TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-10-15, n. 202400152

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-10-15, n. 202400152
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202400152
Data del deposito : 15 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/10/2024

N. 00152/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00063/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 63 del 2024, proposto da T d B M Società Semplice Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M C, D C e E M, con domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale, in Trento, piazza Dante n. 15;

per l’annullamento

della deliberazione n. 21/24 dd. 14.02.2024 comunicata con nota dd. 06.03.2024 con il quale la Sottocommissione Provinciale per l’Urbanistica e il Paesaggio della Provincia autonoma di Trento ha respinto la richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un maneggio e annessi sulle pp.ff. 1716/1, 1704, 1705, 1715 C.C. Daiano (Ville di Fiemme) nonché annullamento di tutti gli atti connessi e presupposti ivi compreso, per quanto occorrer possa, il provvedimento di preavviso di rigetto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2024 il consigliere C A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. La società semplice agricola T d B M, ricorrente nel ricorso in esame, dispone della proprietà del compendio immobiliare costituito dalle particelle fondiarie 1716/1, 1704, 1705 e 1715 C.C. Daiano, nel Comune amministrativo di Ville di Fiemme, area di poco superiore ai 5000 mq inclusa nelle “ aree agricole di pregio ” del Piano urbanistico Provinciale (PUP) approvato con l.p. 27 maggio 2008, n.

5. Nell’intento di sviluppare su tale area un progetto per la realizzazione di un maneggio, la ricorrente presentava richiesta di parere preventivo alla Commissione Provinciale per l’Urbanistica ed il Paesaggio - Sottocommissione per il Paesaggio, in data 2 novembre 2022, la quale, per quanto di interesse, esprimeva una valutazione critica sotto il profilo localizzativo (con deliberazione 30 novembre 2022, n. 155), stante la particolare valenza paesaggistica dell’ambito coinvolto, con richiesta di approfondire le alternative localizzative secondo quanto disposto dall’art. 38, comma 4, delle Norme di attuazione (NDA) del PUP. Anche nella successiva seduta del 5 aprile 2023, con deliberazione n. 48/2023, la Sottocommissione confermava la valutazione negativa sotto il profilo localizzativo, rilevando che le alternative localizzative erano state scartate dalla richiedente per questioni afferenti all’assetto proprietario piuttosto che ad esigenze di conduzione del maneggio, con particolare riferimento alla vicina area collocata in prossimità del complesso denominato “ Maso dello Speck ” preferibile dal punto di vista paesaggistico.



2. La società semplice agricola T d B M, pertanto, anche allo scopo di poter adire le vie legali, con istanza del 2 ottobre 2023 chiedeva il rilascio dell’autorizzazione ai fini agronomici e produttivi e per la tutela del paesaggio, ai sensi degli articoli 37 e 38 delle NDA del PUP e degli articoli 64 e 112 della legge provinciale n. 15 del 2015 “ Legge provinciale per il governo del territorio ”. Anche tale richiesta, preceduta dall’effettuazione di un sopralluogo in sito, esitava nel preavviso di diniego reso con la deliberazione della Commissione Provinciale per l’Urbanistica ed il Paesaggio - Sottocommissione per il Paesaggio, n. 171/2023, in ragione, nuovamente e per quanto di interesse, delle criticità del sito individuato per la realizzazione del maneggio sotto il profilo paesaggistico. Nonostante la presentazione di osservazioni, in data 30 gennaio 2024, la Sottocommissione per il Paesaggio, con la deliberazione n. 21 del 14 febbraio 2024, infine, emetteva il diniego di autorizzazione in epigrafe indicato.



