TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 2013-04-16, n. 201300836

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 2013-04-16, n. 201300836
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201300836
Data del deposito : 16 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00689/2013 REG.RIC.

N. 00836/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00689/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 689 del 2013, proposto da:
D C, rappresentato e difeso dall'avv. M A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R L Comite sito in Palermo, via Nicolo' Turrisi, 13;

contro

Questura di Messina, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto di rigetto dell'istanza del permeso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, emesso il 29/9/2012;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e derivato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2013 il dott. R V e uditi per le parti i difensori è presente l'avv. R. Lombardi per l'avv. M. Amato;;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Ritenuto che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell’art.60 Cod. Proc. Amm., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, l’espresso avviso dato dal Presidente alla parte ricorrente, come da verbale;

Considerato, prescindendo dai profili di merito (con cui si contesta la legittimità del diniego di emersione da lavoro irregolare comminato dalla Questura di Messina in ragione della natura fittizia del rapporto di lavoro del ricorrente), che il ricorso è manifestamente inammissibile atteso che non è stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione intimata;

Ritenuto infatti che a fronte del provvedimento del Questore di Messina, il ricorso è stato proposto presso la sede di Palermo del T.A.R. Sicilia (ed in disparte ogni ulteriore considerazione in ordine alla competenza interna al medesimo T.A.R. adito) tuttavia notificando il mezzo presso la sede di Messina dell’Avvocatura distrettuale dello Stato che non si è costituita in giudizio;

Considerato che ai sensi del comma 3 art.41 c.p.a. la notificazione dei ricorsi giurisdizionali nei confronti della Amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse;

Considerato che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato all’Avvocatura dello Stato nel cui distretti si trova il Tribunale adito (cfr. art. 6 R.D. 1611/1933);

Ritenuto che il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per disintegrità del contraddittorio, mentre nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese;

Ritenuto altresì di dover definitivamente decidere l’istanza di ammissione al patrocinio delle spese dello Stato avanzata dal ricorrente, che và rigettata stante la manifesta inammissibilità del ricorso per le ragioni in narrativa evidenziate;

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