TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-03-19, n. 202000431
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Pubblicato il 19/03/2020
N. 00431/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01371/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato M D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza G. Garibaldi n. 37;
contro
l’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia Lucania e Irpinia, in liquidazione, persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio ex lege presso la sede di quest’ultima in Bari, via Melo n. 97;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia Lucania e Irpinia;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 il Cons. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del Tribunale di Bari- sezione Lavoro n. -OMISSIS-, pubblicata il 6 maggio 2019, è stato riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso dell’indennità chilometrica calcolata in ragione di 1/5 del costo della benzina moltiplicato per 97 km per ogni giornata di lavoro, quale percorso di andata e ritorno tra il centro raccolta e il luogo di lavoro, e l’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia Lucania e Irpinia è stato condannato al pagamento della somma di € 30.061,19, “oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge” .