TAR Trieste, sez. I, sentenza 2021-06-15, n. 202100188
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Testo completo
Pubblicato il 15/06/2021
N. 00188/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00013/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale è, del pari, per legge domiciliatoin Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
a) del Provvedimento della -OMISSIS-, di cui al punto 19 del Verbale del-OMISSIS-, con il quale il -OMISSIS-è stato giudicato con riferimento all'aliquota di valutazione al 31 dicembre 2019 “non idoneo all'avanzamento al grado superiore”;
b) della nota di comunicazione della -OMISSIS- – Ufficio personale e AA.GG. prot. n. -OMISSIS-d.d. 24.12.2020, comunicata via PEC e avente a oggetto “Avanzamento. Aliquota al 31 dicembre 2019. Esito valutazione del -OMISSIS-‘-OMISSIS-'”;
c) di tutti gli altri atti a tali provvedimenti comunque connessi, presupposti e/o conseguenti, anche non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, così come modificato dall’art. 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 e da ultimo dall’art. 6, comma 1, lett. e), d.l. 1 aprile 2021, n. 44, che dispone che “le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70, si applicano altresì alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 luglio 2021…”;
Visto l’art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020 cit.che stabilisce che nel periodo su indicato “gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, (…)”;
Relatore nell'udienza pubblica telematica del giorno 9 giugno 2021 la dott.ssa Manuela Sinigoi, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, -OMISSIS-, addetto al Nucleo Mobile della Compagnia di -OMISSIS- dal novembre 2014, contesta la legittimità, invocandone l’annullamento, del provvedimento della -OMISSIS-, di cui al punto 19 del Verbale del-OMISSIS-, con il quale, con riferimento all’aliquota di valutazione al 31 dicembre 2019, è stato giudicato “non idoneo” all’avanzamento al grado superiore, “perché non possiede i requisiti di carattere e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore, come previsto dall’art. 57 del d.lgs. n. 199/95”.
Questi i motivi di impugnazione:
1. “Violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 55 quater e 57 D.Lgs. 12.05.1995 n. 199 – art. 3 DPR 13.02.1967 n. 429) – Eccesso di potere – Contraddittorietà – Ingiustizia manifesta – Difetto di istruttoria e dei presupposti”, con cui lamenta, in estrema sintesi, che non è dato comprendere il percorso logico-giuridico seguito dalla Commissione Permanente di avanzamento che, pur richiamando in maniera corretta la normativa di riferimento, è giunta a conclusioni aberranti, ritenendolo inidoneo all’avanzamento di carriera pure a fronte di copiosa documentazione personale dalla quale si evince chiaramente che egli ha “ben assolto alle funzioni inerenti al proprio grado” e che è in possesso “ dei requisiti fisici, intellettuali, culturali, morali e di carattere e professionali necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore” , così come espressamente richiesto dall’art. 57 d.lgs. 199/1995.
2. “Violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 55 quater e 57 D.Lgs. 12.05.1995 n. 199 – art. 3 DPR 13.02.1967 n. 429 – art. 3 l. 7.08.1990 n. 241) Difetto di motivazione – Eccesso di potere – Ingiustizia manifesta –Violazione del principio di ragionevolezza”, con cui deduce che appare ingiustamente e ulteriormente penalizzante che l'Amministrazione tenga conto di una condanna del 2011, divenuta definitiva il 2.10.2014 – e