TAR Firenze, sez. II, sentenza 2020-06-23, n. 202000783
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Testo completo
Pubblicato il 23/06/2020
N. 00783/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01159/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1159 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria
ex lege
in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per la condanna
- dell'Amministrazione al risarcimento del danno derivante dal colpevole ritardo con cui ha concluso il procedimento finalizzato all'emissione di un provvedimento di divieto detenzione armi e di revoca del decreto di approvazione di GPG.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 84 del d.l. n. 18/2020 conv. in l. 27/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2020 il dott. A C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, in data 1° gennaio 2018, è stato assunto con mansioni di guardia giurata dall’impresa CVG s.p.a. sottoscrivendo un contratto di lavoro a tempo indeterminato, il quale prevedeva il suo inquadramento nel quarto livello del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “Vigilanza Privata” e il riconoscimento di anzianità convenzionale dal 13 marzo 2013.
A seguito di una lite di vicinato occorsa il 21 maggio 2018 gli sono stati sequestrati dalla Questura di Massa i titoli per l’esercizio della professione e per questo, il 29 maggio 2018, è stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione.
La Prefettura di Massa Carrara, con nota 4 settembre 2018, gli ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo volto all’emissione del divieto di detenere armi e alla revoca del titolo di guardia giurata particolare e della licenza di porto pistola a tassa ridotta.
Con raccomandata pervenuta in data 8 febbraio 2019 gli è infine stata intimata la risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, che è stata impugnata nella competente sede giudiziaria.
Il procedimento attivato dalla Prefettura si è concluso con l’archiviazione il 31 luglio 2019.
Con il presente ricorso, notificato il 18 settembre 2019 e depositato il 22 settembre 2019, viene chiesto il risarcimento del danno per il ritardo nella conclusione del procedimento, che il ricorrente assume essere stato definito sette mesi dopo la scadenza normativamente prevista. Lamenta di essere stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione a causa dell’acquisizione dei suoi titoli (decreto di guardia particolare giurata e porto d’armi) da parte della Polizia Giudiziaria, conseguentemente al fatto accaduto 21 maggio 2018, e inoltre per effetto della nota 4 settembre 2018 della Prefettura di Massa Carrara con cui questa comunicava l’avvio del procedimento amministrativo di revoca dei titoli medesimi. Chiede quindi il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla mancata percezione delle retribuzioni connesse alla sua attività lavorativa di guardia giurata per il periodo decorrente dal 29 maggio 2018, data in cui ha subito la sospensione dal servizio, al 31 luglio 2019 quando è stato archiviato il procedimento iniziato dalla Prefettura di Massa Carrara, nella misura dell’importo mensile della retribuzione moltiplicato per i mesi in cui non ha potuto svolgere servizio, ovvero quattordici mesi e otto giorni con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si è costituita con memoria di stile l’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’Interno chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 9 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2.1 Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2012, n. 214, fissa la durata dei procedimenti prefettizi in materia di guardia giurata in 90 giorni. Nel caso di specie il procedimento è iniziato il 4 settembre 2018 e perciò avrebbe dovuto concludersi il 3 dicembre 2018, mentre è terminato il 31 luglio 2019. Sussiste quindi l’illiceità del comportamento della Prefettura di Massa Carrara concretizzandosi un ritardo di otto mesi e 28 giorni nella definizione del procedimento riguardante il ricorrente, rispetto ai tempi normativamente previsti.
2.2 In via preliminare si dà atto che il ricorso risulta ritualmente proposto ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del codice del processo amministrativo in base al quale il termine decadenziale di 120 giorni per proporre domanda risarcitoria per il ritardo con cui è stato definito un procedimento amministrativo, inizia a decorrere al momento in cui termina l’inadempimento dell’ente procedente (o, comunque, dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere, ipotesi che non rileva nel caso di specie).
L’inadempimento della Prefettura di Massa Carrara è cessato il 31 luglio 2019 e il ricorso è stato notificato il 18 settembre 2019, e quindi entro il suddetto termine decadenziale.
