TAR Roma, sez. I, sentenza 2018-04-17, n. 201804238
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Testo completo
Pubblicato il 17/04/2018
N. 04238/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06501/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6501 del 2016, proposto da
O S S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E A R, E T, P T ed E M A A, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Due Macelli, 47, presso lo studio legale Rucellai e Raffaelli;
contro
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
R D R, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento PS/10125 del 23.03.16, nella parte in cui l'Autorità ha considerato che:
a) la durata della garanzia legale di conformità a 12 mesi, rispetto a quella di 24 mesi stabilita dal codice del consumo e b) il tempo per l'esercizio del recesso di ripensamento a 10 giorni rispetto a quello di 14 giorni stabilito dal codice del consumo costituiscono una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 lett. d) del codice del consumo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2018 la dott.ssa R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (d’ora in avanti anche Autorità o AGCM) ha ritenuto che due pratiche commerciali poste in essere dalla O S S.r.l. - e consistite nell’introduzione, nei contratti di vendita, di limiti all’esercizio dei diritti dei consumatori in ordine alla durata della garanzia legale e al tempo per l’esercizio del diritto del ripensamento – costituissero una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25, lettera d), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ne ha vietato l’ulteriore diffusione e ha irrogato alla ricorrente la sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 euro.
Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
I Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e ss, 33, 37 bis, 128 del d. lgs. 06.09.2005 n. 206 ss.mm.ii. “Codice del Consumo”. Eccesso di potere nelle forme sintomatiche della irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e/o disparità di trattamento (i.e. violazione del principio del ne bis in idem) e ingiustizia manifesta; travisamento ed erronea valutazione della situazione di fatto; motivazione carente, contraddittoria e illogica.
II Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 7, del d. lgs. 06.09.2005 n. 206 ss.mm.ii. “Codice del Consumo” e dell’art. 8 del Regolamento sulle procedure istruttorie adottato dall’Autorità con delibera del 1 aprile 2015, in relazione al provvedimento di rigetto degli impegni assunti da Otis. Eccesso di potere nelle forme sintomatiche dell’irragionevolezza, illogicità e della disparità di trattamento, travisamento ed erronea valutazione della situazione di fatto, carenza di motivazione.
III. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 20 ss. del d. lgs. 06.09.2005 n. 206 ss.mm.ii. “Codice del Consumo”, nonché degli artt. 1326 e ss. Cod. Civ. in tema di formazione dei contratti. Eccesso di potere nelle forme sintomatiche dell’irragionevolezza, illogicità e della disparità di trattamento, travisamento ed erronea valutazione della situazione di fatto.
IV. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 20 e ss., nonché 52 e 29, 21, 22 e 24 del d. lgs. 06.09.2005 n. 206 ss.mm.ii. “Codice del Consumo; artt. 16 e 17 del Regolamento sulle procedure istruttori in materia di pratiche commerciali scorrette adottato dall’Autorità con delibera de l1 aprile 2015; grave violazione del diritto al contraddittorio. Eccesso di potere nelle forme sintomatiche dell’irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta; travisamento ed erronea valutazione della situazione di fatto; motivazione carente, contradditoria e illogica.
V. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e ss. 27 del d. lgs. 06.09.2005 n. 206 ss.mm.ii. “Codice del Consumo; art. 17 del Regolamento sulle procedure istruttori in materia di pratiche commerciali scorrette adottato dall’Autorità con delibera del 1 aprile 2015. Eccesso di potere nelle forme sintomatiche della contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione, travisamento della situazione di fatto.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato si è costituita in giudizio e ha chiesto la reiezione del ricorso.
Il denunciante, evocato in giudizio come controinteressato, non si è costituito.
All’udienza del 28 marzo 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come visto nell’esposizione in fatto, con il provvedimento gravato l’Autorità ha ritenuto la ricorrenza di due distinte pratiche commerciali scorrette, entrambe consistite nell’introduzione nei contratti di vendita di limiti all’esercizio di alcuni diritti dei consumatori.
Le limitazione avrebbero riguardato: a) la durata della garanzia legale di conformità, ridotta a 12 mesi rispetto a quella di 24 mesi stabilita dal codice del consumo; b) il tempo per l’esercizio del diritto di ripensamento, ridotto a 10 giorni rispetto a quello di 14 giorni stabilito dal codice del consumo.
Quanto alla prima pratica, il provvedimento evidenzia come nella cosiddetta “offerta” - documento di alcune pagine con il quale Otis sottopone al futuro cliente la propria proposta commerciale, articolata nelle “Caratteristiche tecniche” e “Condizioni particolari di offerta” - sia indicata, tra le obbligazioni a carico del professionista, la prestazione della garanzia del venditore con l’indicazione di una durata di 12 mesi, con rinvio al relativo articolo delle “Condizioni Generali di fornitura e montaggio di ascensori, scale mobili e prodotti similari”.
Quanto alla seconda pratica, il provvedimento rileva come, dall’esame delle “Condizioni Generali di fornitura” - le quali, a differenza dell’offerta, vengono utilizzate per la stipula dei contratti