TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-12-27, n. 202300941

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-12-27, n. 202300941
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202300941
Data del deposito : 27 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2023

N. 00941/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00954/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 954 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia



contro

U.T.G. - Prefettura di Bergamo, Questura di Bergamo, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;



per l'annullamento

del provvedimento della Prefettura con prot. d’uscita -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico promosso dal ricorrente avverso il provvedimento di diniego di rinnovo di porto d’armi emesso dalla Questura di Bergamo prot. -OMISSIS- da intendersi impugnato quale atto presupposto

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Bergamo, della Questura di Bergamo e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa M D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, è presidente dell’associazione sportiva -OMISSIS-, nonché istruttore di judo; egli è inoltre titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia rilasciata dalla Questura di Bergamo nel 2015.

In data -OMISSIS-, il Questore di Bergamo, con provvedimento prot. -OMISSIS-, ha decretato il diniego di rinnovo della citata licenza di porto di fucile per uso caccia, disponendone la contestuale revoca, in ragione di un procedimento penale a carico del ricorrente, pendente dinnanzi al -OMISSIS-, per il reato di lesioni personali con l’aggravante di cui all’art. 61, comma 5 quinquies , c.p. ( rectius art.61, comma 1, n.11 quinquies c.p.) sulla base del quale ha formulato un giudizio di “non affidabilità” nell’uso delle armi.

Il procedimento penale è scaturito da fatti verificatisi il -OMISSIS-, quando nel corso di una lezione di judo tenuta dal ricorrente, il padre di una bambina che stava seguendo la sua lezione, si era presentato in aula, interrompendo la lezione al fine di portare via la figlia, che era stata affidata da sua madre all’istruttore -OMISSIS-, la quale gli aveva vietato di consegnare ad altri la ragazzina, in particolare, al padre con il quale era in corso un’accesa vertenza giudiziaria sull’affido della minore. Da ciò nasceva un diverbio poi degenerato in una colluttazione che portava entrambi, -OMISSIS- e il padre della ragazzina, a presentare denuncia-querela per i fatti accaduti, da cui l’iscrizione del suddetto procedimento penale, già conclusosi con l’archiviazione per remissione delle reciproche querele in data -OMISSIS-.

Il ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento, in data -OMISSIS-, ha presentato ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Bergamo e contestualmente istanza di accesso agli atti, che veniva evasa in data -OMISSIS-.

Dopo aver esaminato la documentazione fornita a seguito della predetta istanza di accesso, il ricorrente si è avveduto di un errore contenuto nella relazione che la Questura aveva trasmesso al Prefetto di Bergamo, dove si affermava che il ricorrente era stato destinatario del divieto di detenzione armi adottato dal Prefetto di Brescia nel -OMISSIS- e revocato – secondo quanto erroneamente riferito dalla Questura – nel -OMISSIS-.

Il ricorrente ha quindi tempestivamente depositato sul punto una memoria difensiva, con la quale ha precisato che il divieto di detenzione armi era stato emesso dal Prefetto il -OMISSIS- -OMISSIS- e revocato dopo due mesi, il -OMISSIS- -OMISSIS-.

In data -OMISSIS-, il Prefetto di Bergamo ha rigettato il ricorso gerarchico ritenendo il provvedimento del Questore incensurabile sotto

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