TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2024-02-15, n. 202400227
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 15/02/2024
N. 00227/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00876/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 876 del 2023, proposto da
F C, rappresentata e difesa dagli avvocati R M L e F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ricadi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Capo Vaticano S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) della ordinanza di rilascio immobile e demolizione di opere abusive, R.G. n. 18/2023, adottata dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Ricadi il 24 maggio 2023 (prot. n. 7639);
2) di ogni atto pregresso, presupposto, conseguenziale e comunque connesso e, ove dovesse occorrere e per quanto di interesse:
a. dell'ordinanza n. 41/2013 prot. n. 7924 del 5 luglio 2013 del Comune di Ricadi (VV), comunicata con nota prot. n. 8828 del 30 luglio 2013, con oggetto “ Ordinanza di acquisizione di bene interessato ai lavori di costruzione strada parcheggio area verde località Grotticelle art. 42 bis D.P.R. 8.6.2001 n. 327 modificato con D.L. 6.7.2011 n.98, convertito in legge 15.7.2011 n. 111 ”, con la quale l'Ente ha ordinato di acquisire – ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis DPR 8 giugno 2001 n. 327 – al patrimonio del Comune di Ricadi i beni immobili di seguito descritti: terreni siti in località Grotticelle del Comune di Ricadi, individuati all’NTC del medesimo Comune al foglio di mappa 14, particelle n. 1520, 1521, 1522, mq 4326 in ditta “ Società Capo Vaticano S.r.l., Tropea, proprietaria 1000/1000 ”;
b. dell'ordinanza n. 53/2013 prot. n. 8699 del 26 luglio 2013 del Comune di Ricadi, comunicata con nota prot. n. 8828 del 30 luglio 2013, con oggetto “ rettifica ordinanza (n. 41/2013) di acquisizione di bene interessato ai lavori di costruzione strada parcheggio area verde località Grotticelle art. 42 bis D.P.R. 8.6.2001 n. 327 modificato con D.L. 6.7.2011 n.98 convertito in legge 15.7.2011 n. 111 ”, con la quale l'Ente locale, a parziale rettifica dell'ordinanza n. 41 del 5 luglio 2013, ha ordinato di acquisire – ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis DPR. 8 giugno 2001 n. 327 – al patrimonio del Comune di Ricadi, i beni immobili di seguito descritti: terreni siti in località Grotticelle del Comune di Ricadi, individuati all’NTC del medesimo Comune al foglio di mappa 14 particelle n. 1521 e 1807 di mq 4326 in ditta “ Società Capo Vaticano S.r.l., Tropea, proprietaria 1000/1000 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ricadi, con la relativa documentazione;
Vista l’ordinanza cautelare n. 385 del 28 luglio 2023;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il dott. V C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso, meglio specificato in epigrafe, la sig.ra C ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l'annullamento della ordinanza prot. n. 7639 del 24 maggio 2023, con la quale il Comune di Ricadi ha disposto il rilascio delle aree pubbliche occupate dalle strutture del villaggio Eden, di cui la sig.ra C è proprietaria, e la demolizione del muro divisorio tra la particella 1807 e la particella 1521.
La ricorrente ha impugnato anche gli atti presupposti e, in particolare, l'ordinanza n. 41/2013 prot. n. 7924 del 5 luglio 2013, modificata dall'ordinanza n. 53/2013 prot. n. 8699 del 26 luglio 2013, con la quale il Comune di Ricadi ha disposto, ai sensi dell'art. 42-bis DPR 8 giugno 2001 n. 327, l’acquisizione dei terreni identificati al foglio di mappa 14, particelle n. 1521 e 1807.
2. Si riportano, di seguito, i fatti essenziali della presente vicenda contenziosa.
Come detto, con le ordinanze n. 41/2013 e n. 53/2013, il Comune di Ricadi ha disposto l’acquisizione “sanante”, ai sensi dell'art. 42-bis DPR 8 giugno 2001 n. 327, dei terreni identificati al foglio mappale n. 14 dell’NTC, particelle n. 1521 e n. 1807, di proprietà allora della Capo Vaticano S.r.l..
Contro queste ordinanze, la sig.ra C ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale Amministrativo, che con sentenza n. 1765/2019 ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva il primo ed il terzo motivo del ricorso, con cui la ricorrente ha denunciato l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per carenza dei presupposti di cui all'art. 42 bis del d.lgs. n. 327/2001, “ dal momento che la ricorrente, non essendo proprietaria dei suoli interessati dalla vicenda acquisitiva, né comunque titolare di un diritto reale sugli stessi suoli, non è direttamente incisa dall'esercizio del potere ablatorio, sicché non ha titolo alcuno per lamentare la violazione del relativo paradigma normativo ”; anche, il secondo motivo del ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 229/2017 – confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza n. 835/2021 e, infine, divenuta res iudicata a seguito dell’ordinanza n. 19616/2022 della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello – ha rigettato la domanda di accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione formulata dalla sig.ra C.
La sig.ra C e la Daisy S.r.l., con nota acquisita al protocollo del Comune di Ricadi n. 114333 del 3 settembre 2020, hanno, quindi, chiesto l’annullamento e/o la revoca in autotutela delle ordinanze n. 41 del 5 luglio 2013 e n. 53 del 26 luglio 2013.
Con nota prot. n. 13343 del 12 ottobre 2020, il Comune di Ricadi ha dichiarato l’istanza inammissibile, rammentando che su tale questione si era già pronunciato il TAR di Catanzaro con la citata sentenza n. 1765/2019.
Contro tale provvedimento, la sig.ra C e la Daisy S.r.l. hanno proposto ricorso dinanzi a questo TAR, che lo ha dichiarato inammissibile con sentenza n. 2264/2021 del 10 dicembre 2021, passata in giudicato.
Da ultimo, il responsabile dell’ufficio tecnico comunale di