TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2012-06-21, n. 201200633

TAR Cagliari
Sentenza
21 giugno 2012
0
0
05:06:40
TAR Cagliari
Sentenza
21 giugno 2012

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2012-06-21, n. 201200633
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201200633
Data del deposito : 21 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00817/2011 REG.RIC.

N. 00633/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00817/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 817 del 2011, proposto da:
Centro Riciclo Vedelago S.r.l., Comune di Laerru, Comune di Sedini, Comune di Viddalba, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Azzena, con domicilio eletto presso RE MA in Cagliari, via Besta n. 2;



contro

Comune di Tergu, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Allena, con domicilio eletto presso CO UL in Cagliari, via Carrara n. 4;



nei confronti di

Anglona Ambiente S.r.l., E Work S.p.a.;



per l'annullamento

- della delibera n. 11 del 20.5.2011 emessa dal Comune di Tergu, con la quale è stata revocata la delibera n. 76 del 18.12.2006, che a suo tempo impegnava il Comune ad aderire alla Ditta Anglona Ambiente s.r.l. per la costruzione e gestione di un impianto di selezione e trattamento di rr.ss.uu. ;

- della determinazione n. 22 del 12.9.2011 emessa dal Comune di Tergu con la quale si proroga l'affidamento alla ditta E-Work di Sassari della somministrazione di mano d'opera temporanea da impiegare presso l'impianto di Tergu;

- di tutti gli altri atti ad essi conseguenti e presupposti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tergu;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato Azzena per i ricorrenti e l’avvocato Allena per il Comune di Tergu;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Espongono i Comuni ricorrenti di aver costituito, insieme ad altre Amministrazioni comunali territorialmente vicine, un’associazione finalizzata alla realizzazione e gestione di una piattaforma per il trattamento dei rifiuti urbani. Sostengono i predetti di aver nominato il Comune di Tergu quale capofila dell’iniziativa e di aver presentato domanda di partecipazione al bando regionale, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 22 del 15.7.05, relativo al P.O.R. Sardegna 2000-2006, Asse I, Misura 1.4. “Gestione Integrata dei rifiuti, bonifica siti inquinati e tutela dell’inquinamento”, al fine di realizzare un impianto per il recupero rifiuti.

La Regione Sardegna accoglieva la richiesta di finanziamento. In particolare, con decreto dell’Assessore all’Ambiente n. 25356, dell’ 1.8.06, l’ente capofila riceveva un finanziamento di €. 1.451.520,00, successivamente incrementato di €. 555.120,00, cui aggiungere la quota a carico degli Enti partecipanti, per realizzare, nella zona insediamenti produttivi del Comune di Tergu, un impianto di selezione e trattamento della frazione secca dei rifiuti solidi urbani, proveniente da raccolta differenziata, del costo complessivo di € 2.209.600,00.

I Comuni partecipanti in forma associata all’iniziativa deliberavano di costituire, in qualità di soci fondatori, la società mista pubblico – privata, con prevalente capitale pubblico, denominata “Anglona Ambiente s.r.l.”. Il Comune di Tergu vi provvedeva attraverso deliberazione consiliare n. 76 del 18.12.06. La scelta del socio privato avveniva mediante procedura ad evidenza pubblica, indetta dall’Amministrazione capofila, con bando del 6.4.07. La gara veniva aggiudicata alla Centro Riciclo Vedelago s.r.l..

La Anglona Ambiente s.r.l. veniva costituita in data 21.6.07 per lo svolgimento delle attività di adeguamento progettuale e di gestione di un impianto di stoccaggio, raffinazione, trattamento e riduzione volumetrica delle frazioni secche dei rifiuti raccolte in raccolta differenziata e finalizzate al recupero dei materiali.

A seguito di procedura ad evidenza pubblica, il progetto in esame veniva appaltato all’A.T.I. Secit – Tilocca Raimondo s.n.c., la quale provvedeva all’esecuzione dell’opera.

Con deliberazione n. 11, del 20.5.11, il Consiglio Comunale di Tergu, preso atto delle riforme legislative intervenute in materia di servizi pubblici locali (art. 23 bis del d.L. n. 112/08, conv. in L. n. 133/08; art. 15 del d.lgs. n. 135/09; d.P.R. n. 168/09), “ preso atto che, da quanto su richiamato, emerge che Anglona Ambiente s.r.l., nella sua attuale compagine sociale, deve cessare l’attività al 31.12.2011” , ha deliberato di revocare la deliberazione C.C. n. 76 del 18.12.06 e di conferire mandato al Sindaco e alla struttura burocratica comunale di attivarsi al fine di fornire nuove direttive per la gestione dell’impianto in oggetto, nell’osservanza del quadro normativo di riferimento sopra citato e conferendo priorità alla salvaguardia dell’occupazione delle maestranze del territorio.

