TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-02-05, n. 202100244

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-02-05, n. 202100244
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202100244
Data del deposito : 5 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/02/2021

N. 00244/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00982/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 982 del 2020, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, entrambe rappresentate e difese dall’Avvocato T D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avvocato S S in Bari, via Crisanzio n. 48;

contro

il Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Bari, via Melo n. 97;
l’Ufficio Scolastico Regionale Puglia - Ufficio Scolastico Ambito V Foggia, l’I.T.G.C. “Mauro del Giudice” di Rodi Garganico (FG) e l’Istituto “Nicholas Green” di Ascoli Satriano (FG), non costituiti in giudizio;

per l’ottemperanza

alla sentenza della Corte di Appello di Bari - Sezione Lavoro n. 1400 del 3.7.2018, resa a definizione del giudizio iscritto al R.G. 1845/2017;

nonché, ai sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990, per l’accertamento e la declaratoria della nullità dei seguenti atti:

- per la prof.ssa -OMISSIS-: delle note del dirigente scolastico prot. n. 2595 del 30.04.2020;
prot.n. 2705 del 5.5.2020;
prot n.2776/VII dell’11.05.2020 e della graduatorie definitive del 6.5.2020, prot.n.2707/

VII.

1, con conseguente accertamento e declaratoria del riconoscimento del punteggio del servizio pre-ruolo pari a punti 66, anziché 26, per un totale di punti 126 anziché 86, ai fini delle graduatorie interne di istituto, con ogni conseguenziale statuizione di legge in merito alla più favorevole posizione di graduatoria;

- per la prof.ssa -OMISSIS-: delle note del dirigente scolastico prot. n. 1196 2.1.a del 4.5.2020;
prot. n. 1288/3.1.a del 15.05.2020 e della graduatoria definitiva del 4.5.2020, con conseguente accertamento e declaratoria del riconoscimento del punteggio del servizio pre-ruolo pari a punti 54, anziché 22, per un totale di punti 105 anziché 73, ai fini delle graduatorie interne di istituto, con ogni conseguenziale statuizione di legge in merito alla più favorevole posizione di graduatoria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. R T nella camera di consiglio tenutasi il giorno 13 gennaio 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 28/2020, e dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020 mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, presente a verbale il difensore della parte ricorrente, a seguito di deposito di note d’udienza, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo pec il 4.9.20202 e depositato in giudizio in pari data, le ricorrenti, entrambe docenti di ruolo- la professoressa -OMISSIS- per la classe di concorso A012 - discipline letterarie nelle scuole secondarie di secondo grado - ed in servizio presso l’I.T.C.G. “M D G” di Rodi Garganico (FG) e la professoressa -OMISSIS- per la classe di concorso A022 -italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di primo grado - ed in servizio presso l’istituto comprensivo “Nicholas Green” di Ascoli Satriano (FG) – chiedono di dare ‘corretta’ esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1400 pubblicata il 3.7.2018, passata in giudicato, secondo quanto risulta dalla relativa attestazione del 9.7.2019, versata in atti.

Con tale sentenza, che ha riformato la sentenza del Tribunale di Foggia – sezione Lavoro del 14.03.2017, pronunciata su un ricorso collettivo proposto anche dalle odierne ricorrenti, si “dichiara il diritto di ognuno degli odierni appellanti al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità di servizio maturata in seguito ai rapporti di lavoro a termine, con la stessa progressione giuridica ed economica riconosciuta dal CCNL comparto scuola al personale docente a tempo indeterminato, a far tempo dal primo contratto a termine successivo al 10 luglio 2001 e limitatamente ai dieci anni anteriori al primo atto di costituzione in mora” e si condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “a pagare a ognuno degli odierni appellanti le differenze retributive derivanti dalla predetta equiparazione, limitatamente ai cinque anni anteriori al primo atto di costituzione in mora, oltre agli accessori di legge” , oltre che a rifondere le spese processuali.

2. Si rappresenta nel ricorso in esame che, in seguito alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie del 23.04.2020 per l’individuazione dei docenti soprannumerari nella scuola di appartenenza, formulata ai sensi dell’art. 17 del CCNI del 6.3.2019 e dell’o.m. dell’8.3.2019, in data 27.04.2020, prot. n. 2535, relativamente alla classe di concorso A012, la professoressa -OMISSIS- ha proposto reclamo, chiedendo la rettifica del punteggio assegnato per il servizio pre-ruolo, pari a complessivi 26 punti (secondo il meccanismo della valutazione ridotta a 2/3 per gli anni eccedenti i primi 4 e del riconoscimento di punti 3 per i primi 4 anni), sul rilievo che, in esecuzione della sentenza de qua , per gli 11 anni di servizio pre-ruolo dovrebbero esserne attribuiti 66 (6 punti per anno), al pari di quanto avviene per gli anni di servizio in ruolo.

Il suddetto reclamo è stato rigettato con nota prot. n. 2595 del 30.04.2020.

La richiamata ricorrente ha proposto un ulteriore reclamo, in data 5. 5.2020, avverso le graduatorie provvisorie e, successivamente, in data 11.05.2020, avverso le graduatorie definitive;
il reclamo è stato nuovamente respinto con atto del 30.04.2020.

2.1. Anche la professoressa -OMISSIS- ha prodotto in data 26.03.20 la domanda per l’individuazione dei docenti soprannumerari nella scuola presso cui prestava servizio, per la classe di concorso A022, proponendo poi il 10.04.2020, a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, un reclamo con cui ha contestato il mancato riconoscimento di 6 punti per anno di pre-ruolo – per un totale di 54 punti, in esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1400 del 2018.

