TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-12-30, n. 202001477
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Testo completo
Pubblicato il 30/12/2020
N. 01477/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00584/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 584 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
La Casina S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati L M, P L P e G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di Fasano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato O C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi, Lecce e Taranto, Capitaneria di Porto di Brindisi, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Puglia, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:
- della determinazione n. 409 del 1° marzo 2019 con cui l'A.C. di Fasano ha adottato la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria indetta, ex art. 14, c. 2, legge n. 241/90, in forma semplificata e asincrona per il rinnovo della Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico n. 23/2015 - Proroga dell'autorizzazione n. 48/2012, al fine di posizionare una pedana, tavoli e sedie a servizio dell'attività di somministrazione in Savelletri (BR), alla via del Porto n. 19, nella parte in cui stabilisce che la stessa autorizzazione ha validità temporanea e stagionale pari a soli 240 (duecentoquaranta) giorni;
- ove occorra, della nota prot. n. 10431 del 1° marzo 2019 con cui l'A.C. ha trasmesso alla ricorrente la predetta determinazione n. 409/19;
- ove occorra, della p.e.c. del 1° marzo 2019 con cui l'A.C. ha trasmesso alla ricorrente le predette nota prot. n. 10431/19 e determinazione n. 409/19;
- della nota prot. n. 10195 del 28 febbraio 2019 con cui il Comune ha comunicato alla ricorrente che con nota prot. n. 3964 del 22 febbraio 2019 la Soprintendenza ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rinnovo dell'autorizzazione;
- ove occorra, della p.e.c. del 28 febbraio 2019 con cui l'A.C. ha trasmesso alla ricorrente la predetta nota prot. n. 10195/19;
- della suddetta nota prot. n. 3964 del 22 febbraio 2019 con cui la Soprintendenza ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione, nella parte in cui esprime la seguente condizione: la pedana dovrà essere di tipo amovibile temporanea e stagionale;
- ove occorra, della nota prot. n. 2201 del 1° febbraio 2019 (richiamata nel predetto parere soprintendentizio prot. n. 3964/19) con cui la Soprintendenza avrebbe richiesto all'A.C. il regolamento Arredo Urbano Dehors (come da citato parere soprintendentizio prot. n. 3964/19);
- ove occorra, della nota prot. n. 8005 del 15 febbraio 2019 (richiamata nel predetto parere soprintendentizio prot. n. 3964/19) con cui l'A.C. avrebbe trasmesso alla Soprintendenza il regolamento Arredo Urbano Dehors in bozza;
- ove lesiva e, comunque, nei limiti dell'interesse, della nota acquisita al prot. comunale con il n. 9120 del 22 febbraio 2019 (richiamata nel predetto parere soprintendentizio prot. n. 3964/19) con cui il Settore Governo del Territorio - Urbanistica ha espresso parere favorevole non condizionato alla proroga dell'autorizzazione;
- ove occorra e nei limiti dell'interesse, dalla nota prot. n. 8709 del 20 febbraio 2019 con cui l'A.C. ha riscontrato la nota soprintendentizia prot. n. 2823 del 7 febbraio 2019 recante richiesta di documentazione;
- ove occorra, della p.e.c. del 20 febbraio 2019 con cui l'A.C. ha trasmesso alla ricorrente la predetta nota prot. n. 8709/19;
- ove occorra, della citata nota prot. n. 2823 del 7 febbraio 2019 con cui la Soprintendenza ha richiesto all'A.C. una integrazione documentale;
- ove occorra, della nota prot. n. 4163 del 25 gennaio 2019 con cui l'A.C. ha indetto la conferenza di servizi avente ad oggetto l'istanza di proroga dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico n. 23/15 presentata dalla ricorrente;
- ove occorra, della p.e.c. del 25 gennaio 2019 con cui l'A.C. ha trasmesso alla ricorrente la predetta nota;
- nonchè di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 21 dicembre 2019:
- ove occorra, della nota prot. n. 21641-P 04.22.04/40/2019 del 24 ottobre 2019 con cui la Soprintendenza ha trasmesso all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce una relazione sul gravame introduttivo della presente controversia;
- ove occorra, della nota prot. n. 47444 del 31 ottobre 2018 con cui l’A.C. ha trasmesso alla Soprintendenza il regolamento edilizio comunale (adeguato allo schema di regolamento edilizio tipo regionale di cui alla delibera G.R. n. 2250/17) «al fine di acquisire formali osservazioni da indirizzare al Dirigente del Settore Urbanistica e sviluppo del territorio del Comune di Fasano»;
- ove occorra, della nota della Soprintendenza prot. n. 23456 Cl 34.19.04/16 del 10 dicembre 2018 (anch’essa versata in atti da controparte il 29 ottobre 2019) recante «presa d’atto del regolamento edilizio comunale adeguato allo schema di regolamento edilizio tipo di cui alla DGR n. 2250/2017 - Avvio della fase di consultazione e partecipazione»;
- nonché di ogni altro atto gravato dalla ricorrente con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle PP.AA.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. A V nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2020, svoltasi in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70, per come richiamato dall’art. 25, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Parte ricorrente espone che:
- a) la prima autorizzazione di occupazione di suolo pubblico (tramite pedana, tavoli e sedie nello spazio antistante il ristorante gestito dalla ricorrente) le fu concessa con atto n. 48/2012 e fu poi prorogata nei vari anni e, da ultimo, con atto n. 23 del 2015, per tre anni, fino al