3. L’azienda ricorrente ha così notificato e depositato il ricorso in esame con il quale, in unico motivo, deduce anzitutto l’erronea applicazione della disciplina di settore (segnatamente gli artt. 37, 38 delle NDA del PUP approvato con l.p. n. 5 del 2008) ed inoltre l’“ erroneità nei presupposti, travisamento della realtà, difetto di istruttoria e conseguente eccesso di potere ” della decisione impugnata. In particolare, la ricorrente critica la motivazione con la quale la Commissione Provinciale per l’Urbanistica ed il Paesaggio - Sottocommissione per il Paesaggio, ha negato l’autorizzazione paesaggistica a realizzare un maneggio, ritenendo che la valutazione della valenza paesaggista del contesto resa nel provvedimento impugnato avrebbe “ caratura urbanistica ” di spettanza del Comune chiamato ad esprimersi in sede di deroga al Piano regolatore, il quale, peraltro, avrebbe già manifestato la massima disponibilità a rilasciare una deroga per l’insediamento dell’attività in parola. In tesi della ricorrente, la Sottocommissione avrebbe dovuto esclusivamente valutare se la proposta progettuale si inseriva correttamente nell’ambito del territorio circostante, e tale profilo era già stato favorevolmente analizzato nel parere preventivo a suo tempo reso con la deliberazione n. 155/2022, parere nel quale la Sottocommissione, pur esprimendosi criticamente sulla localizzazione, aveva anche affermato che il progetto “ si inseriva, complessivamente in maniera coerente al contesto paesaggistico in riferimento sia in ragione delle modalità insediative attuate sia con riferimento alle scelte architettoniche condotte ”, con conseguente contraddittorietà tra il diniego assunto e le precedenti valutazioni. L’art. 38 delle NDA del PUP, continua la ricorrente, ammette l’insediamento di un maneggio nelle aree agricole di pregio mentre l’inesistenza di altre soluzioni localizzative, prevista dalla medesima disposizione, dovrebbe correlarsi esclusivamente ai terreni in disponibilità dell’azienda proponente, che ha giustificato nel corso dell’istruttoria l’assenza di alternative. Infine, non sarebbe stata valutata la marginalità della collocazione della attività rispetto ai fondi in questione, prevista a circa 20 metri dalla viabilità esistente nonché la non visibilità dalla viabilità principale e dalla maggioranza delle aree urbanizzate, come sarebbe stato ampiamente approfondito dal progettista nella relazione integrativa.



4. Si è costituita la Provincia autonoma di Trento e con memoria del 6 settembre 2024 ha chiesto che il ricorso sia rigettato perché infondato, in quanto l’area oggetto di progettato maneggio è caratterizzata da singolari peculiarità paesaggistiche che richiedono di essere tutelate per il significato che assumono nell’immagine complessiva del luogo, coerenti con l’inclusione “ nelle aree agricole di pregio ” del PUP, disciplinate dall’articolo 38, comma 4, delle NDA del PUP, in combinato disposto con l’art. 37, nonché incluse in “ Area di difesa paesaggistica ” secondo la cartografia del PRG comunale, disciplinata dall’art. 59 bis delle sue norme di attuazione. Le disposizioni degli artt. 37, comma 3 e 38, commi 4 e 5 delle NDA del PUP, in particolare, esigono la dimostrazione della “ non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicare tali interventi in altre parti del territorio ” e, in ogni caso, richiedono, per un simile intervento, l’autorizzazione della Commissione Provinciale per l’Urbanistica ed il Paesaggio - Sottocommissione per il Paesaggio, organo competente alla relativa valutazione. La motivazione esposta nel diniego di autorizzazione è da ritenersi sufficiente, come ricostruibile nelle approfondite analisi e valutazioni effettuate dalla Sottocommissione, quali emergono dai diversi atti prodotti, tutte concordanti in ordine al giudizio negativo sulla localizzazione proposta, come si evince anche dal tenore dell’atto impugnato. Le alternative localizzative, reputa la resistente, non devono ritenersi collegata agli assetti proprietari, ma hanno a che vedere con l’area di intervento e sono state scartate dall’azienda ricorrente senza portate motivazioni legate all’intervento da realizzare. Sotto altro aspetto, il giudizio positivo espresso sulla soluzione progettuale è profilo diverso dalla criticità localizzativa e dunque non è gravato dal vizio di eccesso di potere per contraddittorietà esposto nel ricorso.



5. Nel corso del giudizio le parti hanno depositato memorie difensive e di replica insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.



6. Alla odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le motivazioni di seguito illustrate.

II. Le aree oggetto del progettato intervento sono incluse nelle “ aree agricole di pregio ” del Piano urbanistico provinciale (PUP) approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 e soggiacciono, pertanto, alla disciplina recata dall’articolo 38 delle sue norme di attuazione (NDA) del seguente tenore: “ Art. 38 Aree agricole di pregio



1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua le aree agricole di pregio.



2. Le aree agricole di pregio sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.



3. I piani territoriali delle comunità possono precisare i perimetri delle aree agricole di pregio con riferimento alla situazione specifica del loro territorio, sulla base delle caratterizzazioni di cui al comma 2, in relazione all’orientamento produttivo prevalente, e delle indicazioni della carta del paesaggio.

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