TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-12-11, n. 202303709
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Testo completo
Pubblicato il 11/12/2023
N. 03709/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01750/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1750 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati D A L N e S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ENAC, Ente Nazionale per L'Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore;
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita della Regione Siciliana ', in persona dell’Assessore legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;
S.A.C. - Società Aeroporto Catania S.p.A., non costituita in giudizio;
ENAC, Ente Nazionale per L'Aviazione Civile - Direzione Aeroportuale Sicilia Orientale, non costituita in giudizio;
nei confronti
Gh Catania S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento emesso dall'ENAC prot. n.-OMISSIS-, con la quale il Direttore Aeroportuale ha disposto il diniego al rinnovo del tesserino aeroportuale, richiesto dal ricorrente;
nonché:
- della nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale la S.A.C. Società Aeroporto Catania S.P.A. ha comunicato al sig. -OMISSIS- il mancato superamento del c.d. background check;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ENAC, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita' della Regione Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2023 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 25/11/2020 il Sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento emesso dall’ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Direzione Aeroportuale Sicilia Orientale, prot. n.-OMISSIS-, con la quale il Direttore Aeroportuale ha disposto il diniego al rinnovo del tesserino aeroportuale, nonché la nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale la S.A.C. Società Aeroporto Catania S.P.A. ha comunicato al sig. -OMISSIS- il mancato superamento del c.d. background check.
Si sono costituite in giudizio, fra le amministrazioni intimate, l’ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile -, l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il competente ufficio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, pel cui ministero è stata garantita la difesa tecnica degli enti sopra indicati, nei propri scritti defensionali ha eccepito la estraneità al presente giudizio dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in quanto l’“ ’ENAC, ai sensi dell’art. 687 del Codice della Navigazione è, oggi, l’unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile. Il predetto Ente, dunque, possiede una competenza esclusiva nell’adottare il provvedimento impugnato, e pertanto, ha autonomamente provveduto sull’istanza del Signor -OMISSIS-; né il Ministero, ovvero l’Assessorato, sono dotati di competenze sostitutive o limitative di tale potestà ”.
La domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso in epigrafe veniva rigettata, dapprima con decreto presidenziale monocratico n. -OMISSIS- (in quanto non sono stati ravvisati “ i presupposti dell’ ”estrema gravità ed urgenza” tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di consiglio che può essere fissata per il 16/12/20 ”), e poi con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, secondo la quale “ il ricorso appare infondato, in quanto, alla luce delle condanne riportate e degli ulteriori elementi indicati a carico del ricorrente nella nota della Polizia aereoportuale, appare giustificato, per il ragionevole allarme per la sicurezza aeroportuale, il conseguente rifiuto di rilascio del tesserino aereoportuale ”.
In data 7 dicembre 2023 si teneva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.
I - In punto di fatto è bene premettere che il provvedimento impugnato in via principale muove dalla istanza prot. n. -OMISSIS-, con la quale il (poi) ricorrente chiedeva alla S.A.C. Società Aeroporto Catania il rinnovo del tesserino d’ingresso aeroportuale, essendo autorizzato all’ingresso in area critica sino al -OMISSIS-: che veniva respinta dapprima con nota prot. n. -OMISSIS- della S.A.C. - Società Aeroporto Catania – con la quale si comunicava “ il mancato superamento del background check come da reg. -OMISSIS-. Per eventuale proseguo trattativa della pratica che la riguarda, può rivolgersi alla DA Sicilia orientale Aeroporto Fontanarossa Catania” -, e poi, in esito al rinnovo dell’istanza in data -OMISSIS- all’indirizzo del Direttore ENAC, con atto recante la seguente motivazione: “ in riferimento alla richiesta pervenuta a mezzo email in data -OMISSIS- tramite Avv. -OMISSIS- Fabio, nella quale si chiede di conoscere le motivazioni per il diniego al rilascio pass aeroportuale, si porta a conoscenza quanto segue:
il Piano Nazionale di Sicurezza al Capitolo 11 parte A allegato 1 esclude la possibilità di emanare il T.I.A. nei confronti di soggetti che siano stati condannati per i seguenti reati:
• -OMISSIS- Decreto penale di condanna del G.I.P. del Tribunale di Catania, esecutivo
dal -OMISSIS-.
• In data -OMISSIS- Sentenza della Corte di Appello CT irrevocabile in data-OMISSIS- che conferma la sentenza emessa in data 25/03/2014 dal G.U.P. di Catania – art. 368 art. 337 e art 341 c.p.
• -OMISSIS- sentenza G. di Pace per i reati di cui agli art. 612 e 581 c.p.
Pertanto, considerato quanto contenuto nella nota di Polaria, questa Direzione ritiene di NON doversi procedere al rilascio del tesserino aeroportuale ”.
All’interno dell’atto in questione l’ENAC altresì richiama per relationem il contenuto della nota resa dalla Polizia di Stato, Polizia di Frontiera “Aerea e Marittima Catania” del -OMISSIS-.
II - Prima di passare all’esame delle censure proposte con i singoli motivi di ricorso, il Collegio è chiamato a pronunciare sulla proposta eccezione di difetto di legittimazione processuale passiva dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’ENAC, nell’adottare il provvedimento impugnato, ha