispetto a quella di tipo residenziale;
c) l’Agenzia del Territorio di Potenza aveva stimato il valore di mercato alla data del 31.5.2006, mentre tale stima doveva essere effettuata, tenendo conto del valo-re di mercato, che tali beni immobili avevano alle date del 5.4.2005 e del 31.8.2005, cioè alle date di stipula dei due contatti di compravendita, con i quali la società ricorrente aveva acquistato i beni immobili in commento;
d) nella stima del valore degli im-mobili di cui è causa secondo il criterio di tipo indiretto o analitico l’Agenzia del Territorio di Potenza non aveva il canone annuo di locazione di £. 11.760.000, pagato dalla Telecom per il vicino immobile particella n. 886/sub6, avente la superficie di 51 mq.;
2) mentre il Commissario ad Acta, Ing. L M, con la re-lazione di consulenza Tecnica del 15.12.2007, ha attestato che: a) gli immobili in questione: a1) costituivano un unico complesso immobiliare, avente destinazione d’uso di tipo mista produttiva e commerciale, adibito alla produzione e commercializzazione dei prodotti oleari;
a2) ricadevano nella Zona di completamento B1 del PRG del Comune di Barile, cioè in una zona completamente urbanizzata, a differenza delle Zone C e D di espansione rispetti-vamente di tipo residenziale e di tipo produttivo;
b) nella stima del valore degli immobili di cui è causa secondo il criterio di tipo di-retto sintetico-operativo il predetto Commissario ad acta rilevava che le uniche tre offerte d’acquisto (pervenute ad Agenzie immo-biliari) si riferivano a tre immobili, ubicati nella medesima zona, ma aventi una destinazione di abitazione, mentre gli immobili di cui è causa aveva destinazione commerciale, cioè una destinazione urbanistica di valore economico più alto rispetto a quella di tipo residenziale;
c) inoltre, tale Commissario ad Acta non condivideva la qualificazione di “accessori” degli immobili particelle nn. 886/sub2 e 886/sub6, attribuita dall’Agenzia del Territorio di Po-tenza, in quanto questi ultimi immobili avevano le medesime ca-ratteristiche degli immobili particelle nn. 418/sub1 e 418/sub4, avevano le stesse possibilità di accesso e condizioni di illumina-zione e risultavano ultimati nelle rifiniture e negli impianti;
d) nel-la stima degli immobili di cui è causa teneva conto del valore di mercato, che tali immobili avevano alle date del 5.4.2005 e del 31.8.2005, cioè alle date di stipula dei due contatti di compraven-dita, con i quali la società ricorrente aveva acquistato i beni im-mobili in commento;
e) nella stima del valore degli immobili di cui è causa secondo il criterio di tipo indiretto o analitico, deter-minato mediante la capitalizzazione dell’ammontare dei canoni, pagati per la locazione di tali immobili, considerava anche il ca-none annuo di locazione di £. 11.760.000, pagato dalla Telecom per il vicino immobile particella n. 886/sub6, avente la superficie di 51 mq.;
3) comunque, tenuto conto della staticità del mercato immobiliare del Comune di Barile, il Collegio condivide la scelta, effettuata sia dall’Agenzia del Territorio di Potenza che dal Com-missario ad Acta Ing. L M, di adottare contempora-neamente sia il criterio di tipo diretto sintetico-operativo che il cri-terio di tipo indiretto o analitico e di effettuare la stima del valore di mercato degli immobili, oggetto della controversia in esame, ri-cavandola dalla media dei risultati ottenuti in base ai predetti crite-ri estimativi;
4) dunque, tenuto conto delle palesi erroneità com-messe dall’Agenzia del Territorio di Potenza ed alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Collegio: a) ritiene di non potere aderire al valore complessivo degli immobili di cui è causa di 345.200,00 €, stabilito dall’Agenzia del Territorio di Potenza, ri-cavato dalla media tra il risultato del criterio estimativo di tipo di-retto sintetico-operativo (359.806,45 €) ed il risultato criterio e-stimativo di tipo indiretto o analitico (328.619,70 €);
b) mentre ri-tiene congrua la stima, effettuata dal Commissario ad Acta Ing. L M, pari 528.532,90 €, ricavato dalla media tra il ri-sultato del criterio estimativo di tipo diretto sintetico-operativo (530.072,91 €) ed il risultato criterio estimativo di tipo indiretto o analitico (526.992,88 €);
5) conseguentemente, l’impugnata De-terminazione Dirigente Ufficio Economia Montana e Servizi alle Comunità Rurali Regione Basilicata n. 874 del 25.9.2006 va an-nullata, nella parte in cui ridetermina il contributo per il migliora-mento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazio-ne dei prodotti agricoli nell’ambito delle filiere, a titolo di acqui-sto di immobili, spettante alla ricorrente, in 172.600,00 €, anzic-chè in 264.266,45 €;
trattandosi di un debito di valuta, sulla diffe-renza di 91.666,45 € spettano, con decorrenza dal 25.9.2006 (cioè dalla data di adozione dell’impugnata Determinazione Dirigente Ufficio Economia Montana e Servizi alle Comunità Rurali Regio-ne Basilicata n. 874 del 25.9.2006), soltanto gli interessi legali se-condo i tassi in vigore dal 25.9.2006 fino al soddisfo.

A quanto sopra consegue l’annullamento della Determinazione Dirigente Ufficio Economia Montana e Servizi alle Comunità Ru-rali Regione Basilicata n. 874 del 25.9.2006 e, conseguentemente, la condanna della Regione Basilicata alla corresponsione in favore della società ricorrente della differenza di 91.666,45 €, a titolo di acquisto di immobili, oltre interessi legali con decorrenza dal 25.9.2006 fino al soddisfo.

Tenuto conto che l’illegittimità dell’impugnata Determinazione Dirigente Ufficio Economia Montana e Servizi alle Comunità Ru-rali Regione Basilicata n. 874 del 25.9.2006 è scaturita soltanto dall’errata valutazione effettuata dall’Agenzia del Territorio di Po-tenza, ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, C.P.C. va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, soltanto l’Agenzia del Territorio. Tenuto conto della persistente inerzia dell’Agenzia del Territorio di Potenza nell’eseguire le Ordinanze TAR Basilicata n. 40 del 7.2.2007 e n. 202 del 25.7.2007, vanno poste a carico della medesima Agenzia del Territorio di Potenza anche le spese, relative all’attività espletata dal Commissario ad Acta Ing. L M, parimenti liquidata in dispositivo ai sensi degli artt. 2 e 13 D.M. 30.5.2002.

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