Il reclamo è stato rigettato con note dirigenziali del 4.5.2020 e 15.05.2020.

3. Con il ricorso all’esame del Collegio si deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 64 c.p.a. e la violazione ed elusione del giudicato, assumendosi che, per effetto della sentenza suindicata e tenuto conto delle domande introduttive dei giudizi di I e II grado dinanzi alla sezione Lavoro del Tribunale di Foggia, la valutazione giuridica del pre-ruolo dovrebbe essere eseguita alla stessa stregua degli anni di ruolo.

4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, che ha prodotto documentazione.

5. La parte ricorrente ha depositato note d’udienza, valevoli anche ai fini della presenza nella camera di consiglio del 13.01.2021, nella quale il ricorso è stato introitato per la decisione.

5.1. Il ricorso è destituito di fondamento.

6. Per comprendere la portata della sentenza di cui le ricorrenti lamentano la non completa esecuzione, censurando gli atti successivi in precedenza indicati che la disattenderebbero, è necessario esaminarne non solo la parte dispositiva, bensì anche quella motiva che dà conto dell’iter logico seguito, esplicitando meglio quanto lapidariamente statuito appunto in dispositivo.

Si è già detto in precedenza che, come si legge in dispositivo, la Corte d’Appello di Bari -sezione Lavoro ha dichiarato “il diritto di ognuno degli … appellanti al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità di servizio maturata in seguito ai rapporti di lavoro a termine, con la stessa progressione giuridica ed economica riconosciuta dal CCNL comparto scuola al personale docente a tempo indeterminato, a far tempo dal primo contratto a termine successivo al 10 luglio 2001 e limitatamente ai dieci anni anteriori al primo atto di costituzione in mora” e ha condannato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “a pagare a ognuno degli odierni appellanti le differenze retributive derivanti dalla predetta equiparazione, limitatamente ai cinque anni anteriori al primo atto di costituzione in mora, oltre agli accessori di legge” , oltre che a rifondere le spese processuali.

6.1. Già dal dispositivo si desume che il rilievo attribuito all’anzianità di servizio è in relazione alla progressione giuridica ed economica riconosciuta dal CCNL comparto scuola al personale docente a tempo indeterminato. Ciò si correla strettamente alla condanna dell’Amministrazione a pagare le differenze retributive che ne derivano.

Evidentemente il diverso periodo temporale ritenuto valido deve essere visto in relazione al diverso regime di prescrizione – ordinaria (per ricostruzione carriera) e breve (per differenze stipendiali) che concerne le due tipologie di diritti.

6.2. Tale quadro diventa ancora più chiaro esaminando la motivazione della sentenza.

Si evidenzia in sentenza che ciascun contratto a tempo determinato è stato sempre considerato alla stregua di una prima assunzione, con corrispondente determinazione della retribuzione in funzione del trattamento economico iniziale, perciò con posizione stipendiale compresa tra 0 e 2 anni di anzianità di servizio.

Tale comportamento del Ministero si pone in contrasto con la normativa comunitaria, e precisamente con il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999 trasfuso nella direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999.

Si richiama quanto affermato dalla Corte di Giustizia, secondo cui le ragioni oggettive che consentono una deroga al principio di non discriminazione in materia di determinazione dei periodi di anzianità non possono invocarsi per il fatto che la differenza di trattamento sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, ma solo in presenza di particolari elementi che contraddistinguono il rapporto di impiego.

Determinante è quindi accertare se le prestazioni svolte dai precari siano identiche o analoghe a quelle eseguite dal personale di ruolo, in quanto solo nel caso in cui manchi tale identità o analogia i dipendenti a termine non si trovano in una situazione comparabile a quella dei dipendenti di ruolo.

La Corte d'Appello rileva che, tuttavia, non esistono norme che richiedono al personale insegnante non di ruolo una prestazione qualitativamente diversa da quella richiesta al personale di ruolo assunto per concorso. Non vi sarebbero differenze tra docenti a tempo determinato e docenti di ruolo, per quanto concerne le mansioni e gli obblighi, per cui non ci si non si giustificherebbe un differente trattamento economico.

Da qui l’accoglimento del ricorso in appello, con la riforma della sentenza di I grado, con le statuizioni come sopra richiamate.

7. È evidente che il diritto riconosciuto con la predetta sentenza è direttamente correlato alla progressione economica, da riconoscersi anche nel periodo di prestazione di lavoro a tempo determinato (cd. supplenze).

Quindi la ricostruzione giuridica della carriera va vista unicamente in funzione di tale progressione.

Nulla di più statuisce la sentenza.

8. Non vale in contrario rilevare che le domande introduttive del giudizio dinanzi al Giudice del lavoro avrebbero una portata più ampia.

8.1. La sentenza riconosce in modo circoscritto, nei limiti sopra evidenziati, il diritto alla ricostruzione della carriera.

Ove le odierne ricorrenti avessero voluto dolersi della mancata statuizione su ulteriori punti dedotti, avrebbero dovuto proporre ricorso per cassazione.

Certamente invece l’esecuzione non è la sede corretta per ampliare la portata ed il significato del giudicato di cui si discorre.

9. Alla luce di quanto sin qui rilevato e considerato, deve concludersi che il ricorso in esame è infondato e deve essere respinto.

10. La materia trattata e la peculiarità della questione sottoposta al vaglio del Collegio inducono a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

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