TAR Firenze, sez. II, sentenza 2014-05-19, n. 201400843

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2014-05-19, n. 201400843
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201400843
Data del deposito : 19 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00365/2014 REG.RIC.

N. 00843/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00365/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 365 del 2014, proposto da:
La Finanza &
Factor s.p.a, rappresentata e difesa dagli avv. C E, M L D, con domicilio eletto presso Finanza &
Factor s.p.a, in Firenze, via Ponte Alle Mosse n. 61;

contro

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, non costituita in giudizio;

per l'ottemperanza

del giudicato formatosi sul decreto monitorio n. 1398/2011 reg. gen. n. 3491/11, reso dal Tribunale di Firenze con clausola di provvisoria esecuzione in data 11/03/2011, recante l'ingiunzione di pagamento nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II della somma di € 330.950,57 oltre interessi al tasso previsto dal d.lgs. 231/02, nonché € 2.972,00 per spese, diritti ed onorari, spedito in forma esecutiva il 23. 3.2011, notificato in tale forma all'ente debitore il 1.4.2011, non opposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con decreto per ingiunzione di pagamento 14 marzo 2011 n. 1398, il Presidente del Tribunale di Firenze ingiungeva all’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli il pagamento della somma di € 330.950,57, oltre agli interessi determinati ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla domanda fino al saldo, nonché delle spese del procedimento di ingiunzione, liquidate in € 961,00 per diritti, € 1.563,00 per onorari, € 448,00 per spese, oltre alle spese generali nella misura del 12,50%, (spese del procedimento attribuite al procuratore antistatario).

Il decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, era notificato all’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli e non era opposto (come da certificazione 18 febbraio 2014 del Cancelliere del Tribunale di Firenze);
di conseguenza, era dichiarata l’esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto ed apposta la formula esecutiva.

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli corrispondeva solo la somma di € 284.807,68, determinando la necessità della proposizione del presente ricorso per ottemperanza, finalizzato ad ottenere la somma capitale rimanente (€ 46.142,88), oltre a tutti gli accessori e alle spese del procedimento.

Con il presente ricorso, la società ricorrente chiede pertanto l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta.

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

In via preliminare, la Sezione ritiene necessario rilevare come non sussistano più dubbi in ordine alla possibilità di esperire il ricorso per ottemperanza anche nei confronti dei decreti ingiuntivi divenuti definitivi per mancata opposizione nel termine: la soluzione, ormai pacificamente affermata dalla giurisprudenza amministrativa (tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 1998 n. 372;
sez. IV, 3 febbraio 1996 n. 105;
CGA sez. giurisdiz., 28 marzo 1994 n. 92;

TAR

Lazio, sez. III, 6 ottobre 1997 n. 2274;
sez. I, 24 aprile 1995 n. 720), ha successivamente ricevuto il definitivo avallo dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, ad. plen. 24 giugno 1998 n. 4).

Del resto, il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia, al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo per revocazione o per opposizione di terzo nei limiti stabiliti dall'art. 656, c.p.c. pertanto, esso ha valore di cosa giudicata agli effetti della proposizione del ricorso per ottemperanza contemplato dagli art. 37, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, e 27 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054 (

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