TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-07-12, n. 202301679

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-07-12, n. 202301679
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202301679
Data del deposito : 12 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/07/2023

N. 01679/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00223/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 223 del 2019, proposto da:
Sea Garden S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so V E, 58;
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, A D M, R M e A A con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Digit Island S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Vitale, Antonio Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 213545/2018 del 29.11.2018, con la quale la Prefettura di Salerno – Ufficio Territoriale del Governo ha comunicato al Comune di Salerno “il limite massimo di 2.000 persone per la vendita di biglietti, e pertanto non deve consentita la vendita di ulteriori biglietti oltre detto limite né prima né durante l’evento”;

- del verbale n. 96/2018 del 27.11.2018, con il quale la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di Salerno ha imposto alla ricorrente alcune prescrizioni relativamente all’evento denominato “International Talent 20 th Anniversary”, programmato presso il Centro Agroalimentare di Salerno;

– ove e per quanto occorra, della nota, senza numero e data, con la quale il Direttore del SUAP del Comune di Salerno ha comunicato alla ricorrente “a valere quale notifica, il verbale n. 96/2018 del 27.11.2018...”;

- ove e per quanto occorra, della nota, senza numero e data, con la quale il Direttore del SUAP del Comune di Salerno ha trasmesso «copia della nota della Prefettura di Salerno – Ufficio Territoriale di Salerno – in data 29.11.2019... contenente le determinazioni assunte nel corso della seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi il 28/11/2018 in ordine al numero di biglietti da porre in vendita”;

- ove e per quanto occorra, del verbale della seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi il 28/11/2018;

– dell’ordinanza sindacale di cui alla nota prot. n. 214475/2018 del 30.11.2018, con la quale il Sindaco del Comune di Salerno ha «ordina(to)... il divieto di vendita, detenzione e somministrazione di bevande in bottiglie di vetro od in lattine nonché di superalcolici all’interno dei capannoni del Centro Fieristico di Salerno utilizzati per l’evento musicale «

INTERNATIONAL TALENT

20 TH ANNIVERSARY” ovvero all’esterno nelle adiacenze degli stessi e per un’area di raggio di km 1,00 dagli stessi”;

- di tutti gli atti comunque richiamati e/o presupposti alle determinazioni di cui sopra, anche non conosciuti, collegati, connessi e conseguenziali,

nonché per la condanna al risarcimento, ex art. 30 c.p.a., dei danni subiti dalla ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Comune di Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 maggio 2023, in videoconferenza sulla piattaforma Teams, il dott. I N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 28.1.2019 ai soggetti in epigrafe e ritualmente depositato il giorno 13.2.2019, la società ricorrente in epigrafe ha richiesto a questo Tribunale l’annullamento:

- della nota prot. n. 213545/2018 del 29.11.2018, con la quale la Prefettura di Salerno – Ufficio Territoriale del Governo ha comunicato al Comune di Salerno “il limite massimo di 2.000 persone per la vendita di biglietti, e pertanto non deve consentita la vendita di ulteriori biglietti oltre detto limite né prima né durante l’evento”;

- del verbale n. 96/2018 del 27.11.2018, con il quale la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di Salerno ha imposto alla ricorrente alcune prescrizioni relativamente all’evento denominato “International Talent 20 th Anniversary”, programmato presso il Centro Agroalimentare di Salerno;

– ove e per quanto occorra, della nota, senza numero e data, con la quale il Direttore del SUAP del Comune di Salerno ha comunicato alla ricorrente “a valere quale notifica, il verbale n. 96/2018 del 27.11.2018...”;

- ove e per quanto occorra, della nota, senza numero e data, con la quale il Direttore del SUAP del Comune di Salerno ha trasmesso «copia della nota della Prefettura di Salerno – Ufficio Territoriale di Salerno – in data 29.11.2019... contenente le determinazioni assunte nel corso della seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi il 28/11/2018 in ordine al numero di biglietti da porre in vendita”;

- ove e per quanto occorra, del verbale della seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi il 28/11/2018;

– dell’ordinanza sindacale di cui alla nota prot. n. 214475/2018 del 30.11.2018, con la quale il Sindaco del Comune di Salerno ha «ordina(to)... il divieto di vendita, detenzione e somministrazione di bevande in bottiglie di vetro od in lattine nonché di superalcolici all’interno dei capannoni del Centro Fieristico di Salerno utilizzati per l’evento musicale «

INTERNATIONAL TALENT

20 TH ANNIVERSARY” ovvero all’esterno nelle adiacenze degli stessi e per un’area di raggio di km 1,00 dagli stessi”;

- di tutti gli atti comunque richiamati e/o presupposti alle determinazioni di cui sopra, anche non conosciuti, collegati, connessi e conseguenziali,

nonché per la condanna al risarcimento, ex art. 30 c.p.a., dei danni subiti dalla ricorrente.

2. Con l’odierna iniziativa processuale, la società ricorrente avversa le determinazioni con cui sono state impartite prescrizioni vincolanti e conformative in merito allo svolgimento dell’evento musicale summenzionato. Detto evento, che si doveva svolgere in data 1.12.2018 all’interno di due padiglioni all’interno del Centro Fieristico di Salerno, appositamente affittati allo scopo, è stato successivamente revocato dalla stessa società organizzatrice, asseritamente per via delle illegittime prescrizioni imposte dalle pubbliche autorità con le quali ha interloquito per acquisire le necessarie autorizzazioni.

3. Avverso i summenzionati atti insorgeva la ricorrente, la quale proponeva i motivi di ricorso di seguito rubricati, e come meglio articolati nell’atto introduttivo del giudizio nonché infra esposti in sintesi.

3.1 SUI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL COMUNE DI SALERNO OVVERO SULL’ORDINANZA SINDACALE PROT. N. 214475/2018

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