2.3 Sussiste un nesso di causalità tra il ritardo con cui l’Amministrazione ha concluso il procedimento e la mancata percezione delle retribuzioni da parte del ricorrente. Il suo licenziamento è stato disposto in data 8 febbraio 2019 perché nel termine di 180 giorni dalla perdita dei titoli per l’esercizio della professione non ne era ancora tornato in possesso. In base all’articolo 120 del C.C.N.L. “Vigilanza privata”, il rapporto lavorativo è quindi stato risolto senza preavviso né indennità sostitutiva.
Il procedimento amministrativo prefettizio, come sopra evidenziato, avrebbe dovuto concludersi il 3 dicembre 2018 mentre è terminato il 31 luglio 2019. Se l’Amministrazione avesse rispettato i tempi procedimentali il ricorrente sarebbe rientrato in servizio dal 4 dicembre 2018 e, soprattutto, non sarebbe stato licenziato. La mancata percezione delle retribuzioni è quindi conseguenza dell’eccessiva durata del procedimento de quo .
2.4 Sussiste nel caso di specie l’elemento soggettivo della “colpa di apparato” poiché a fronte dell’evidente dilatazione dei tempi procedimentali, l’Amministrazione non offre alcuna particolare giustificazione se non un richiamo apodittico alla “complessità del procedimento” stesso e alla “natura degli interessi pubblici da tutelare”, senza evidenziare specifiche ragioni che abbiano determinato il ritardo e, in particolare, senza spiegare perché la documentazione difensiva inoltrata dall’odierno ricorrente il 3 ottobre 2018 alla stessa Amministrazione sia stata trasmessa solo il 25 febbraio 2019 per il parere della Questura di Massa Carrara (relazione prefettizia 30 ottobre 2019-OMISSIS-), senza dire che tali deduzioni sono contenute in un documento e non in apposita memoria difensiva della difesa erariale, che pure è ritualmente costituita.
2.5 In ordine alla sussistenza del danno si rileva che il ricorrente ha impugnato innanzi al Giudice civile il proprio licenziamento e la causa è stata oggetto di conciliazione, come da verbale 20 settembre 2019, nel cui ambito egli ha rinunciato alle pretese avanzate in tale sede e il datore di lavoro ha disposto una nuova assunzione.
Potrebbe ritenersi che ove l’odierno ricorrente avesse coltivato la causa civile fino a sentenza definitiva, avrebbe ottenuto il ristoro dei danni che ora chiede in questa sede.
Tuttavia è dubbio che la mancata conciliazione avrebbe potuto determinare, all’esito definitivo della causa, una sua vittoria con elisione quindi del danno di cui in questa sede viene richiesto il ristoro e, comunque, nel novero delle azioni che il debitore ha l’onere di compiere per evitare l’aggravamento del danno ex art. 1227 c.c. non è compresa la proposizione e la coltivazione di domande giudiziali. È stato stabilito a questo proposito che l'obbligo di diligenza gravante sul creditore, espressione del più generale dovere di correttezza nei rapporti fra obbligati, tende a circoscrivere il danno derivante dall'altrui inadempimento entro i limiti che rappresentino una diretta conseguenza dell'altrui colpa e non comprende anche l'obbligo di esplicare attività straordinarie o gravose nella forma di un "facere" non corrispondente all' id quod plerumque accidit . Il comportamento operoso richiesto al creditore, improntato all'ordinaria diligenza non comprende attività implicanti sacrifici, esborsi o assunzione di rischi quale può essere l'esperimento di un'azione giudiziaria, che rappresenta esplicazione di una mera facoltà dall'esito non certo (Cassazione civ. I, 5 maggio 2010 n. 10895).
2.6 Sussiste nella fattispecie anche l’illiceità del fatto, a partire dal momento in cui il procedimento avrebbe dovuto essere concluso e cioè dal 3 dicembre 2018. Il ricorrente deve quindi essere ristorato dei danni subiti da tale momento fino alla conclusione (tardiva) del procedimento e cioè il 31 luglio 2019.
3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere disposto a favore del ricorrente il risarcimento dei danni cagionati dal ritardo con cui l’Amministrazione ha definito il procedimento volto all’emissione del divieto di detenere armi e della revoca del decreto di guardia giurata particolare e della licenza di porto pistola a tassa ridotta.
Il danno deve essere quantificato in base alla media della retribuzione mensile, pari a € 1.915,44 come calcolato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale all’accoglimento della domanda presentata dal ricorrente per l’erogazione dell’indennità di disoccupazione “NASpI” (nota