TAR Pescara, sez. I, sentenza 2011-12-01, n. 201100650

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2011-12-01, n. 201100650
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 201100650
Data del deposito : 1 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00408/2010 REG.RIC.

N. 00650/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00408/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale =408= del =2010=, proposto dalla Kuwait Petroleum Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. G C e R M I, con domicilio eletto presso G C in Pescara, via G. D'Annunzio 142;

contro

CAPITANERIA di Porto di Pescara - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale de L'Aquila;

per l'annullamento

dei verbali n. 14/2010/tec del 1.6.2010e n. 23/2010 del 7.7.2010 (violazione dei limiti di zolfo nel combustibile per uso marittimo), irroganti la sanzione pecuniaria;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Capitaneria di Porto di Pescara e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti le memorie difensive e visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2011 il cons. Dino Nazzaro e uditi i difensori: gli avv.ti G C e R M I per la società ricorrente e l'avv. distrettuale dello Stato Domenico Pardi per le Amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società ricorrente chiede l’annullamento di due verbali di accertamento (17.6.2010 e 7.7.2010) che hanno contestato l’immissione sul mercato di combustibile per uso marittimo con percentuali di zolfo superiore al consentito =0,1%= (ISO 8217);
le verifiche sono state compiute presso due navi ormeggiate presso la banchina del porto di Pescara ed in base alla documentazione visionata, con applicazione di due sanzioni pecuniarie di €30.000,00= cadauna, nella misura ridotta.

La tesi della ditta è che non vi sia affatto un simile divieto generale, ma che esso varrebbe solo per la fase d’ormeggio, con utilizzo di un combustibile diverso da quello per la navigazione, per avere una riduzione delle emissioni di zolfo nelle acque dei porti.

Nella memoria depositata in data 11.10.2011, si precisa che nessuna sanzione è stata pagata e che il procedimento (art. 18 L. n. 689/1981) è nella fase dell’esame delle osservazioni, senza alcuna emissione di ordinanze – ingiunzione (art. 22 L. n. 689/1981), mentre la società, per non incorrere nella recidiva, ha sospeso la commercializzazione di carburanti nel porto di Pescara.

L’Amministrazione ha depositato, tramite l’Avvocatura dello Stato, note illustrative, eccependo il difetto di giurisdizione e l’avvenuta estinzione dell’obbligazione.

Alla pubblica udienza la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

Come precisato in fatto, la contestazione riguarda i verbali di accertamento, in quanto già immediatamente lesivi, sia per la “immediata turbativa della libertà ed autonomia di impresa”, sia per la cogente sanzione pecuniaria ridotta, sia, infine, per aver messo in discussione la commercializzazione dei carburanti marittimi con un livello di zolfo superiore allo =0,1%= .

I verbali, pertanto, per la loro autonoma rilevanza esterna, rappresentano atti amministrativi impeditivi dell’attività della società ricorrente, ancorché ad essi consegue un iter procedimentale che trova sbocco davanti al G.O. (art. 22 L. N. 689/1981);
la scelta di agire o meno in forma immediata è rimessa alla parte, a seconda che voglia attendere gli sviluppi ulteriori, ovvero intende reagire immediatamente.

La natura autoritativa dei verbali e l’espressa previsione della giurisdizione ordinaria per l’opposizione all’ordinanza – ingiunzione, confermerebbero la cognizione da parte del G.A..

L’Amministrazione, invero, ricorda che si sarebbe potuto ricorrere in via tutoria (art. 18, comma 1°, L. 689/1981), con la possibilità di un’archiviazione degli stessi verbali e, quindi, per tale ragione è prevista l’opposizione all’ordinanza – ingiunzione, e non ai verbali di contestazione, come nelle previsioni dell’art. 204-bis del Cod.della Strada (CdS).

Col ricorso, la ditta ricorrente ha chiesto al G.A. di verificare l’esatta applicazione delle norme in sede di accertamento – contestazione, che sarebbe una tipica attività amministrativa d’autorità, la quale avrebbe determinato il blocco della commercializzazione dei carburanti per uso marittimo da parte della società.

Sempre l’Amministrazione parla di estinzione dell’obbligazione avendo la ditta pagato le sanzioni in maniera ridotta, senza, peraltro fornire idonea documentazione;
tale circostanza, che era affermata nel ricorso originario (p.3), è stata negata in sede di memoria (p.1), il che trova conferma nel fatto che si fa cenno ad un procedimento amministrativo in fase di esame dell’osservazioni (art. 18 L. 689/1981), che presuppone il superamento della possibilità del pagamento in maniera ridotta (art. 16) e rappresenta il momento auto-tutorio che può concludersi con l’archiviazione e/o l’emissione dell’ordinanza ingiunzione. Tale momento auto-tutorio rappresenta pur sempre una possibilità per l’interessato, che intende evitare l’ordinanza – ingiunzione, ma non è una soluzione alternativa la ricorso giurisdizionale, che, se presentato, viene a superare il pre-contezioso per riesame da parte dell’autorità competente, la quale, peraltro, può sempre decidere per l’archiviazione e rendere improcedibile il gravame.

Allo stato, come riferito da parte ricorrente, l’Amministrazione non avrebbe neppure dato inizio al riesame degli accertamenti, presumibilmente proprio per il ricorso proposto davanti al G.A., che inevitabilmente ha bloccato gli sviluppi successivi, ordinanza-ingiunzione compresa.

I verbali di accertamento e di contestazione, con applicazione di una sanzione pecuniaria, sia pure ridotta, determinano una lesione immediata degli interessi economici della società ricorrente, nonché delle proprie attività commerciali, che, invero, hanno sostanza di diritti soggettivi patrimoniali, sia per la comminazione della sanzione pecuniaria, sia per il restringimento dell’ambito di commercializzazione dei carburanti marittimi con un tenore di zolfo superiore allo =0,1%=.

La potestà sanzionatoria pecuniaria consente, all’Autorità amministrativa, un potere d’ingiunzione diretto, ma non degrada le situazioni soggettive degli interessati, rappresentate dal diritto alla libertà d’impresa ed all’intangibilità del patrimonio (artt. 41 e 42 cost.). Ciò trova conferma nello stesso sistema normativo che stabilisce la competenza del G.O. per il giudizio d’opposizione, relative alle materie di cui all’art. 22-bis, nel cui ambito rientrano i combustibili per uso marittimo (art. 295 D. Lgs, n. 152/2006), a protezione delle acque territoriali e delle zone di protezione ecologica (lett. d- art. 22-bis citato).

La situazione in esame, invero, è paragonabile a quella del trasgressore al Cod. della Strada, che, se non effettua alcun pagamento in misura ridotta, anche prima dell’emissione dell’ordinanza – ingiunzione, può ricorrere direttamente al competente G.O..

Nella fattispecie non é espressamente prevista questa alternativa immediata alla via tutoria, ma, in base all’art. 24 cost., è nella facoltà dell’interessato adire la via giurisdizionale, in conformità della distinzione diritti soggettivi ed interessi legittimi.

L’art. 296, n. 5, DLT n. 152/2006, infatti, prevede la sanzione amministrativa “salvo che il fatto costituisca reato” ed il Corpo della Capitaneria del porto agisce quale organo di polizia giudiziaria (n. 9 del cit. art.) che accerta un illecito in punto di utilizzazione dei combustibili per uso marittimo.

In assenza di una giurisdizione esclusiva del G.A., vanno applicate le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981, trattandosi di violazione, non meramente disciplinare, per la quale è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

Conclusivamente il ricorso è inammissibile e la particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

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