TAR Firenze, sez. II, sentenza 2010-03-31, n. 201000882

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2010-03-31, n. 201000882
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201000882
Data del deposito : 31 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01034/2008 REG.RIC.

N. 00882/2010 REG.SEN.

N. 01034/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2008, proposto dal sig.
F B, rappresentato e difeso dall’avv. A M e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R V, in Firenze, v.le Gramsci n. 22



contro

Ministero dell’Interno e Sportello Unico per l’Immigrazione di Arezzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliati presso gli Uffici di questa, in Firenze, via degli Arazzieri n. 4



per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Arezzo in data 24 aprile 2008, notificato il 28 aprile 2008, recante rigetto dell’istanza di rilascio di nulla osta al lavoro domestico presentata dal sig. F B in data 16 dicembre 2007;

- di ogni altro atto pregresso, successivo e comunque connesso.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Arezzo;

Vista la domanda di sospensione dell’atto impugnato, formulata in via incidentale dal ricorrente;

Viste la memoria difensiva e la documentazione depositate dalla difesa erariale;

Vista l’ordinanza n. 600/2008 del 26 giugno 2008, con cui è stata accolta la domanda incidentale di sospensione;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore, all’udienza pubblica del 18 marzo 2010, il dott. P D B;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:




FATTO e DIRITTO

1. L’odierno ricorrente, sig. F B, espone di aver presentato in data 16 dicembre 2007, in veste di datore di lavoro, richiesta di nulla osta al lavoro domestico ex art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, in favore della sig.ra A J, di cittadinanza bengalese.

1.1. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Arezzo, con nota del 12 febbraio 2008 (poi ripetuta con nota del 12 marzo 2008) richiedeva documentazione integrativa in relazione al perfezionamento del rapporto di lavoro in caso di istanza riguardante i flussi dell’anno precedente.

1.2. A fronte di tale richiesta, l’esponente effettuava produzione documentale in data 7 marzo 2008, dichiarando di non aver presentato istanze concernenti i flussi degli anni precedenti e producendo il C.U.D. 2008 proprio e della propria convivente. In data 26 marzo 2008 produceva, altresì, la carta di identità della convivente e l’assenso di questa a cumulare il suo reddito con quello dell’esponente ai fini del raggiungimento del requisito reddituale prescritto per il richiesto nulla osta.

1.3. Con nota del 28 marzo 2008, ricevuta dall’esponente il 5 aprile 2008, lo Sportello Unico per l’Immigrazione comunicava, ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza consistenti nell’assenza della capacità economica necessaria per l’assunzione del personale domestico extracomunitario. Ciò, in forza del parere negativo della Direzione Provinciale del Lavoro di Arezzo, giacché nella fattispecie in esame sarebbe occorso un reddito di € 13.612,00, a fronte di un reddito risultante dai documenti prodotti pari a € 12.425,85, e tenuto conto che l’integrazione dei redditi è consentita unicamente tra parenti di primo grado, o tra i coniugi.

1.4. Pertanto, con comunicazione del 14 aprile 2008, ricevuta il successivo 16 aprile, l’esponente trasmetteva allo Sportello Unico copia del C.U.D. 2008 della figlia B C, ad integrazione della capacità economica richiesta.

1.5. Tuttavia, ritenendo che l’interessato non avesse prodotto chiarimenti od elementi utili ai fini di una diversa determinazione finale e considerando che, invece, persistesse la mancanza del requisito della capacità economica, lo Sportello Unico per l’Immigrazione adottava in data 24

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