Con determinazione n. 22 del 12.9.2011, il Responsabile del Servizio Ambiente presso il Comune di Tergu ha disposto la stipulazione di un contratto per la fornitura di lavoro temporaneo, presso l’impianto di recupero dei rifiuti in esame, con la ditta E-Work, a decorrere dal 13.9.11 fino al 30.6.12.

Con ricorso, notificato in data 30.9.2011, i ricorrenti domandavano l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Tergu n. 11, del 20.5.2011, avente ad oggetto “Direttive per la gestione dell’impianto di proprietà del Comune di Tergu per le attività di stoccaggio, raffinazione, riduzione volumetrica delle frazioni secche dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata”, nonché della determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Tergu n. 22, del 12.9.2011, avente ad oggetto “Affidamento alla ditta E-Work di Sassari per la somministrazione di mano d’opera temporanea da impiegare presso l’impianto di recupero dei rifiuti di Tergu”, deducendo i seguenti motivi in diritto:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 23 bis d.L. n. 112/08, violazione e mancata applicazione dell’art. 4 del d.L. n. 138/11; eccesso di potere per travisamento della situazione di fatto e di diritto e per carenza dei presupposti; contraddittorietà ed illogicità dei provvedimenti impugnati;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 23 bis del d.L. n. 112/08 e del d.lgs. n. 135/09; carenza dei presupposti, travisamento della situazione di fatto e di diritto;

3) contraddittorietà dell’atto impugnato, disparità di trattamento; eccesso e sviamento di potere; violazione del principio di imparzialità della p.A.

4) eccesso di potere, illogicità dell’atto impugnato (delibera C.C. n. 11 del 2011); incompetenza e/o carenza assoluta di potere; violazione dell’art. 2485 c.c.; violazione di legge e delle prerogative degli organi societari della Anglona Ambiente s.r.l.;

5) contraddittorietà; violazione, da parte della delibera C.C. n. 11 del 2011, dell’accordo intercomunale del 15.5.2007; violazione del principio di imparzialità della p.A.; violazione degli artt. 11 e 15 della L. n. 241/90; violazione degli artt. 1321, 1373, 1375 e 1420 c.c.; carenza e sviamento di potere;

6) violazione dell’art. 11 della L. n. 241/90; carenza assoluta di potere; violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della p.A.; eccesso di potere per violazione dell’affidamento del terzo e carenza dei presupposti dell’atto impugnato; contraddittorietà e violazione dell’atto costitutivo e dello statuto; sviamento di potere;

7) illegittimità della determinazione n. 22 del 2011 per illegittimità dell’atto presupposto; carenza e contraddittorietà della motivazione; carenza dei presupposti; errata e contraddittoria motivazione; violazione degli artt. 28 e 125 del d.lgs. n. 163/06;

8) erronea motivazione della delibera consiliare n. 11 del 2011; falsa applicazione del d.P.R. n. 168/09.

I ricorrenti concludevano per l’accoglimento del ricorso, previa concessione di idonea misura cautelare. In particolare, essi domandavano l’annullamento degli atti impugnati, la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato tra il Comune di Tergu e la E-Work s.r.l., la condanna della predetta Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subìti e subendi.

Con atto depositato in data 12.10.2011, si costituiva in giudizio il Comune di Tergu, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e, in ogni caso, chiedendo la reiezione dello stesso in quanto infondato nel merito.

In data 14.10.2011, i ricorrenti depositavano istanza di nomina di curatore processuale ex art. 78, comma 2, c.p.c.

Alla camera di consiglio del 19.10.11, la causa veniva rinviata per la discussione nel merito.

In data 23.12.2011, il Comune di Tergu presentava memoria conclusiva.

All’udienza pubblica del 25 gennaio 2012 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.



DIRITTO

I. Viene all’esame del Collegio il ricorso proposto da Centro Riciclo Vedelago s.r.l., Comune di Laerru, Comune di Sedini e Comune di Viddalba, per l’annullamento:

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Tergu n. 11, del 20.5.2011, avente ad oggetto “Direttive per la gestione dell’impianto di proprietà del Comune di Tergu per le attività di stoccaggio, raffinazione, riduzione volumetrica delle frazioni secche dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata”;

- della determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Tergu n. 22, del 12.9.2011, avente ad oggetto “Affidamento alla ditta E-Work di Sassari per la somministrazione di mano d’opera temporanea da impiegare presso l’impianto di recupero dei rifiuti di Tergu”;

- di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi;

nonché per ottenere la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato tra il Comune di Tergu e la E-Work s.r.l. e la condanna della predetta Amministrazione al risarcimento del danno.

II. Occorre, innanzitutto, esaminare l’eccezione proposta, in via pregiudiziale, dal Comune di Tergu. Ad avviso dell’Amministrazione, il ricorso sarebbe, infatti, inammissibile per difetto di legittimazione attiva, atteso che gli atti oggetto di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi